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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Corte dei conti - 6 aprile 2006 [1269373]

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[doc. web n. 1269373]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Corte dei conti - 6 aprile 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2006 (prot. n. 413:06/03/2006:SG:SEG GEN:P);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

La Corte dei conti ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso la medesima Corte.

La Corte dei conti, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari (fatto salvo quanto previsto dall´art. 47 del Codice per i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia), solo in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare unicamente la finalità di rilevante interesse pubblico è necessario che, con un atto di natura regolamentare, siano identificati e resi pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

A tale scopo, la Corte è quindi tenuta ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante. In questa prospettiva il predetto schema identifica i tipi di dati che la Corte intende trattare, con le operazioni individuate in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi (art. 20, comma 2, del Codice).

OSSERVA:

1. Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro (scheda A)
Con riferimento al trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, si osserva che non devono essere considerati nel regolamento i trattamenti di dati personali che hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale (art. 47, comma 2, del Codice). Andrebbe quindi specificato che sono oggetto di disciplina regolamentare solo i trattamenti riguardanti l´attività amministrativo-gestionale del predetto personale (ad es., congedi, conferimento di incarichi extragiudiziari, autorizzazioni ad assumere incarichi extragiudiziari, sussidi, astensioni dal lavoro, aspettative).

Nella sezione della scheda relativa alle "Particolari forme di trattamento" andrebbe precisato che, in relazione alla trasmissione all´Aran dei dati indispensabili per l´accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell´art. 43 del d.lg. n. 165/2001, non sono oggetto di comunicazione i dati direttamente identificativi dei dipendenti.

2. Contratti, gare e appalti (scheda B)
Relativamente alla scheda B, si osserva che il trattamento di dati giudiziari effettuato nel quadro dell´attività contrattuale, delle gare e degli appalti trova già compiuta disciplina nell´apposita autorizzazione generale rilasciata dal Garante (aut. n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2006).

Tale provvedimento del Garante autorizza i trattamenti di dati giudiziari per le finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell´art. 21 del Codice, prefigurando un quadro di garanzie applicabile in modo uniforme a tutti i trattamenti di dati a carattere giudiziario effettuati da chiunque per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia, ovvero in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (disposizioni contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni), o per poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d´appalto (capo IV, par. 2, lett. d) ed e), della citata aut. n. 7/2005). In particolare, la predetta autorizzazione, rinnovata periodicamente, reca prescrizioni comuni a tutti trattamenti riguardo alle loro modalità, alla conservazione dei dati, nonché alla loro comunicazione e diffusione.

Si ritiene quindi opportuno che la Corte dei conti tenga conto di tali considerazioni nella formulazione finale dell´allegato, al fine di garantire l´uniformità nell´applicazione della disciplina in materia.

3. Gestione del contenzioso (scheda C)
Le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nello svolgimento delle attività in materia di incompatibilità e rapporto di lavoro a tempo parziale e di quelle necessarie a valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti (art. 112, comma 2, lett. m) e o) del Codice) non attengono alla gestione del contenzioso, riguardando piuttosto l´amministrazione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Corte. Tali trattamenti andrebbero quindi inseriti nella scheda A allegata al regolamento.

È inoltre necessario inserire, nella sezione della scheda C relativa alle "Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite", le finalità di cui all´art. 112, comma 2, lett. g) riferite all´accertamento della responsabilità civile, disciplinare o contabile.

Analogamente a quanto osservato per la scheda A, andrebbero indicati espressamente i trattamenti effettuati relativi al rapporto di lavoro del personale di magistratura che non hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale (art. 47, comma 2, del Codice).

Infine, con riferimento ai tipi di dati individuati nella scheda in esame, si rileva l´esigenza di indicare i dati idonei a rilevare la vita sessuale, che possono emergere nell´ambito di un contenzioso giudiziale e stragiudiziale, integrando la scheda C, ed evidenziando tale tipo di dati. L´integrazione non renderà necessario sottoporre nuovamente al parere del Garante lo schema di regolamento a seguito di tale integrazione.

4. Conclusioni
Nell´esprimere parere favorevole sullo schema di regolamento, l´Autorità invita la Corte dei conti a tenere conto nella formulazione definitiva dello schema di regolamento delle indicazioni formulate, sul piano formale, nei punti da 1 a 3.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dalla Corte dei conti, con le osservazioni formali di cui ai punti da 1 a 3, di cui in premessa, riguardanti:

  • la specificazione dei trattamenti che rientrano nel presente regolamento ai sensi dell´art. 47, comma 2 del Codice, e la comunicazione all´Aran (scheda A);
  • la già esistente disciplina sui dati giudiziari (scheda B);
  • i trattamenti riconducibili all´art. 112, comma 2, lett. m) e o); l´integrazione delle finalità perseguite; la specificazione dei trattamenti per il personale di magistratura e l´integrazione dei tipi di dati che possono essere trattati (scheda C).

Roma, 6 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli