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Provvedimento del 13 novembre 2003 [1083481]

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[doc. web. n. 1083481]

Provvedimento del 13 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Michele Sodrio presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A.-Divisione Prestitempo e Credit Service s.n.c.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ottenuto nell´aprile 2000 un finanziamento da Deutsche Bank S.p.A.-Divisione Prestitempo finalizzato all´acquisto di un´autovettura poi ceduta ad un proprio socio d´affari che aveva assunto l´impegno a pagare le rate del prestito "in nome e per conto del" ricorrente medesimo. In seguito, quest´ultimo avrebbe appreso da un funzionario di Credit Service s.n.c., società di recupero dei crediti, che "alcune rate" del finanziamento non erano state pagate. Pertanto, il medesimo ricorrente avrebbe definito, con effetto novativo, la propria posizione debitoria nei confronti della banca finanziatrice emettendo un assegno bancario per una parte della somma dovuta e sottoscrivendo 40 effetti cambiari per la parte residua.

Successivamente, il ricorrente, il quale asserisce di aver adempiuto puntualmente agli obblighi di pagamento derivanti da tale piano di rientro, aveva presentato ad una banca di cui era correntista una richiesta di mutuo, ma si era visto respingere tale richiesta in quanto "risultava da una non meglio specificata banca dati come debitore inaffidabile".

In data 3 maggio 2003 il ricorrente aveva quindi formulato nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. e Credit Service s.n.c. un´ istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di ottenere comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, nonché la cancellazione dei dati relativi "ad una scarsa affidabilità " dello stesso, senza però ricevere alcun riscontro alle proprie richieste.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la sola richiesta di cancellazione, precisando che la raccolta ed il successivo trattamento dei dati personali che lo riguardano sarebbe stati effettuati dalle predette società in violazione dell´art. 9, comma 1, lett. b), c) e d) e dell´art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 675/1996.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, in data 16 settembre 2003, Deutsche Bank S.p.A.-Divisione Prestitempo, con nota inviata via fax in data 8 ottobre 2003, nel precisare che il ricorrente avrebbe manifestato alla banca il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675, ha sostenuto che:

  • il prestito in questione era stato erogato in favore del ricorrente quale unico contraente e responsabile del puntuale adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento, a nulla rilevando nei confronti della banca finanziatrice l´impegno di pagamento assunto da altri soggetti verso l´interessato;
  • "non veritiera è l´assunzione di novazione del debito" invocata dal ricorrente, in quanto in un documento datato 18 settembre 2001 e sottoscritto dal ricorrente (allegato alla nota medesima) viene con chiarezza precisato che il cliente il quale non sia in grado di far fronte al proprio debito in un´unica soluzione, provvede ad estinguerlo secondo il piano di rientro ivi previsto che, tuttavia, "non costituisce né novazione, né surrogazione alcuna dei rapporti precedenti";
  • "il debito residuo, attualmente pari ad euro 20.156,30 (vedi certificazione ex art. 50 T.U.B.)" allegata alla nota medesima, "è stato trasferito a contenzioso a causa di un ritardato pagamento di sette rate consecutive da parte del sig. XY";
  • la resistente non intende allo stato cancellare i dati del ricorrente, poiché "l´esposizione, causata dall´inadempimento contrattuale dello stesso, è ancora in essere a causa della dichiarata impossibilità del contribuente ad estinguere il debito" e provvederà invece a tale cancellazione ove il ricorrente dovesse estinguere il debito.

Nell´audizione tenutasi presso l´Ufficio del Garante in data 17 ottobre 2003 il ricorrente ha affermato di non aver mai sottoscritto la citata dichiarazione di ricognizione di debito datata 18 settembre 2001, di cui ha disconosciuto la firma, tanto da presentare, in data 16 ottobre 2003, atto di denuncia-querela contro ignoti alla Procura della Repubblica di Foggia per i reati di truffa e di falso commessi in suo danno in relazione a tale circostanza. Il ricorrente ha aggiunto di essere "debitore assolutamente solvente e puntuale", negando "il mancato pagamento delle sette rate consecutive" così come sostenuto dalla resistente. Nella circostanza il ricorrente ha anche depositato copia di un assegno bancario emesso il 10 agosto 2000 per lire 4.906.100, della matrice di un assegno emesso il 10 settembre 2001 per lire 2.599.000 all´atto della sottoscrizione del citato piano di rientro, nonché degli effetti cambiari onorati fino alla data del 30 settembre 2003 (copia delle cambiali pagate dal 30 dicembre 2001 al 30 aprile 2003 risultavano già depositate in atti).

Con nota del 24 ottobre 2003, in risposta ad una formale richiesta avanzata dall´Ufficio del Garante, Deutsche Bank S.p.A.-Divisione Prestitempo ha affermato, anche in riferimento alla posizione di Credit Service s.n.c., che:

  • "la posizione del Sig. XY è stata trasferita a contenzioso in data 30 aprile 2001, in relazione al mancato pagamento" di 7 rate scadenti fra l´ottobre 2000 e l´aprile 2001; 
  • con riferimento alla contestazione relativa alla sottoscrizione del documento datato 18 settembre 2001 sopra citato "si riserva di presentare idonea denuncia alle Autorità competenti affinché venga svolta un´approfondita indagine in merito";
  • la resistente, nell´esercizio del proprio diritto di credito, aveva affidato alla Credit Service s.n.c. l´incarico di recuperare la somma dovuta;
  • il ricorrente aveva autorizzato la comunicazione dei dati a società di recupero crediti, così come indicato nell´informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n.675/1996 stampata a tergo del contratto di finanziamento sottoscritto dal sig.XY;
  • "i dati relativi alla posizione" del ricorrente "sono stati (…) inoltre comunicati a Crif, CTC e Banca d´Italia".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell´interessato effettuato da una banca e da una società di recupero crediti in relazione ad un finanziamento, con particolare riguardo ad una richiesta di cancellazione dei dati medesimi.

Per quanto riguarda la posizione di Deutsche Bank S.p.A., dalla documentazione in atti risulta che i dati dell´interessato erano stati inizialmente trattati dalla banca in base al consenso manifestato in sede di conclusione del contratto (anche in riferimento alla comunicazione dei dati personali dell´interessato alle banche dati delle c.d. "centrali rischi" private ed a società di recupero crediti), consenso seguito ora dalla descritta richiesta di cancellazione dei dati.

Nel corso del procedimento sono emersi vari e complessi elementi di valutazione non univoci e contraddittori in merito al puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del ricorrente, nonché in merito alla genuinità della sottoscrizione della dichiarazione a firma "XY" del 18 settembre 2001. Ciò anche in riferimento ai rapporti intercorsi fra Deutsche Bank S.p.A., Credit service s.n.c. e l´interessato in ordine alla contestata novazione del rapporto debitorio ed al puntuale pagamento delle rate relative al piano di rientro.

Pertanto, in riferimento alla richiesta rivolta a Deutsche Bank S.p.A. di attivarsi per la cancellazione dei dati dalle banche dati delle c.d. "centrali rischi" private alle quali gli stessi erano stati comunicati, in parziale accoglimento del ricorso, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato" (art. 29, comma 4, legge n. 675), va disposta la sospensione temporanea della comunicazione da parte di Deutsche Bank S.p.A. alle "centrali rischi" Crif S.p.A. e CTC- Consorzio per la tutela del credito, dei dati personali relativi al rapporto di finanziamento in questione, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, fino al termine dell´autonomo procedimento che l´Autorità ha instaurato d´ufficio con separato atto per verificare ulteriormente la liceità e la correttezza del contestato trattamento dei dati, anche in relazione agli eventuali esiti, nelle competenti sedi giudiziarie, dei profili contrattuali o concernenti la denunciata falsità, nonché al contenuto del codice di deontologia e buona condotta in materia in fase di definizione (art. 20, comma 2, lett. e), d.lg. n. 467/2001).

Per quanto concerne, invece, la posizione di Credit service s.n.c., pur in assenza di uno specifico riscontro da parte di tale società all´invito formulato ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, inoltrato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, non risultano, allo stato, i presupposti per disporre la cancellazione dei dati del ricorrente dalle banche dati interne a tale società, stanti gli obblighi di legge riguardanti la temporanea conservazione di dati relativamente alle operazioni di recupero crediti svolte.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) in parziale accoglimento del ricorso ordina a Deutsche Bank S.p.A., ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, la sospensione temporanea della comunicazione a Crif S.p.a. e C.T.C. Consorzio per la tutela del credito dei dati relativi al rapporto di finanziamento in questione per il solo tempo necessario nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Credit service s.n.c..

Roma, 13 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083481
Data
13/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso