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Provvedimento del 3 aprile 2003 [1075395]

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 [doc. web n. 1075395]

Provvedimento del 3 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Daniele Fracon

nei confronti di

Periodici San Paolo s.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo aver ricevuto al proprio indirizzo alcune copie non richieste del settimanale "Famiglia Cristiana", ha formulato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Periodici San Paolo s.r.l., con la quale si è opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano chiedendo la cancellazione degli stessi dagli archivi della società editoriale.

La resistente ha risposto in data 18 febbraio 2003, scusandosi per l´invio della promozione "composta da 4 copie" del settimanale nonostante una precedente opposizione manifestata in tal senso dal ricorrente, e assicurando di provvedere "immediatamente a correggere l´errore" al fine di evitare ulteriori invii.

L´interessato, nel rilevare che si era già opposto all´invio delle copie del periodico e che la società aveva in passato assicurato di aver cancellato il suo nominativo dai propri archivi, ha chiesto al Garante di avere "la certezza che non si ripeta" il comportamento ritenuto illegittimo; ha chiesto poi che vengano applicate le sanzioni di cui all´art. 35 della predetta legge ed il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 14 marzo 2003, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 18 marzo 2003, dichiarando:

  • di aver recepito la prima richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente nel 2000, ma di essere incorsa, all´atto della registrazione di tale richiesta in due errori materiali ("la registrazione sbagliata del cognome (...) e un´inversione del campo nome con il campo cognome") che avrebbero annullato "di fatto la registrazione stessa";
  • di aver inviato i quattro numeri della nuova promozione al ricorrente a causa del precedente errore e di aver provveduto alla definitiva cancellazione dei dati personali del ricorrente non appena ricevuta la nuova richiesta di cancellazione.

Con nota del 25 marzo 2003 il ricorrente ha quantificato la propria richiesta di risarcimento dei danni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente a fini di marketing diretto effettuato da una società editrice.

Va dichiarata l´inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno che può essere eventualmente proposta, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Il ricorso va poi dichiarato infondato in ordine alla richiesta del ricorrente di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. La società resistente aveva infatti provveduto a fornire idoneo riscontro all´istanza formulata dal ricorrente prima della presentazione del ricorso, attestando (con dichiarazione ribadita nel corso del presente procedimento e di cui l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati in questione dopo aver rilevato l´errore di registrazione che aveva determinato l´invio non richiesto del settimanale in questione.

Dalla documentazione allegata e dai riscontri forniti, infine, non emergono, allo stato, profili di illiceità del trattamento che facciano ritenere violato il disposto dell´art. 35 della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati.

Roma, 3 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075395
Data
03/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso