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Provvedimento del 23 aprile 2003 [1079144]

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 [doc. web n. 1079144]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Hans Molzer rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Bendin e Michela Vallarino presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Società Edizioni e Pubblicazioni-S.E.P. S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "Il Secolo XIX".

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente - le cui generalità erano state menzionate in un articolo del 21 febbraio 2003 relativo ad un´inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano per vari reati connessi alla costruzione di centrali elettriche all´estero - afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della società resistente quale editore del quotidiano "Il Secolo XIX", con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e il blocco degli stessi, di conoscere la loro origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il direttore responsabile del quotidiano, con nota anticipata via fax l´11 aprile 2003, ha comunicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, di cui ha descritto, sia pure solo riassuntivamente, finalità, logica e modalità, dichiarando altresì:

  • che gli unici dati personali dell´interessato detenuti "sono quelli indicati nell´articolo pubblicato sull´edizione del 21/2/2003 del quotidiano "Il Secolo XIX"";
  • che tali dati dell´interessato "sono stati tratti dalle notizie diffuse nei giorni precedenti la pubblicazione dell´articolo dalle agenzie ANSA e APBiscom"; 
  • che i dati personali dell´interessato "sono stati trattati e diffusi nell´esercizio della professione di giornalista e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalità (…)".

Con fax inviato in data 15 aprile 2003 il ricorrente si è dichiarato allo stato soddisfatto del riscontro, riservandosi di "esercitare successivamente gli altri diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675" e chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento in ragione del ritardo con cui il medesimo riscontro è stato fornito.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche presso un quotidiano.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro da ritenersi adeguato in ragione di quanto dichiarato dall´interessato, avendo indicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento designato, l´origine dei dati personali che lo riguardano, nonché le altre circostanze sopra indicate.

Per quanto concerne le spese va posta a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Società Edizioni e Pubblicazioni-S.E.P S.p.A., in qualità di editore de "Il Secolo XIX", la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079144
Data
23/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso