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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1084589]

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[doc. web n. 1084589]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Gaetano Galia;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, a seguito dell´installazione di un impianto di videosorveglianza sulla parete esterna di un´abitazione confinante con la propria, ha inoltrato al resistente un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 chiedendo di conoscere i dati personali che lo riguardano, la loro origine, logica, finalità e modalità di trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento medesimo. Con la medesima istanza il ricorrente si è opposto al trattamento e ha chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessato ha proposto un ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 chiedendo a questa Autorità di ordinare al resistente di adempiere alle richieste precedentemente formulate e di porre a carico dello stesso le spese sostenute per il procedimento.

Con nota anticipata via fax il 10 dicembre 2003 il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto una nota da parte del resistente (che ha allegato) della quale si è dichiarato insoddisfatto.

All´invito ad aderire ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, formulato da questa Autorità in data 2 dicembre 2003, il resistente ha risposto con fax del 16 dicembre 2003, illustrando le modalità di funzionamento del sistema di videoregistrazione (alle cui registrazioni ha accesso esclusivamente il sig. Galia) e precisando che le finalità perseguite sarebbero, a suo avviso, esclusivamente di sicurezza del resistente, "della sua famiglia e dei suoi beni".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza posto dal resistente a protezione della propria abitazione.

Il resistente ha attestato (con dichiarazione della cui autenticità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di essere la sola persona fisica utilizzatrice e depositaria dei dati personali contenuti nelle immagini in questione, e non vi è prova che attesti, al contrario, l´avvenuta comunicazione dei dati a terzi.

Pertanto, dagli elementi prodotti in atti non emergono profili che rendano applicabile, allo stato, la legge n. 675/1996. Ciò in quanto, ai sensi dell´art. 3, comma 1, della medesima legge, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione della citata legge, qualora non riguardi dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione.

Va peraltro rilevato, come ammesso dal resistente, che l´impianto riprende tuttavia continuativamente -e conserva per sette giorni- immagini riprese non solo su angoli visuali di esclusiva pertinenza del resistente medesimo, ma anche su spazi condominiali nei quali transitano terzi condomini, in particolare quando parcheggiano veicoli o verificano contatori di utenze.

Pur non risultando dagli atti applicabile la predetta legge, le modalità del trattamento dei dati descritte, valutate anche alla luce delle contestate modalità di utilizzazione di beni condominiali, evidenziano una lesione dei diritti di altri condomini, ivi compreso il ricorrente, e giustificano in altra sede una legittima azione da parte sua per la tutela dei diritti medesimi e, in particolare, della propria riservatezza. Ciò anche in sede penale, come confermato dalla recente giurisprudenza che, in riferimento all´art. 615-bis c.p., ha evidenziato l´illecita interferenza nella vita privata che può derivare da modalità di indebita installazione di telecamere o di altri dispositivi di videosorveglianza all´interno e nelle pertinenze di edifici abitativi.

L´inammissibilità del ricorso derivante dalla circostanza che la legge n. 675/1996 non risulta allo stato degli atti applicabile, lascia quindi impregiudicata la facoltà del ricorrente di tutelare in altra sede i propri diritti in ordine alla lecita e corretta acquisizione ed utilizzazione delle immagini e delle registrazioni in questione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084589
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso