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Intercettazioni: misure di sicurezza presso i gestori - 20 settembre 2006 [1341009]

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[doc. web n. 1341009]

Comunicato stampa

Intercettazioni: misure di sicurezza presso i gestori - 20 settembre 2006


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il provvedimento adottato in data 15 dicembre 2005 (pubblicato sul sito web del Garante, doc. web n. 1203890, di seguito "Provvedimento"), con il quale questa Autorità, all´esito di accertamenti condotti a decorrere dal mese di agosto del 2005, ha prescritto ai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare, in riferimento alle attività svolte per adempiere a disposizioni dell´autorità giudiziaria in materia di intercettazioni, alcuni accorgimenti e misure per garantire maggiormente la protezione dei dati personali trattati;

RILEVATO, in particolare, che il Garante ha previsto un termine di centottanta giorni per l´integrale adeguamento al Provvedimento, decorrenti dalla data della sua ricezione, termine che è stato stabilito tenendo conto anche della necessità che l´evoluzione e l´aggiornamento tecnologico in corso negli uffici giudiziari avvenga secondo modalità coerenti con quanto prescritto in tale occasione da questa Autorità;

RILEVATO che i fornitori hanno dato comunicazione, come prescritto dal Garante, delle misure e degli accorgimenti adottati; viste le connesse richieste formulate dalla Asstel (Assotelecomunicazioni), in particolare con note del 9 febbraio e del 19 aprile 2006;

VISTI i termini indicati ai fornitori per adottare le misure e gli accorgimenti prescritti con il Provvedimento, termini che scadevano tra il 30 luglio e il 7 agosto 2006, a seconda delle date della sua comunicazione ai fornitori risultante dagli avvisi di ricevimento delle note ad essi inoltrate con plico raccomandato;

RILEVATO quanto attestato dai medesimi fornitori negli elementi di riscontro prodotti a questa Autorità sotto responsabilità, anche penale ai sensi dell´art. 168 del Codice (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante);

RILEVATO che dall´insieme di tali riscontri emerge un quadro complessivo il quale denota un intento volto a conformare i trattamenti di dati personali alle prescrizioni impartite solo in termini generali, poiché evidenzia in più punti una mancata, o parziale o ritardata attuazione delle misure e degli accorgimenti prescritti, come si evince in atti dai prospetti riassuntivi del 19 settembre 2006 relativi agli adempimenti dei singoli fornitori, redatti dal Dipartimento comunicazioni e reti telematiche e che verranno comunicati, rispettivamente, a ciascun fornitore;

RILEVATO che questa Autorità ha già evidenziato nel Provvedimento la particolare delicatezza del trattamento dei dati personali connesso alle intercettazioni, considerati anche i riflessi sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone interessate e sugli interessi pubblici coinvolti; rilevato, anche sulla base di queste considerazioni, che in relazione alla mancata, parziale o ritardata attuazione nei singoli casi non risultano comprovati motivi che giustifichino l´omesso rispetto integrale del Provvedimento;

RILEVATO inoltre che i fornitori hanno asserito che talune misure (quelle di cui alla lett. b) del dispositivo del Provvedimento, attinenti alla sicurezza dei flussi informativi con l´autorità giudiziaria) risulterebbero a loro avviso di difficile, o di più lenta adozione, qualora manchi un adeguamento contestuale presso gli uffici giudiziari interessati all´interscambio delle informazioni trattate nell´ambito delle attività di intercettazione;

RILEVATO dagli atti che l´adeguamento dei fornitori al Provvedimento, oltre a non comportare il ricorso a tecnologie particolarmente innovative relativamente alle loro attività puramente interne, può essere agevolmente effettuato anche per quanto riguarda le altre attività dei fornitori connesse ai predetti flussi informativi con gli uffici giudiziari;

RILEVATO che le prescrizioni impartite dal Garante sono per legge efficaci e vincolanti nei confronti dei titolari del trattamento che ne sono destinatari, e non possono considerarsi condizionate all´adesione od approvazione di altre autorità; ritenuto, quindi, che i fornitori possono effettuare al proprio interno le attività di trattamento dei dati personali a fini di intercettazione solo se rispettano appieno tutti i presupposti di liceità, correttezza e proporzionalità nel trattamento stesso, presupposti tra cui, a norma di legge, rientra l´osservanza delle prescrizioni impartite da questa autorità di garanzia;

RISERVATA, in ogni caso, ogni altra iniziativa del Garante da adottarsi in separata sede per sollecitare nuovamente la collaborazione dei competenti organi dell´amministrazione della giustizia circa il corrispondente aggiornamento tecnologico ed organizzativo presso gli uffici giudiziari operanti in materia di intercettazioni;

RITENUTO, anche alla luce del tempo trascorso dall´adozione del Provvedimento e delle menzionate considerazioni in esso formulate a proposito della delicatezza e dei riflessi delle attività in questione, che non può essere accolta la richiesta di Asstel e di alcuni fornitori volta a sospendere o a differire a tempo indeterminato l´attuazione del Provvedimento, la quale va quindi completata a breve termine;

RILEVATO che, in diversi casi, i fornitori hanno comunque attestato di essere in procinto di adottare o ultimare le procedure necessarie per adempiere alle prescrizioni del Provvedimento; considerato che il completamento di tali procedure non è, allo stato, tecnicamente possibile con effetto immediato; considerata la necessità di non pregiudicare le attività di legale intercettazione in corso o di prossima adozione disposte dall´autorità giudiziaria; ritenuto congruo, anche in riferimento ai diritti degli interessati, delimitare in un arco di tempo non superiore a novanta giorni l´ulteriore e ultimo termine per completare l´attuazione delle prescrizioni;

RITENUTA la necessità che le misure e gli accorgimenti prescritti con il Provvedimento e non ancora attuati integralmente nei termini indicati nei menzionati prospetti riassuntivi, misure ed accorgimenti che si intendono quindi confermati dal Garante, siano adottati dai singoli fornitori entro e non oltre il suddetto termine di novanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, decorsi i quali, in carenza di un adeguato e documentato adempimento che dovrà essere puntualmente comprovato da parte di ciascun fornitore, il Garante potrà vietare le operazioni di trattamento di dati personali riferite alle attività dei fornitori in materia di intercettazioni che non risultino conformi alle prescrizioni medesime, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTA infine la necessità che i singoli fornitori diano documentata conferma dell´integrale adempimento, con comunicazione da inoltrarsi al Garante entro il predetto termine di novanta giorni, anche ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 157 del Codice;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

A) riservata ogni altra decisione, prescrive ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, che l´adozione delle misure e degli accorgimenti indicati nel provvedimento del 15 dicembre 2005 che non risultano attuati nei termini indicati nei prospetti riassuntivi di cui agli atti del procedimento che verranno comunicati a ciascun fornitore per la parte di rispettiva pertinenza, sia completata dai fornitori destinatari del medesimo provvedimento, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della presente decisione;

B) dispone anche, ai sensi dell´art. 157 del Codice, che i medesimi fornitori diano documentata conferma dell´integrale adempimento a quanto indicato nella precedente lettera a), con comunicazione da inoltrarsi al Garante entro il predetto termine  di novanta giorni.

Roma, 20 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli