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Provvedimento del 19 novembre 2003 [1152385]

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[doc. web n. 1152385]

Provvedimento del 19 novembre 2003

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´avv. Giovanni Di Salvo

nei confronti di

avv. Ciro Cappelli;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ottenuto positivo riscontro all´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, accanto a varie istanze non previste dal citato art. 13, in considerazione del proprio interesse "nella qualità di chiamato alla successione" del defunto sig. Salvatore Di Salvo, aveva chiesto all´avv. Ciro Cappelli (che aveva assistito professionalmente il de cuius), di avere conferma dell´esistenza di dati personali relativi al defunto (in proprio, quale titolare di un´omonima ditta e quale rappresentante di persone giuridiche), di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine unitamente alle finalità del trattamento, e di disporre il blocco dei dati nelle more della consegna, contestualmente richiesta, di tutta la documentazione riguardante il defunto sig. Di Salvo e della cancellazione dei dati e di documenti da concordare.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, sottolineando il proprio interesse a conoscere ogni dato personale riferito al de cuius conservato presso lo studio dell´avvocato Cappelli. Ciò, anche al fine di valutare i comportamenti da assumere in sede successoria. Il ricorrente ha altresì chiesto il ristoro delle spese sostenute per il procedimento ed il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 1°ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota anticipata via fax il 16 ottobre 2003, ha sostenuto:

  • di aver riscontrato le richieste dell´interessato con nota del 16 settembre 2003 con la quale aveva dichiarato la propria disponibilità a consegnare al ricorrente gli atti e documenti relativi al de cuius, nota alla quale non era seguito alcun riscontro da parte dell´interessato;
  • di avere appreso solo dal ricorrente della morte del sig. Salvatore Di Salvo che non aveva incontrato "da moltissimo tempo", senza, tuttavia, che l´avv. Giovanni Di Salvo lo avesse informato circa la data dell´avvenuto decesso;
  • nelle missive inviate allo studio legale del resistente e nei documenti depositati presso il Garante e presso l´autorità giudiziaria, il ricorrente non avrebbe mai indicato il proprio vincolo di parentela con il defunto, né avrebbe dato prova "di essere uno dei chiamati alla successione ereditaria";
  • di essere tuttora disponibile a consegnare al ricorrente tutti i documenti relativi al de cuius conservati presso il proprio studio legale, oltre a quelli depositati nel fascicolo di parte relativo ad un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nel quale il resistente aveva rappresentato il defunto; giudizio che, con istanza del 16 settembre 2003, il ricorrente aveva chiesto di interrompere allegando il certificato di morte del Di Salvo;
  • che, essendo necessario tutelare gli interessi anche degli altri eredi, il ricorrente dovrebbe farsi rilasciare dagli stessi regolare procura notarile ai fini del ritiro dei citati documenti.

Il ricorrente, con memoria datata 21 ottobre 2003, si è dichiarato insoddisfatto di tale riscontro ed ha confermato le proprie richieste.

Il resistente, con nota in data 27 ottobre 2003, ha ribadito che, non avendo il ricorrente mai documentato la propria qualità di chiamato all´eredità, lo stesso sarebbe carente di legittimazione attiva, "anche ai fini del ritiro della documentazione relativa al processo che, all´udienza del 24 ottobre 2003, è stato interrotto" su richiesta del resistente. Il resistente, con nota in data 4 novembre 2003, ha inoltre comunicato che la propria memoria di replica del 27 ottobre 2003, inviata per raccomandata all´indirizzo indicato dal ricorrente nel ricorso come luogo di residenza, era stata restituita alla mittente dal servizio postale con la dicitura "trasferito".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte in particolare sulla richiesta di accesso ai dati personali di una persona deceduta trattati da un legale che l´aveva assistita professionalmente.

Ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, i diritti di cui al comma 1 del medesimo articolo, tra cui il diritto di accesso, se "riferiti ai dati personali concernenti persone decedute", possono essere esercitati da "chiunque vi abbia interesse". In base a tale disposizione l´interessato, nella sua qualità di discendente del defunto (dichiarata dall´istante con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), ha titolo a proporre un´istanza di accesso ai dati personali del de cuius, a prescindere dalla posizione in concreto attualmente rivestita in ambito successorio.

Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, l´esercizio del diritto vantato con il ricorso non può essere condizionato alla prova, da parte del ricorrente, della qualità di chiamato all´eredità, né all´esibizione di altri particolari documenti (l´eventuale procura notarile rilasciata dagli eventuali altri eredi).

Il ricorso è pertanto fondato e deve essere quindi accolta la richiesta dell´interessato di accedere a tutti i dati personali riferiti al defunto sig. Salvatore Di Salvo, nelle qualità indicate in premessa, contenuti in atti e documenti attualmente detenuti dal resistente in virtù del rapporto di mandato difensivo ricevuto dal sig. Salvatore Di Salvo.

L´avvocato resistente, titolare del trattamento, dovrà estrarre dagli atti e dai documenti detenuti tutte le informazioni personali relative al defunto, mettendole a disposizione, in modo intelligibile, del ricorrente.

L´art. 13 della legge n. 675/1996 non prevede, infatti, il necessario rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, più precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni personali su supporto cartaceo o informatico che riguardano l´interessato (nel caso di specie, il defunto sig. Salvatore Di Salvo) e a riferirle al ricorrente con modalità idonee a rendere i dati facilmente comprensibili.

Qualora insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti all´interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il resistente potrà riscontrare la richiesta dell´interessato permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (v. Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, pag. 72).

L´accesso ai dati suddetti, secondo le modalità sopra indicate dovrà avvenire, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

In ordine alla richiesta di avere conferma dell´esistenza di dati, di conoscerne la relativa origine unitamente alle finalità del trattamento, va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un adeguato riscontro. Il resistente, avendo precisato di aver intrattenuto con il defunto un rapporto di mandato difensivo, ha chiarito di aver acquisito i dati personali dal de cuius e di averli trattati ai fini della regolare esecuzione del rapporto professionale.

Anche in ordine al blocco dell´utilizzo dei dati, il resistente ha fornito idoneo riscontro in particolare con la memoria inviata via fax il 16 ottobre 2003, con la quale ha indicato anche elementi per la restituzione della documentazione relativa al mandato professionale, ad estinzione del mandato ricevuto e nel rispetto dei diritti di altri eventuali aventi causa.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti, non avendo la legge attribuito alcuna competenza a questa Autorità in ordine a tale richiesta.

Alla luce della ricostruzione dei fatti, della specificità della questioni trattate, nonché della parziale inammissibilità delle richieste avanzate dal ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di accedere ai dati personali del defunto Salvatore Di Salvo e ordina al resistente di comunicare i dati in forma intelligibile, nel termine e secondo le modalità indicate in motivazione, dando conferma di tale adempimento, entro la stessa data, anche a questa Autorità;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle restanti richieste del ricorrente;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente;

d) dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1152385
Data
19/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso