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Provvedimento del 16 maggio 2003 [1128835]

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[doc. web n. 1128835]

Provvedimento del 16 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Michele De Luca

nei confronti di

Banca Popolare dell´Alto Adige Soc. coop. a r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale a seguito di alcune istanze ex art. 13 della legge n. 675/1996 proposte nei confronti di Banca Popolare dell´Alto Adige Soc. coop. a r.l. (della quale era stato dipendente), aveva già avuto accesso al proprio fascicolo personale ed ottenuto ulteriori informazioni in merito alle modalità di conservazione dei dati e alle altre banche dati in cui i dati personali erano archiviati, afferma di non aver ricevuto riscontro a due ulteriori istanze ex art. 13 proposte dopo l´esame della predetta documentazione, che aveva ritenuto insufficiente. Con tali istanze il ricorrente aveva chiesto di ottenere la comunicazione di ulteriori informazioni che riteneva detenute negli archivi aziendali, conservate anche su supporto informatico (ad esempio "e-mail interne ed esterne"), nonché il blocco del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente, opponendosi al trattamento dei dati che lo riguardano, ha ribadito le propria richiesta di ottenere "la documentazione mancante nel proprio fascicolo personale e di" conoscere "se esistono altre banche dati con dati personali" che lo riguardano, chiedendo altresì di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorità in data 28 aprile 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con nota anticipata via fax il 7 maggio 2003 nella quale ha dichiarato che:

  • "nel fascicolo personale del Signor De Luca non vi è altra documentazione al di fuori di quella già trasmessa con missiva 20.02.2003" e le informazioni che riguardano il ricorrente detenute in altre banche dati erano state già comunicate con missiva in data 3 gennaio 2003.

Con successiva nota del 9 maggio 2003 la resistente ha inoltre eccepito che il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. a), e 19, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 501/1998, non avendo il ricorrente indicato nel ricorso il nome del responsabile del trattamento. Ad avviso della resistente il ricorso sarebbe inoltre inammissibile ai sensi degli artt. 18, comma 3, e 19, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 501/1998 non avendo l´interessato proposto l´istanza ex art. 13 della citata legge nei confronti del responsabile del trattamento designato dalla Banca "per i rapporti con il Garante e la clientela" in relazione all´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 (Avv. Rungger), il cui nominativo è tra l´altro indicato nell´informativa ex art. 10 della medesima legge (che è stata allegata alla nota). Infine, il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi degli art. 29, comma 1, della legge e 19, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 501/1998, essendosi già svolto un giudizio in materia di lavoro tra le parti (conclusosi con un accordo transattivo) avente ad oggetto "la documentazione di cui il ricorrente chiede copie (…)". Il titolare del trattamento ha infine chiesto di porre le spese del procedimento a carico del ricorrente.

Con nota del 9 maggio 2003 il ricorrente ha sostenuto che l´informativa sottoscritta è "inerente al suo rapporto contrattuale come cliente della banca e non al rapporto contrattuale quale (ex) dipendente delle stessa azienda" ed ha aggiunto che il giudizio civile svoltosi in precedenza tra le parti non ha avuto ad oggetto le richieste formulate ai sensi della legge n. 675/1996 nell´odierno ricorso. Il ricorrente ha ulteriormente precisato che "allo stesso interno della Banca Popolare dell´Alto Adige non è per nulla chiaro chi sia il responsabile dei dati e chi si debba occupare dei ricorsi ex art. 13", considerato che i riscontri forniti alle istanze ex art. 13 dal medesimo proposte sono stati forniti dalla resistente mediante comunicazioni a firma di diversi funzionari della Banca e che solo nel corso dell´istruttoria la stessa ha identificato nell´Avv. Rungger il "responsabile per le questioni di cui all´art. 13 l. 675/1996".

Con note del 12 e 13 maggio 2003 la resistente ed il ricorrente hanno ribadito le proprie posizioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da un istituto di credito riferiti alla carriera professionale di un proprio ex-dipendente, nonché ai rapporti contrattuali diversi da quello di lavoro con lo stesso intrattenuti.

Il ricorso è ammissibile.

Va in proposito rilevato che ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 l´istanza ivi contemplata può essere trasmessa indifferentemente al titolare o al responsabile del trattamento e, inoltre, che ai sensi dell´art. 18, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998 il ricorso ai sensi dell´art. 29 della predetta legge deve contenere l´indicazione precisa del titolare del trattamento, ma non anche del responsabile, il cui nome va riportato soltanto "ove conosciuto".

Va peraltro sottolineato che la figura del responsabile del trattamento formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996 è eventuale, essendo rimessa alla libera valutazione del titolare la decisione di avvalersi o meno dell´ausilio di tale figura. Le istanze ex art. 13 della legge n. 675/1996 (che sono state peraltro riscontrate dal titolare del trattamento) ed il successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della medesima legge sono stati pertanto formulati in modo corretto.

Inoltre, l´accordo transattivo a suo tempo intercorso fra il titolare e l´interessato in relazione al rapporto di lavoro fra le parti ed alla risoluzione dello stesso non incide sul legittimo esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della predetta legge in riferimento al complesso dei dati personali dell´interessato detenuti da Banca Popolare dell´Alto Adige Soc. coop. a r.l.

Per quanto attiene al merito, la richiesta di blocco del trattamento dei dati è infondata. Dalla documentazione in atti non risultano, allo stato, elementi che facciano ritenere illecito il trattamento e, in particolare, la conservazione dei dati personali che riguardano il ricorrente. Ciò, sia in relazione ai dati riferiti al rapporto di lavoro intercorso con lo stesso, sia con riguardo alle informazioni relative agli altri rapporti contrattuali intrattenuti dall´interessato con l´istituto di credito in questione di cui vi è traccia negli allegati al ricorso.

Per quanto riguarda le ulteriori richieste, va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente sostenuto (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") che nel fascicolo personale del ricorrente, così come negli altri archivi aziendali, non sono detenuti ulteriori dati rispetto a quelli già comunicati al ricorrente.

Sulla base della sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti, dei riscontri forniti dal titolare del trattamento e dell´infondatezza di alcune delle richieste avanzate dal ricorrente sussistono infine giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di blocco del trattamento dei dati del ricorrente detenuti da Banca Popolare dell´Alto Adige Soc. coop. a r.l.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione, in ordine alle altre richieste del ricorrente;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.


Roma, 16 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128835
Data
16/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso