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Provvedimento del 23 aprile 2003 [1079124]

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[doc. web n. 1079124]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Hans Molzer rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Bendin e Michela Vallarino presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente - le cui generalità erano state menzionate in un articolo del 21 febbraio 2003 relativo ad un´inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano per vari reati connessi alla costruzione di centrali elettriche all´estero - afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti del Gruppo Editoriale "L´Espresso" S.p.A. con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e il blocco degli stessi, di conoscere la loro origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., con note anticipate via fax il 14 ed il 15 aprile 2003, ha indicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento ed ha dichiarato:

  • di aver trattato i dati personali dell´interessato, "in particolare le sue generalità (…), per l´esercizio dell´attività giornalistica e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità (…)";
  • che "tali dati sono allo stato residenti nel sistema editoriale informatico del quotidiano la Repubblica ed in particolare della testata in formato elettronico www.larepubblica.it"
  • che i dati personali dell´interessato "già (…) in precedenza diffusi da agenzie giornalistiche (…), provengono da fonte giornalistica" in ordine alla quale sussisterebbe il segreto professionale;
  • di non aver aderito alla richiesta concernente il blocco dei dati (che non riteneva peraltro esplicitamente riproposta in sede di ricorso), in quanto la stessa atterrebbe "esclusivamente all´ipotesi, non configurabile nel caso di specie, di dati trattati in violazione di legge";
  • che infatti "appare di tutta evidenza come la diffusione della notizia relativa al coinvolgimento del ricorrente in un´indagine in qualità di indagato fosse comportamento assolutamente lecito, in quanto relativo ad atti non coperti da segreto ed espressione dell´esercizio del diritto di cronaca giudiziaria (…)".

Con fax inviato in data 15 aprile 2003 il ricorrente si è dichiarato allo stato soddisfatto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, riservandosi "di esercitare successivamente gli altri diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675" e chiedendo di porre a carico dello stesso le spese del procedimento in ragione del ritardo con cui il medesimo riscontro è stato fornito.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche presso un quotidiano.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro da ritenersi adeguato anche in ragione di quanto dichiarato dall´interessato.

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079124
Data
23/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso