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Provvedimento del 24 luglio 2003 [1081426]

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[doc. web n. 1081426]

Provvedimento del 24 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da La Rettifica VA.BA. s.n.c. di Colombo e Panzeri rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Carozzi e Franco Garcea presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

I.N.A.I.L.-Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La società ricorrente afferma di non avere ricevuto riscontro a varie istanze volte ad accedere a dati personali contenuti in un fascicolo depositato presso l´Inail e relativo ad un infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente.

L´Inail avrebbe più volte rifiutato di esibire il fascicolo in questione adducendo "motivi di tutela della privacy" e sostenendo comunque come non fosse "possibile accedere alla documentazione sanitaria" contenuta nel predetto fascicolo, "trattandosi di dati sensibili".

Ad avviso del ricorrente, tale rifiuto sarebbe illegittimo, dovendo il diritto costituzionalmente garantito alla difesa essere considerato di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza di terzi, così come previsto dall´art. 16 del d.lg. n. 135/1999 in materia di trattamento di dati personali "sensibili" da parte di soggetti pubblici.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della predetta legge la società interessata ha quindi chiesto che il Garante ordini all´ente di cessare il comportamento ritenuto illegittimo e di esibire le informazioni richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve avanzare le proprie richieste, con riferimento alle specifiche situazioni soggettive che la riguardano tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

In particolare, l´art. 13 comma 1, lett. c) n. 1 della predetta legge tutela il diritto dell´interessato "di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati".

Dalla documentazione in atti risulta, invece, che la società ricorrente non è legittimata a proporre l´odierno ricorso. La richiesta avanzata non riguarda le informazioni personali alla stessa relative, presenti nel fascicolo dell´infortunio (così come consentirebbe il citato art. 13), ma, piuttosto, l´intero fascicolo e, in definitiva, dati personali inerenti ad un terzo cui il predetto fascicolo pertiene più direttamente (il dipendente che avrebbe subito l´infortunio).

Al riguardo va peraltro rilevato che il predetto art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996 tutela il diritto di accesso dell´interessato ai dati personali che lo riguardano, ma non il diritto di accesso ai documenti amministrativi, che è, invece, disciplinato dagli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 e 8 del d.P.R. n. 352/1992. Trattasi di due diritti che hanno distinti presupposti giuridici e che sono riconosciuti a tutela di situazioni giuridiche differenziate tra loro.

La presente decisione lascia, comunque, impregiudicata per il ricorrente la possibilità di far valere i propri diritti in forme diverse da quelle indicate dal citato art. 13 e con istanze per le quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 24 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081426
Data
24/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso