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Provvedimento del 2 luglio 2003 [1079842]

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[doc. web n. 1079842]

Provvedimento del 2 luglio 2003

Alla luce delle prescrizioni impartite con il provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002, i dati dell’interessato relativi ad un finanziamento, in rapporto al quale si sono registrati contrattempi nel pagamento di alcune rate, devono essere cancellati dagli archivi delle “centrali rischi” private, a cui le informazioni sono state comunicate dall’ente finanziatore, con il passaggio di un anno dall’estinzione del rapporto avvenuta senza perdite, debiti residui o pendenze.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano

Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Paolo Doria presso il cui studio è elettivamente domiciliato

nei confronti di

Linea S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, che aveva stipulato un contratto di finanziamento con Linea S.p.A. per l´acquisto dell´enciclopedia "I Quindici", afferma di non aver ricevuto un riscontro idoneo ad un´istanza formulata in data 30 novembre 2001 con la quale aveva chiesto a Linea S.p.A. di attivarsi per la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dalle "centrali rischi" private cui i dati erano stati comunicati. A tale istanza Linea S.p.A. aveva risposto con una lettera il 7 gennaio 2002 affermando che la posizione del ricorrente nella banca dati di Crif S.p.A. sarebbe stata "automaticamente aggiornata (…) con il saldo del finanziamento", mentre non sarebbe stato possibile "stralciare il nominativo" dell´interessato da Ctc-Consorzio per la tutela del credito, essendo alcune rate del finanziamento "pervenute con forte ritardo".

Con una successiva istanza del 16 gennaio 2002 proposta nei confronti di Linea S.p.A. il ricorrente ha rinnovato la richiesta nei riguardi della banca dati del Ctc-Consorzio per la tutela del credito.

In data 11 febbraio 2002 la società "I Quindici"ha comunicato al ricorrente di aver "ricevuto il bonifico a saldo del contratto (…)", dichiarando che "nulla più deve né a (…) Linea né a "I Quindici"".

Con varie, successive istanze proposte nei confronti di Linea S.p.A. l´interessato ha nuovamente chiesto la cancellazione dei dati personali da Ctc-Consorzio per la tutela del credito, menzionando l´avvenuto saldo.

Alle predette richieste Linea S.p.A. ha risposto il 12 aprile 2002 comunicando di provvedere "a stralciare il nominativo" del ricorrente "dalla banca dati di (…) riferimento".

Successivamente, l´interessato ha però ricevuto un diniego da un´altra società alla richiesta di rilascio di una carta di credito, in ragione dei mancati pagamenti di cui risultava responsabile. Ha perciò formulato ulteriori istanze, nell´aprile 2003, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 del 1996, nei confronti di Linea S.p.A., di Crif S.p.A., di Crif Servizi informazioni S.p.A. e di Experian Information Services S.p.A., chiedendo ancora una volta la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nonché di conoscere gli estremi identificativi dei titolari e dei responsabili del trattamento delle relative banche dati.

A tale richiesta Crif S.p.A. ha fornito riscontro con una nota del 15 maggio 2003 con la quale ha indicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, elencando le posizioni debitorie del ricorrente (con particolare riferimento alla "sofferenza"relativa al contratto concluso con Linea S.p.A.) per le quali aveva "provveduto a sospendere la visibilità (…)", informando il medesimo ricorrente, con riferimento "alla sua richiesta di cancellazione delle posizioni sospese (…), che tali posizioni non saranno più visualizzabili da parte di alcun ente finanziatore (…)" in attesa di "adeguato riscontro da parte degli enti che lo segnalano".

A seguito delle informazioni desunte dalla predetta "centrale rischi", l´interessato ha presentato ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 nei confronti solo di Linea S.p.A., ribadendo la propria richiesta di cancellazione e chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 giugno 2003, Linea S.p.A. ha risposto con nota inviata via fax il 25 giugno 2003 sostenendo che:

  • "il contratto è intestato a XY, unico soggetto del quale sono stati raccolti i dati (…)";
  • "la sig.ra ZY (…) definita in sede di ricorso "beneficiaria" dell´opera acquistata col finanziamento, non è mai stata censita nei (…) sistemi informatici, in quanto con la stessa non vi era alcun rapporto (…) in ordine al contratto di finanziamento in esame";
  • nella "lettera di conferma contratto (…) venivano ribaditi i termini e le condizioni contrattuali (…)" e si specificava al ricorrente che "il suo rapporto contrattuale con Linea sarebbe stato contraddistinto dal numero xxx";
  • "l´addebito delle rate del finanziamento veniva autorizzato dal sig. (…) XY che forniva al riguardo gli estremi del conto corrente e le coordinate bancarie";
  • "per ammissione del ricorrente l´addebito avveniva invece a cura della sig.ra ZY (…) contrattualmente sconosciuta, che ometteva di indicare il numero di contratto (…)";
  • "la causale dell´accredito (…) veniva genericamente indicata con "ALBAFIELD", operatore commerciale con il quale (…) XY aveva stipulato il contratto di acquisto (…)" dell´enciclopedia "I Quindici";
  • "pertanto, ancorché eseguiti, i pagamenti non potevano essere imputati (…) al sig. XY, in quanto non vi era alcun riferimento, né al nominativo del medesimo, né al contratto a lui intestato";
  • "le somme ricevute venivano imputate su di un conto transitorio";
  • "per espressa ammissione in sede di ricorso, veniva dal cliente sospeso (…) il pagamento di altri ratei del piano di rimborso, in attesa di "chiarire dove fossero finiti i quattrini";
  • "la posizione contrattuale del sig. XY era peraltro garantita dalla ALBAFIELD (…)";
  • "il pagamento non avveniva da parte della ALBAFIELD in quanto nel frattempo il cliente asseriva di avere "regolarmente eseguito i pagamenti";
  • "solo dopo (…) ripetute ricerche e verifiche contabili (…) era possibile imputare al contratto in esame un certo numero di rate";
  • è stato "disposto lo stralcio della segnalazione di morosità inserita nella banca dati Ctc";
  • "ad oggi la posizione" del ricorrente "risulta ancora aperta, nonostante la asserita "estinzione anticipata"" da parte dell´interessato;
  • "un elenco dei soggetti ai quali vengono comunicati i dati (…) da Linea S.p.A. è a disposizione degli interessati presso la sede legale e le proprie filiali e che, comunque (…) copia di tale elenco viene allegato alla presente".

Nell´audizione svoltasi il 26 giugno 2003 l´interessato ha ribadito quanto già richiesto nelle varie istanze proposte nei confronti della resistente e nel ricorso, ed ha affermato che:

  • "il nominativo della beneficiaria dell´opera (…) è espressamente indicato nel contratto di fornitura dell´enciclopedia";
  • "il riferimento al numero (…) del contratto è presente nelle copie dei bonifici bancari (…)";
  • "Linea S.p.A. non ha mai fornito (…) l´elenco delle banche dati notiziate";
  • l´"estinzione anticipata del finanziamento" è avvenuta l´"11 febbraio 2002, come da quietanza liberatoria (…) rilasciata da I Quindici S.p.A." nella medesima data;
  • "gli asseriti ritardi (…) sono dipesi (…) dalla mancata imputazione dei bonifici da parte dell´istituto di credito".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la conservazione di dati personali relativi ad un´operazione di finanziamento rispetto alla quale alcuni pagamenti effettuati in esecuzione del contratto non sono stati computati per diverso tempo a beneficio della posizione del ricorrente, mentre altri pagamenti non sono stati temporaneamente effettuati per ragioni che il ricorrente medesimo indica essere di tipo precauzionale a seguito della mancata registrazione a suo favore di precedenti pagamenti.

Il ricorso è fondato.

Quali che siano le ragioni delle parti in ordine al complesso sviluppo di questa prima parte del rapporto, il finanziamento in questione risulta, comunque, essere stato estinto anticipatamente dall´interessato l´11 febbraio 2002, come si desume dalla quietanza liberatoria rilasciata da "I Quindici"S.p.A. in tale data.

Anche dopo tale data Linea S.p.A. non ha anzitutto fornito un riscontro idoneo alla richiesta di attivazione per la cancellazione dei dati.

Nel merito, l´ulteriore conservazione nelle banche dati delle "centrali rischi" predette dei dati personali del ricorrente relativi al citato finanziamento estinto da più di un anno non risulta poi lecita.

Con il provvedimento di carattere generale adottato il 31 luglio 2002 sulle "centrali rischi" private, le cui motivazioni si intendono richiamate quali parti integranti del presente provvedimento cui verrà allegato, il Garante ha già rilevato "la necessità che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalle "centrali rischi" private, entro un anno dalla data della loro regolarizzazione, se avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del rapporto (avvenuta comunque senza perdite, debiti residui o pendenze)". Tale evenienza ricorre nel caso di specie in ragione della predetta quietanza liberatoria.

Va conseguentemente ordinato alla società resistente di attivarsi per ottenere la cancellazione delle "evidenze" negative riferite all´interessato dalle banche dati delle menzionate "centrali rischi"alle quali i dati dell´interessato sono stati comunicati, entro un termine che appare congruo fissare al 31 luglio 2003, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento all´interessato ed a questa Autorità entro la medesima data.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico della società resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla società resistente di adempiere, nei termini di cui in motivazione, alla richiesta dell´interessato entro il 31 luglio 2003 dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 200 euro a carico di Linea S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 2 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079842
Data
02/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso