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Provvedimento del 9 maggio 2003 [1069133]

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[doc. web. n. 1069133]

Provvedimento del 9 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro del Ninno presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Intesa S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma che Banca Commerciale Italiana S.p.A., oggi Banca Intesa S.p.A., con la quale a far data dal 1984 aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente bancario, non avrebbe ottemperato alle proprie istruzioni volte alla chiusura del conto stesso, mantenendolo quindi attivo, con conseguente maturazione di oneri e spese, fino al 2000, anno in cui il conto fu effettivamente estinto con totale definizione di ogni residua pendenza da parte del ricorrente.

Successivamente, il ricorrente, a seguito di una richiesta di apertura di una linea di credito personale presso un´altra agenzia bancaria del Gruppo, avrebbe appreso che nel "Sistema informativo interno della Rete Banca Intesa BCI" al suo nominativo sarebbe associata la segnalazione "situazione finanziaria critica", (…) segnalazione che ha comportato il rifiuto" della predetta richiesta.

Il ricorrente afferma che il citato istituto di credito non avrebbe fornito adeguato riscontro ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza dei predetti dati personali che lo riguardano e di averne comunicazione in forma intelligibile, unitamente agli estremi identificativi dei soggetti cui i dati medesimi sarebbero stati comunicati o diffusi, nonché di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge con rettificazione di quelli eventualmente inesatti, comunicati o diffusi a terzi, ed attestazione che la cancellazione è stata portata a conoscenza di coloro cui i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione ed ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 aprile 2003, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 6 maggio 2003, ha confermato l´esistenza della predetta "segnalazione di attenzione" a seguito di una irregolarità che riteneva sanata ed ha sostenuto che:

  • i dati detenuti in relazione al ricorrente corrispondono anche "ai dati anagrafici e patrimoniali di volta in volta necessari" forniti dallo stesso nel corso dei rapporti intrattenuti con l´istituto di credito;
  • "sono state avviate le procedure interne per l´eliminazione dell´annotazione" di attenzione, peraltro ad uso strettamente interno, e sarà propria cura "accertare l´avvenuta cancellazione della segnalazione dal sistema informatico"dell´istituto di credito;
  • non sarebbe stata effettuata alcuna segnalazione alla Centrale rischi della Banca d´Italia;
  • l´esito della richiesta di finanziamento recentemente richiesto alla filiale di Caserta "non sarà determinato dall´annotazione di attenzione a suo tempo apposta sul sistema informatico".

Con memoria inviata il 7 maggio 2003 il ricorrente ha replicato che la resistente non avrebbe comunque fornito prova dell´avvenuta cancellazione dei dati dai propri archivi ed ha ribadito quindi le predette istanze.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati svolto da un istituto di credito, con particolare riferimento ai dati personali del ricorrente relativi ad un rapporto di conto corrente bancario estinto definitivamente nell´anno 2000.

In ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei soggetti terzi cui i dati sono stati comunicati, va rilevato che tale istanza non rientra tra i diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996. In relazione a tale aspetto il ricorso è quindi inammissibile.

Per quanto concerne la richiesta di conferma dell´esistenza di dati personali che riguardano l´interessato e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro al riguardo.

Per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e la connessa attestazione, il ricorso è invece fondato.

La resistente ha infatti attestato con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di essersi attivata per eliminare la contestata annotazione dal sistema informatico interno; tuttavia, la medesima non ha, allo stato degli atti, fornito alcuna prova dell´avvenuta, effettiva cancellazione dei dati in questione dai propri archivi e della circostanza che tale cancellazione è stata debitamente portata a conoscenza di coloro cui i dati erano stati comunicati o diffusi, in particolare mediante il menzionato sistema informativo.

Al riguardo, in base al principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali di cui all´art. 9 della legge n. 675/1996, la conservazione dei predetti dati nel menzionato sistema informativo dell´istituto di credito o in altri archivi analoghi, risulta, allo stato e in base agli elementi di valutazione prodotti nel corso del procedimento, eccedente in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati trattati, posto che il rapporto è terminato nel corso dell´anno 2000 con completa estinzione di ogni obbligazione di pagamento a carico del ricorrente.

Banca Intesa S.p.A. dovrà pertanto, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dare atto dell´avvenuta cancellazione dei dati personali del ricorrente relativi alla segnalazione di "attenzione", a suo tempo inserita nel predetto sistema, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento, entro la medesima data, all´interessato (unitamente alla sopracitata attestazione), nonché a questa Autorità.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento é determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 200 a carico di Banca Intesa S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, tardivamente ed in modo non completo.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di corrispondere alle richieste di cancellazione e di attestazione formulate dal ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per ciò che attiene alla conferma dell´esistenza dei dati personali e alla loro comunicazione in forma intelligibile;

c) dichiara inammissibile il ricorso per ciò che attiene alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei terzi destinatari dei dati;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a euro 200, a carico di Banca Intesa S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1069133
Data
09/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso