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Provvedimento del 24 aprile 2003 [1075368]

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[doc. web n.1075368]

Provvedimento del 24 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Castellani, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Toscana S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Massimo Mannocchi, presso il cui studio ha eletto domicilio, e

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente sostiene di aver ricevuto riscontri inidonei ad alcune richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Banca Toscana S.p.A. e Crif S.p.A., con le quali aveva chiesto la cancellazione dagli archivi di quest´ultima dei dati personali che la riguardano relativi ad un prestito personale estinto anticipatamente - senza debiti residui o pendenze -nel corso dell´anno 2000, ma relativamente al quale si erano verificati alcuni ritardi nei pagamenti. In particolare la ricorrente lamenta che l´istituto di credito abbia trasmesso alla "centrale rischi" in questione le informazioni relative ai ritardi e non abbia provveduto tempestivamente ad aggiornarli.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 aprile 2003, Banca Toscana S.p.A., con nota inviata via fax il 9 aprile 2003, ha comunicato di aver "provveduto a segnalare a Crif S.p.a. (...) l´estinzione del succitato finanziamento (...) avvenuta in data 02.03.2000" e di "non avere alcuna possibilità di operare sulla banca dati di Crif", essendo quest´ultima un titolare autonomo di trattamento.

Con fax in data 11 aprile 2003, Crif S.p.A. ha eccepito l´inammissibilità del ricorso proposto nei propri confronti in considerazione dell´assenza, nell´istanza proposta dalla ricorrente il 19 giugno 2002, della richiesta di cancellazione dei dati che la riguardano poi avanzata con il ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996. Lo stesso titolare ha comunque comunicato di aver provveduto a "sospendere la visualizzazione del dato" in questione non appena ha ricevuto notizia da Banca Toscana S.p.A. della data di effettiva regolarizzazione.

La ricorrente e Banca Toscana S.p.A. hanno ribadito le proprie considerazioni nel corso dell´audizione del 15 aprile 2003, cui hanno fatto seguito ulteriori note inviate, dalla ricorrente, il 14 aprile e, da Crif S.p.A., il 16 aprile 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati effettuato da un istituto di credito e da una "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di dati personali della ricorrente presso gli archivi di quest´ultima in relazione ad un finanziamento ora estinto.

Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta rivolta a Banca Toscana S.p.A. Tale richiesta si configura come una legittima opposizione all´ulteriore trattamento dei dati con specifico riferimento alla loro permanenza nella banca dati della predetta "centrale rischi". Nel caso in questione l´interessata aveva più volte e correttamente chiesto all´istituto di credito di attivarsi per la cancellazione dei dati conservati negli archivi della "centrale rischi".

In base al principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, la mancata attivazione di Banca Toscana S.p.A. presso la "centrale rischi" cui i dati della ricorrente sono stati comunicati, ai fini della cancellazione delle informazioni relative ad un finanziamento estinto da più di tre anni e per il quale non risultano debiti residui o pendenze, non appare più giustificata in relazione al lungo periodo di tempo già trascorso e considerando che indicazioni di tale genere sono suscettibili di ingenerare una valutazione negativa dell´interessata in altre società operanti nel settore e che consultino le suddette banche dati. Ciò anche in relazione a quanto rilevato nel provvedimento generale in tema di c.d. "centrali rischi private" adottato da questa Autorità il 31 luglio 2002 (allegato in copia alla nota di trasmissione della presente decisione), i cui principi, operanti nel caso di specie, sono da intendersi richiamati come parte integrante della medesima decisione.

Banca Toscana S.p.A. dovrà attivarsi presso Crif S.p.A., entro un termine che appare congruo fissare al 30 giugno 2003, per far disporre la cancellazione delle informazioni relative al finanziamento dalla "centrali rischi" in questione, dando comunicazione del contenuto del presente provvedimento alla medesima "centrale rischi" e confermando tale adempimento, entro la stessa data, a questa Autorità ed all´interessata.

Deve essere invece dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Crif S.p.A. L´istanza avanzata nel giugno del 2002, ed indicata dalla ricorrente quale istanza proposta ai sensi dell´art. 13, non contiene alcuna richiesta di cancellazione dei dati che la riguardano relativi al finanziamento estinto nel 2000.

Per quanto concerne le spese, è posto a carico di Banca Toscana S.p.A. l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di Banca Toscana S.p.A. e ordina a tale società, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, di attivarsi nei confronti di Crif S.p.A. per richiedere la cancellazione dei dati relativi al finanziamento estinto dall´interessata nel marzo 2000, nei termini di cui in motivazione, entro il 30 giugno 2003;

b) dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione, il ricorso nei confronti di Crif S.p.A.;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Banca Toscana S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 24 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli