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Provvedimento del 5 giugno 2003 [1132617]

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[doc. web n. 1132617]

Provvedimento del 5 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Luca Elia;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di una comunicazione commerciale non richiesta via e-mail pubblicizzante un metodo di guadagno cosiddetto "multilivello", aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l´origine dei dati personali che lo riguardano, di ottenere la conferma della loro esistenza e la cancellazione degli stessi, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 8 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha fornito riscontro con comunicazione recante data del 16 maggio 2003 e ricevuta dal ricorrente in data 21 maggio 2003, sostenendo di non detenere archivi di dati personali e di avere indirizzato le comunicazioni ad indirizzi casuali, senza neppure detenere copia delle comunicazioni inviate.

Il ricorrente, con nota inviata via fax in data 23 maggio 2003, si è dichiarato insoddisfatto del riscontro, del quale ha lamentato la tardività, ed ha insistito per l´accoglimento del ricorso e per il rimborso delle spese sostenute.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

La legge n. 675/1996 trova applicazione anche al trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche quando i dati sono destinati -come avviene nel caso di specie- ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Il meccanismo collegato alla e-mail previsto dal sistema "multilevel Mlm" attiva, infatti, per sua natura una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati. Il caso in questione, dunque, rientra nell´ambito di applicazione della legge 675/1996.

Nel riscontro fornito a seguito dell´invito ad aderire promosso da questa Autorità, il resistente ha tuttavia fornito elementi sufficienti di chiarimento a fronte delle richieste del ricorrente ed ha altresì dichiarato di non detenere alcun dato personale dell´interessato (dichiarazione della cui veridicità risponde, ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996). Va dunque dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 40 a carico del resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a euro 40, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 5 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132617
Data
05/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso