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Provvedimento del 24 luglio 2003 [1081404]

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[doc. web n. 1081404]

Provvedimento del 24 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabrizio Prosperi rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Prosperi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Zone Attive S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente aveva ricevuto da Zone Attive S.r.l. una carta di servizi, denominata "go.card", che offre sconti ed agevolazioni per la fruizione di alcuni servizi culturali del Comune di Roma e di altri enti pubblici e privati e l´acquisto di beni e servizi prevalentemente nel campo della cultura, del turismo e del tempo libero. Il pieghevole contenente la carta riportava altresì i marchi commerciali ed alcuni messaggi pubblicitari delle società che hanno sponsorizzato l´iniziativa.

L´interessato afferma di non aver ottenuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Zone Attive S.r.l. al fine di avere conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile del loro contenuto e della relativa origine. Con la medesima istanza l´interessato si era altresì opposto all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano ai fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario.

Con ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della società titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 2 luglio 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha fornito riscontro con note inviate via fax il 10 e il 14 luglio 2003 con le quali ha sostenuto che:

  • l´istanza ex art. 13 della legge n. 675 presentata dal ricorrente non avrebbe ricevuto riscontro in quanto, non contenendo riferimenti al "tipo di comunicazione ricevuta", né alla "data di ricevimento (…), è stata erroneamente accantonata dai responsabili del protocollo";
  • la comunicazione in oggetto costituirebbe a suo avviso non un´informazione commerciale, bensì una comunicazione di carattere culturale ed istituzionale, essendo anche "costituita da una tessera gratuita che legittima il titolare ad ottenere sconti e facilitazioni presso le istituzioni culturali del Comune di Roma e presso enti convenzionati";
  • "la selezione, personalizzazione e postalizzazione della tessera e pieghevole in cui era integrata" sono state curata dalla Venturini & C. S.p.A. la quale avrebbe "garantito l´utilizzabilità ai sensi delle leggi vigenti" della lista dei nominativi, essendo stata incaricata anche di selezionare i nominativi dei destinatari dell´invio del materiale informativo in questione;
  • inoltre, Zone Attive S.r.l., come evidenziato all´art. 7 del regolamento della Carta pubblicizzata, raccoglie e tratta i dati personali di coloro che ne richiedono direttamente l´emissione e l´invio;
  • la medesima resistente non "possiede, né mantiene un archivio relativo ai destinatari delle tessere oggetto della spedizione e quindi non conserva dati personali" riferiti al ricorrente;
  • "la (…) richiesta di cancellazione dagli archivi", inoltrata dal ricorrente, è stata trasmessa "alla citata Venturini & C. S.p.A.".

Con memoria inviata via fax il 15 luglio 2003, il ricorrente ha ribadito che la legge n. 675 non richiede che l´istanza ex art. 13 sia "necessariamente motivata e circostanziata", dovendo comunque la stessa riferirsi al complesso dei dati personali che riguardano l´interessato. Il ricorrente ha inoltre ribadito "il carattere pubblicitario e commerciale" della comunicazione ricevuta, in quanto "contiene in bella vista i marchi commerciali di alcune società (…) con anche una descrizione dei servizi dalle stesse offerti, con espresso invito a fruirne". Infine, l´interessato ha evidenziato che la resistente non può non rivestire la qualità di titolare del trattamento, anche se i dati sono conservati e trattati per suo conto da un diverso soggetto.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto ai fini dell´invio di comunicazioni promozionali connessi all´emissione di una carta di servizi.

In ordine alle richiesta di accesso ai dati e di conoscerne l´origine, il titolare del trattamento ha fornito un riscontro adeguato, inoltrato all´interessato in data posteriore all´invio del ricorso ai sensi del predetto art. 29 a questa Autorità, dichiarando di non detenere dati personali dello stesso. La società ha inoltre fornito sufficienti indicazioni in ordine all´origine dei dati che sarebbero stati selezionati ed utilizzati da una società specializzata di cui ha indicato gli estremi identificativi. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), in relazioni alle predette richieste va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il ricorso deve essere invece accolto in ordine all´opposizione all´ulteriore eventuale trattamento dei dati personali dell´interessato, non avendo la resistente fornito al riguardo un idoneo riscontro. Il titolare ha comunicato di aver chiesto la cancellazione del nominativo del ricorrente dagli archivi della società che aveva curato l´invio della tessera in questione, ma non ha fornito alcuna indicazione sull´adozione di ogni opportuna misura e accorgimento tecnico volto ad evitare che il nominativo dell´interessato venga in futuro ulteriormente utilizzato (direttamente o tramite l´azione di soggetti terzi a ciò delegati) nell´ambito di iniziative promozionali.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto, entro il 10 ottobre 2003, adottare ogni idonea misura volta ad inibire in futuro il contestato utilizzo dei dati personali del ricorrente per fini di invio di materiale pubblicitario, dando conferma dell´avvenuto adempimento all´interessato e a questa Autorità, entro la medesima data.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 150 a carico di Zone Attive S.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, seppure solo dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati personali e ordina al resistente di corrispondere alla richiesta dell´interessato nei termini e secondo le modalità di cui in motivazione;

b) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso, in ordine alle restanti richieste;

c) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui 25,82 euro per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Zone Attive S.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081404
Data
24/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso