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Provvedimento del 9 aprile 2003 [1079237]

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 [doc. web n. 1079237]

Provvedimento del 9 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Rete.it S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo altresì di conoscere la loro origine.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 marzo 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 27 marzo 2003, ha risposto dichiarando che "l´url www.rete.it appartiene alla SoccerAge.com Inc., società americana con sede a New York" e che "i relativi servers si trovano negli USA". La resistente ha altresì dichiarato di aver appreso dalla SoccerAge che quest´ultima ha provveduto immediatamente alla cancellazione dell´indirizzo e-mail del ricorrente.

Con nota del 1^aprile 2003 il ricorrente ha dichiarato di essere insoddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito le istanze proposte.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´ utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime. Il mancato riscontro a tali richieste, obbligo cui la resistente era comunque tenuta ai sensi del citato art. 13, legittima la proposizione del ricorso.

Nel corso del procedimento la resistente ha comunque fornito riscontro alle richieste dell´interessato, dichiarando che l´effettivo titolare del trattamento sarebbe una società statunitense di cui sono stati forniti alcuni estremi identificativi. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Peraltro, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 e con autonomo provvedimento, l´Autorità instaura un separato procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento dei dati da parte di Rete.it S.r.l., con particolare riferimento agli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso, nonché per accertare le relazioni esistenti tra Rete.it S.r.l. e SoccerAge.com Inc., anche alla luce di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 ter, della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 50 a carico di Rete.it S.r.l., stante la necessità di disporre la parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, seppure dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro di cui 25,82 per diritti di segreteria l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto, previa parziale compensazione, in misura pari a 50 euro a carico di Rete.it S.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079237
Data
09/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso