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Provvedimento del 8 febbraio 2007 [1388686]

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[doc. web n. 1388686]

[vedi anche: Provvedimento 8 marzo 2007

Provvedimento del 8 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), avanzata il 2 ottobre 2006 da Vittorio Bruno nei confronti di Francesco Pacienza -a nome del quale risulta registrato il sito Internet www.comunedialtomonte.it- con la quale l´interessato, nel contestare la pubblicazione su tale sito di alcuni documenti contenenti dati personali che lo riguardano (relativi, in particolare, ad alcune proprietà immobiliari oggetto di provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Altomonte) ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che, con la medesima nota, l´interessato ha chiesto la "rimozione" dei dati dal sito, sollecitandone anche la cancellazione qualora la loro conservazione non sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti e ulteriormente trattati;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 novembre 2006 dall´avv. Vittorio Bruno nei confronti di Francesco Pacienza con il quale il ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro alle istanze proposte, le ha ribadite chiedendo anche di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 20 dicembre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 15 dicembre 2006, con la quale il resistente ha chiarito di curare esclusivamente, in qualità di webmaster del sito del Comune di Altomonte (come confermato dal Comune medesimo con nota inviata dal Sindaco a questa Autorità il 12 dicembre 2006), la progettazione strutturale, la grafica, nonché l´inserimento dei contenuti del sito medesimo e ha dichiarato di non aver conservato alcun dato del ricorrente, essendosi limitato a trattarli per inserirli nel sito come da indicazione ricevuta dal Comune; rilevato che il resistente ha dichiarato di non poter liberamente intervenire sui contenuti del sito, dovendo attenersi alle indicazione del citato Comune;

VISTA la memoria inviata via fax il 12 gennaio 2007 con la quale il ricorrente ha sostenuto di avere presentato legittimamente ricorso nei confronti del resistente in quanto quest´ultimo (che ha trattato i dati che lo riguardano in occasione dell´inserimento degli stessi nel sito del Comune) non ha comunque fornito riscontro all´istanza a suo tempo inviata ex artt. 7 e 8 del Codice;
 
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice alla luce del riscontro fornito dal resistente nel corso del procedimento che, con attestazioni della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha illustrato, in particolare, le modalità e i limiti del trattamento di dati effettuato;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1388686
Data
08/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso