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Precedimento relativo ai ricorsi - Assicurazioni: comunicazione della relazione medica - 29 ottobre 2003 [1082508]

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[doc. web. n. 1082508]

Precedimento relativo ai ricorsi - Assicurazioni: comunicazione della relazione medica - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Lodovico Bacciocchi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Società Reale Mutua di Assicurazioni;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da Società Reale Mutua di Assicurazioni ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che la riguardano contenuti in una perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società a seguito di un sinistro automobilistico nel quale la stessa era rimasta coinvolta.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 16 settembre 2003, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 14 ottobre 2003 attestando di procedere contestualmente all´invio di copia della relazione medica in questione direttamente al domicilio della ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una società di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito i dati richiesti.

Risultando tuttavia che tale comunicazione è avvenuta direttamente al domicilio della ricorrente e non nei modi di cui all´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 (ai sensi del quale la comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute può avvenire "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare"), l´Autorità si riserva di verificare, con separato atto, i presupposti per l´eventuale contestazione della sanzione amministrativa prevista dall´art. 39, comma 2, ultimo periodo, della predetta legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1082508
Data
29/10/03

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso