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Provvedimento del 30 aprile 2003 [1079209]

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[doc. web n. 1079209]

Provvedimento del 30 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Vincenzo Popolizio

nei confronti di

AQP S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente contesta la legittimità del trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato da AQP S.p.A. con riferimento ad un´annotazione apposta a fianco del proprio nome sul foglio firma che registra le presenze del personale della società presso la quale l´interessato lavora.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha chiesto al Garante di ordinare al titolare del trattamento la cessazione del comportamento illegittimo.

Con nota in data 1° aprile 2003 questa Autorità ha invitato l´interessato a regolarizzare il ricorso in riferimento all´autenticazione della sottoscrizione ed al versamento dei diritti di segreteria, nonché per ciò che attiene alla necessaria documentazione della richiesta precedentemente avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei riguardi del titolare del trattamento.

In risposta l´interessato ha inviato in data 22 aprile 2003 un ricorso identico al precedente al quale non è stata però allegata copia di una precedente richiesta di esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge (vedi anche artt. 19 e 20 d.P.R. n. 501/1998). Nonostante l´invito a regolarizzare il ricorso formulato da questa Autorità, il ricorrente non ha provveduto ad inoltrare copia di un atto qualificabile come previo esercizio dei diritti di cui all´art. 13 nei confronti del titolare del trattamento.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve formulare le richieste relative ai diritti riconosciuti dall´art. 13 della medesima legge previamente nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione. La proposizione immediata del ricorso al Garante è invece possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile «esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile», circostanza, quest´ultima, di cui non vi è alcuna prova nella documentazione in atti.

Con separata nota l´Autorità provvede a segnalare alla società alcuni profili relativi al contestato trattamento di dati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079209
Data
30/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso