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Provvedimento del 23 aprile 2003 [1079053]

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[doc. web n. 1079053]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Vasco Risi;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (annunci di lavoro), si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano e, sempre in riferimento all´art. 13 della legge n. 675/1996, aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con nota inviata via fax l´8 aprile 2003, con la quale ha sostenuto:

  • di essere il responsabile dell´eventuale conservazione dei dati inviati da persone interessate ad opportunità di lavoro in quanto "unico titolare dell´azienda";
  • che nei propri archivi "non esiste file o cartellina" con il nominativo del ricorrente, né altri dati allo stesso riferibili;
  • che l´e-mail ricevuta dal ricorrente "non è stata "presa" da Forum e/o Newsgroups, ma da mercatini di "CERCO LAVORO"(…)";
  • che "queste e-mail non vengono "prelevate a caso", ma solo se l´annuncio della persona fa intendere che è alla ricerca di un lavoro".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali nei termini indicati dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il resistente ha fornito idoneo e completo riscontro alle richieste dell´interessato con particolare riferimento all´origine dei dati, affermando inoltre (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di non detenere dati personali relativi all´interessato.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari ad un quinto (50 euro) a carico di Vasco Risi, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari ad un quinto (50 euro) a carico di Vasco Risi, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli