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Reti telematiche e Internet - E-mail e spamming: adeguto il riscontro fornito in base alle informazioni detenute - 22 settembre 2003 [1081823]

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[doc. web. n. 1081823]

Reti telematiche e Internet - E-mail e spamming: adeguto il riscontro fornito in base alle informazioni detenute - 22 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Piergiovanni Cervato, rappresentato e difeso dall´avv. Gianluca Carobene presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Alfaprint di Dardelli Carlo & C. S.n.c. rappresentata e difesa dall´avv. Ivan Pera presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Alfaprint di Dardelli Carlo & C. S.n.c. titolare del sito internet www.b24.it ,ad una istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale chiedeva di avere conferma dell´esistenza o meno di dati che lo riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati medesimi, nonché le modalità, la logica e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato. L´interessato aveva altresì richiesto la cancellazione dei dati medesimi trattati in violazione di legge.

Successivamente alla ricezione di tale istanza, con nota del 17 giugno 2003, il titolare del trattamento aveva risposto di non detenere nei propri archivi il nominativo del ricorrente i cui dati personali non risultavano essere stati mai trattati dalla società.

Ritenuto insoddisfacente il riscontro ricevuto, l´interessato ha proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 con il quale ha ribadito le proprie richieste, contestando solo in questa sede l´invio non consensuale da parte della resistente (anche il 19 giugno 2003) di alcune copie della "newsletter di b24.it" al proprio indirizzo di posta elettronica poppi8@libero.it ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 23 luglio 2003 sostenendo:

  • di avere appreso soltanto a seguito della lettura del ricorso che l´indirizzo di posta elettronica poppi8@libero.it è di titolarità dell´interessato, atteso che tale informazione non era stata in alcun modo inserita nel contesto dell´istanza ex art. 13 inviata dal ricorrente;
  • di avere pertanto dato adeguato riscontro a tale istanza dichiarando di non detenere alcun dato personale "direttamente e/o indirettamente collegabile al sig. Piergiovanni Cervato";
  • di confermare (come comunicato con la predetta nota del 17 giugno 2003) che l´unico dato detenuto nei propri archivi corrisponde all´indirizzo di posta elettronica poppi8@libero.it che "è stato comunicato in via elettronica al sito b24.it dal ricorrente per ricevere la newsletter quindicinale e gratuita del sito" e che è l´unico dato necessario per l´iscrizione;
  • che qualora l´indirizzo e-mail fornito non contenga alcun riferimento, diretto o indiretto ad altri dati personali, sarebbe a suo avviso da ritenersi, come nel caso di specie, "anonimo";
  • di aver provveduto a "cessare il trattamento" dell´indirizzo e-mail in questione a far data dal 17 luglio 2003.

Sulla base di tali argomentazioni la resistente ha pertanto chiesto l´archiviazione del procedimento con integrale compensazione delle spese.

Il ricorrente, con nota in data 25 luglio 2003 ha insistito nel sostenere che "un indirizzo e-mail, quantunque non riportante il nome e il cognome del titolare, può essere annoverato tra i dati personali oggetto di tutela da parte della legge 675" ed ha ribadito di non aver mai richiesto di ricevere la newsletter in questione. L´interessato ha quindi insistito per l´accoglimento delle richieste formulate in sede di ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di una newsletter periodica ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso non risulta fondato. Dalla documentazione in atti è emerso che alle richieste del ricorrente il titolare del trattamento aveva già fornito risposta a seguito dell´inoltro dell´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con un riscontro che deve ritenersi adeguato in base al contenuto dell´istanza medesima e ai dati in essa indicati dal richiedente.

Nel caso di specie l´istanza ai sensi dell´art. 13 era stata formulata con esclusivo riferimento ai "dati personali che riguardano il sottoscritto Piergiovanni Cervato", senza alcuna indicazione che l´indirizzo di posta elettronica poppi8@libero.it fosse riconducibile al medesimo interessato. Soltanto in sede di ricorso il ricorrente ha indicato tale dato ed ha affermato di esserne titolare. Né risulta che alla predetta istanza ex art. 13 fosse allegata alcuna delle copie della newsletter bit24.it pervenute al ricorrente presso tale indirizzo e-mail (il che avrebbe consentito alla resistente di mettere in correlazione gli estremi identificativi del ricorrente con l´indirizzo e-mail), o che la resistente fosse altrimenti in grado di associare tale indirizzo alla persona del ricorrente, all´atto della risposta all´istanza ex art. 13.

La resistente, nel dichiarare con la predetta nota del 17 giugno 2003 di non aver mai trattato dati personali dell´interessato, aveva quindi fornito alle richieste formulate dal ricorrente nell´istanza ex art. 13 un riscontro che, con riferimento alle informazioni in quel momento disponibili, risultava adeguato e sufficiente.

Alla luce di tale riscontro, la successiva proposizione in data 9 luglio 2003 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge non risulta pertanto giustificata.

In relazione alle considerazioni sopraesposte e attesa la particolarità del caso, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli