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Pubblica Amministrazione - Assegni di maternità: comunicazione dei dati personali per i necessari controlli previsti dalla legge - 9 novembre 2000...

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[doc. web n. 1087943]

Pubblica Amministrazione - Assegni di maternità: comunicazione dei dati personali per i necessari controlli previsti dalla legge - 10 novembre 2000

L´INPS può trattare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni di coloro che richiedono gli assegni di maternità . I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti per i necessari controlli previsti per legge, ma la lista di tali soggetti dovrà essere resa pubblica.

Roma, 09 novembre 2000

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio legislativo del Ministro
per la solidarietà sociale
Via Vittorio Veneto 56
00187 Roma


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la solidarietà sociale - in data 6 luglio 2000;

Viste le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del segretario generale;

Relatore l´ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO:

Con nota n. …. , l´Ufficio legislativo del Ministro per la solidarietà sociale ha chiesto un parere sullo schema di regolamento attuativo delle disposizioni contenute nell´articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di assegni di maternità, e recante modificazioni al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, in materia di assegni per il nucleo familiare e di maternità.

Per quanto di competenza il Garante osserva che sul trattamento dei dati "sensibili" utilizzabili per la concessione e l´erogazione di assegni di maternità e per i nuclei familiari vi è già un quadro normativo nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. In proposito, si richiama l´attenzione, in particolare, sui relativi artt. 13 (che individua alcune rilevanti finalità di interesse pubblico che rendono lecito il trattamento di tali dati) e 5 (che prefigura l´obbligo delle pubbliche amministrazioni di individuare e rendere pubblici i tipi di dati e le operazioni di trattamento).

In relazione a tale quadro non è quindi necessario riprodurre nell´emanando regolamento disposizioni di carattere generale, che peraltro, in base all´art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge n. 675/1996, devono essere previste per legge, apparendo pacifico che al trattamento dei dati in questione si applichino le disposizioni generali del citato decreto legislativo in tema di essenzialità, pertinenza, modalità di conservazione dei dati, ecc. (artt. 1 - 5).

Si ritiene quindi possibile semplificare le pertinenti disposizioni dell´emanando regolamento (artt. 8, comma 4, e 11, comma 8), anche perché la disciplina dei tipi di dati sensibili e delle operazioni di trattamento va effettuato con atto di natura regolamentare, anziché con atto amministrativo come previsto nell´ultima parte del citato art. 8, comma 4.

Ciò premesso, si ritiene opportuno suggerire di apportare allo schema le seguenti modifiche.

Art. 8, comma 1, dello schema di regolamento: è necessario prevedere che la "scheda informativa" contenga l´informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996, che l´INPS deve fornire nel caso di specie a meno che i singoli interessati non l´abbiano ricevuta con una comunicazione generale riferita anche ad altri rapporti intrattenuti con l´Istituto.

Artt. 8, comma 4: è necessario precisare:

a) se il trattamento in forma anonima si riferisce solo alla diffusione oppure, come sembra, anche alle altre attività indicate nel primo periodo;

b) occorre formulare meglio il secondo periodo in modo da chiarire che le verifiche e i controlli sono disciplinati non dal comma in esame, ma da altre pertinenti disposizioni;

c) per i successivi periodi si suggerisce una diversa formulazione che identifichi meglio le caratteristiche del trattamento e, al tempo stesso, semplifichi il comma. Ciò porterebbe a formulare complessivamente il comma nel modo seguente:

"4. In applicazione dell´art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, il presente articolo identifica i tipi di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite. Nei casi disciplinati dal presente regolamento l´INPS può trattare i dati personali idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica e lo stato di salute dei richiedenti e dei minori interessati.

Possono essere effettuate in conformità all´art. 4 del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Oltre a quanto previsto dal medesimo art. 4, eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite solo con l´indicazione scritta dei motivi.

L´INPS è tenuto a rendere previamente pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti.

5. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dall´INPS in forma anonima, anche a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione, in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. L´INPS può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti, al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti".

Art. 11:

I commi 1 e 3 dell´art. 11-bis del d.m. n. 306/1999 andrebbero riformulati analogamente a quanto proposto per l´art. 8, comma 4, anche attraverso un sintetico rinvio a tale disposizione che permetta di applicarne i principi anche ai comuni e al flusso di dati tra questi ultimi e l´INPS.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole allo schema di regolamento, nei termini di cui in premessa.

Roma, 9 novembre 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

 IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli