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Provvedimento del 23 aprile 2003 [1079230]

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[doc. web n. 1079230]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Mauro Menotti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitata, concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto (unitamente ad alcune istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13) di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento medesimo.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 marzo 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 6 aprile 2003, dichiarando:

  • di aver inviato la e-mail contestata utilizzando un programma che consente, attraverso la digitazione di un suffisso, di spedire la stessa e-mail ad un numero indeterminato di destinatari, attraverso combinazioni alfabetiche inserite automaticamente, a molteplici indirizzi di posta elettronica che non verrebbero poi memorizzati;
  • di non essere in possesso dei dati personali relativi al ricorrente.

Con nota inviata via fax l´8 aprile 2003, il ricorrente, nel dichiararsi non pienamente soddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

A tale trattamento, in ragione delle specifiche modalità adottate, non si applica l´art. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dall´ambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali".

Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al sistema «Mlm» sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro ad un numero elevato di destinatari e che, pur partecipandovi anche persone fisiche, anziché imprese, non può essere qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dell´art. 3 della citata legge.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

La persona fisica che ha agito in qualità di titolare del trattamento ha fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente formulate con riferimento ai diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, indicando le modalità attraverso cui sarebbe stato reperito l´indirizzo di posta elettronica, dichiarando di non detenere alcun dato personale che riguarda l´interessato e riscontrando, sia pure solo indirettamente, le richieste relative al titolare e al responsabile di un trattamento che ha curato personalmente.

Con separato provvedimento, rilevato che il trattamento risultato illecito è effettuato sistematicamente anche oltre il caso di specie, con modalità che interessano un numero rilevante di destinatari, il Garante provvede a disporre il blocco del trattamento illecito dei dati personali.

Deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Mauro Menotti, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dal resistente sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi delle spese medesime, a carico di Mauro Menotti, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079230
Data
23/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso