g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 luglio 2003 [1080576]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1080576]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Cesare Negri rappresentato e difeso dall´avv. Gianni Lanzinger presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Aspiag Service s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Settimi e Eugenio Pisani presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Aspiag Service s.r.l., sostiene di aver ricevuto un riscontro inidoneo a due istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della banca medesima, in data 12 ottobre 2002 e 27 maggio 2003, con le quali, nel sostenere che venivano "distribuite ai dipendenti buste paga non interamente sigillate (…)" e che varie buste paga erano state aperte dal responsabile logistica, aveva chiesto delucidazioni alla società, invitando poi la stessa a prendere "posizione in merito alla consegna, a decorrere dal mese di settembre 2002, di buste paga non sigillate ai propri dipendenti".

La società aveva dapprima considerato irrilevante che le buste paga fossero solo parzialmente sigillate, ritenendo sufficiente che i "diretti superiori" del dipendente fossero formalmente "autorizzati" alla consultazione dei dati. Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha quindi ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 giugno 2003, il titolare del trattamento, con memoria consegnata il 7 luglio 2003 e nel corso dell´audizione del 9 luglio, ha sostenuto di aver già riscontrato la richiesta dell´interessato con altra lettera del 6 giugno 2003 e, come in questa, ha precisato che, "nonostante la ritenuta regolarità delle consegne delle buste paga chiuse su tre lati, l´azienda (…) con decorrenza aprile 2003 ha deciso di consegnare le buste paga in busta chiusa sigillata su tutti e quattro i lati (…)".

In tale memoria la resistente ha fornito altresì ulteriori indicazioni sulle modalità di compilazione delle buste paga da parte della sede centrale della società e sulla consegna delle stesse da parte di appositi incaricati del trattamento presso la filiale di Bolzano. La resistente ha chiesto anche di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento.

Con fax pervenuto il 7 luglio 2003 l´interessato ha ribadito la propria posizione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulle modalità di predisposizione e consegna dei cedolini delle buste paga al dipendente di una società.

Dalla documentazione in atti è emerso che il titolare del trattamento ha fornito da ultimo un riscontro adeguato alla richiesta formulata dall´interessato. Nel corso del procedimento attivato dal ricorso, il titolare medesimo ha infatti assicurato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche sul piano penale ai sensi dell´art. 37-bis legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di aver adottato di recente nuove modalità di redazione e consegna dei cedolini delle buste paga, tali da assicurare l´invocata tutela della riservatezza dei dati personali nelle stesse contenuti (la società ha anche inviato copia dei modelli di busta paga utilizzati).

La resistente ha inoltre ricostruito l´iter di elaborazione e consegna delle buste paga ai dipendenti, con particolare riferimento alle operazioni poste in essere dai dipendenti addetti al settore paghe e contributi e di cui è stata documentata la nomina (risalente al 2000) ad incaricato del trattamento ai sensi dell´art. 8, comma 5, della legge n. 675.

Le nuove, dichiarate modalità di trattamento adottate risultano allo stato conformi ai principi della disciplina sulla protezione dei dati personali, nei termini rilevati, in tema di cedolini stipendiali, con il provvedimento del Garante del 31 dicembre 1998 (v. Bollettino del Garante n. 16 del 1998, p. 100).

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati all´illustrata sequenza di riscontri.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080576
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso