Reti telematiche e Internet - È necessario il consenso per l'invio di...
Reti telematiche e Internet - È necessario il consenso per l'invio di e-mail promozionali -13 novembre 2003 [1083541]
[doc. web. n. 1083541]
Reti telematiche e Internet - È necessario il consenso per l´invio di e-mail promozionali -13 novembre 2003
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini
nei confronti di
Pianelli Arredamenti s.r.l.;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Gaetano Rasi;
PREMESSO:
Il ricorrente sostiene di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.
Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.
All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con una nota anticipata via fax il 24 ottobre 2003, dichiarando:
- la propria estraneità nei confronti dell´"utilizzo indebito dei dati personali" del ricorrente;
- di aver solo stipulato "un contratto di diffusione pubblicitaria a mezzo invio di e-mail con la ditta Service´s Company s.r.l. da diffondersi su Libero, (…), disconoscendo gli indirizzi dei destinatari delle e-mail";
- di aver interpellato la società Service´s Company s.r.l. (che ha sede nella Repubblica di San Marino e) che avrebbe effettuato la campagna promozionale nella zona di Senigallia, la quale ha ipotizzato (anche sulla base della e-mail ricevuta dal ricorrente) che tale invio, avvenuto verso un utente al di fuori della zona interessata dalla campagna promozionale, sarebbe stato determinato da un virus;
- che, sempre a giudizio di Service´s Company s.r.l., il ricorrente "avrebbe ricevuto (…)" la e-mail in questione, erroneamente, da "qualche suo conoscente" utente del sito Internet www. libero.it, non a conoscenza della presenza di tale virus; per tale motivo, l´e-mail inviata all´interessato portava l´indicazione di tale mittente e non quella di "Libero" (com.info@libero.it).
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185.
La società resistente ha dichiarato nel corso del procedimento di non aver mai trattato i dati relativi al ricorrente e, in particolare, di non aver mai inviato allo stesso comunicazioni e-mail, ritenendosi estranea al trattamento effettuato.
La resistente ha fornito all´interessato ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali che lo riguardano (con particolare riferimento all´indirizzo di posta elettronica), che sarebbe stato effettuato dalla società Service´s Company s.r.l., con la quale la resistente aveva stipulato un contratto di diffusione pubblicitaria attraverso l´inoltro di e-mail aventi contenuto promozionale e/o commerciale.
Allo stato degli elementi disponibili non risulta integralmente comprovata la responsabilità della resistente e in relazione alle dichiarazioni acquisite, della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.
L´Autorità verificherà tuttavia nell´ambito di un autonomo procedimento la veridicità dei fatti prospettati e la liceità e correttezza dei trattamenti di dati risultanti dagli atti.
Per quanto concerne le spese, alla luce del riscontro fornito e della particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:
a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
b) compensate le spese fra le parti.
Roma, 13 novembre 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli