g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1085395]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1085395]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Andrea Moriggi

nei confronti di

Vilar 2001 s.r.l.

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (relativo ad un nuovo portale su spettacolo, musica e moda), oltre ad alcune richieste non formulate ai sensi del medesimo articolo, si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l’origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 novembre 2003, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto, con nota anticipata via fax il 1° dicembre 2003, fornendo gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e sostenendo di:

  • non essere in possesso di una dichiarazione del ricorrente che "autorizzi il trattamento dei dati";
  • non essere in grado di risalire alle modalità di acquisizione dell’indirizzo e-mail dell’interessato, probabilmente pervenuto "tramite e-mail circolari o tramite altre fonti internet o newsgroup (..)";
  • di non aver archiviato l’e-mail del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

L’ utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996) che è risultato illecito.

Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L’utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso l’impiego di particolari software o reperiti in Internet (modalità indicata dalla resistente nel messaggio e-mail inviato all’interessato e confermata nel riscontro del 1° dicembre 2003) non è consentita per l’invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell’11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un’idonea informativa rilasciata ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell’interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine all’istanza volta a conoscere e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, in relazione alla quale, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso, il titolare del trattamento ha fornito riscontro.

Ad analoga dichiarazione deve pervenirsi in ordine all’origine dei dati, a proposito dei quali è stato fornito un riscontro della cui veridicità l’autore risponde anche penalmente ai sensi dell’art. 37-bis legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Il ricorso deve essere invece accolto in ordine all’opposizione al trattamento, in ordine alla quale il resistente si è limitato a dichiarare di non aver archiviato l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato, senza però assicurare alcunché in relazione al possibile utilizzo in futuro dei dati.

La società resistente dovrà pertanto attestare, entro un termine che appare congruo fissare al 20 febbraio 2004, di aver adottato idonee misure per evitare, in futuro, la raccolta illecita e l’eventuale invio anche accidentale, in difformità del predetto quadro normativo di altre e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato.

Con autonomo procedimento attivato ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, questa Autorità verificherà nell’ambito di un distinto procedimento il complessivo trattamento dei dati personali svolto dalla resistente.

L’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico di Vilar 2001 s.r.l., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, per quanto incompleto, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle istanze volte a conoscere l’origine dei dati personali e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

b) accoglie il ricorso con riferimento all’opposizione al trattamento e ordina alla resistente di dare conferma all’interessato ed a questa Autorità, entro il 20 febbraio 2004, di aver adottato ogni idonea misura per evitare la raccolta illecita e l’ulteriore invio di messaggi di posta elettronica all’indirizzo del ricorrente in difformità dei presupposti di legge;

c) determina ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di Vilar 2001 s.r.l, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085395
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso