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Provvedimento del 8 marzo 2007 [1390891]

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[doc. web n. 1390891]

[vedi anche: Provvedimenti
16 dicembre 2004 e 26 dicembre 2004]


Provvedimento del 8 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le note in atti con le quali XY, maresciallo ordinario della Guardia di finanza, mediante diverse istanze di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, è venuto a conoscenza del fatto che, all´esito di test preselettivi e visite psichiatriche svoltesi nel corso delle selezioni del concorso per allievi ufficiali espletato nel 1999, nelle quali era risultato affetto da "turbe nevrotiche non strutturate", il Comandante del Centro di reclutamento ha suggerito un´azione di monitoraggio del suo comportamento. Secondo sue disposizioni, gli esiti del test psicoclinico utilizzato nella selezione dovevano essere intesi "come "ipotesi interpretative" da suffragare successivamente con ulteriori riscontri, nonché con la diretta" osservazione del comportamento dell´interessato; il Centro di reclutamento–Ufficio di psicologia applicata doveva essere informato nel caso in cui fossero emerse "conferme delle infermità ipotizzate o, in ogni caso, episodi degni di particolari valutazioni psicocliniche". Ciò, anche per consentire "la verifica costante dell´efficacia e della predittività del materiale testologico in uso";

Rilevato che l´interessato ha proposto diversi ricorsi al Garante opponendosi al trattamento dei dati che lo riguardano;

Rilevato che il Garante, nel provvedere su tali ricorsi, si è riservato di valutare alcune circostanze nell´ambito di un autonomo procedimento avviato ai sensi dell´art. 154 del Codice, tra le quali, in particolare:

  • la liceità e la correttezza del trattamento dei dati effettuato a seguito dell´utilizzo di test psico-attitudinali nelle prove di concorso e dei loro esiti (Provv. del Garante del 16 dicembre 2004 );
  • la liceità del trattamento dei dati effettuato in relazione ad un carteggio avente ad oggetto il monitoraggio del comportamento dell´interessato a seguito (e per la verifica) degli esiti del test psico-clinico cui l´interessato stesso era stato sottoposto nel 1999;

Esaminato il carteggio intervenuto tra diversi comandi del Corpo a partire dal 1999, acquisito agli atti nell´ambito di diversi procedimenti instaurati presso questa Autorità; rilevato che i dati di carattere sanitario relativi agli esiti del test sono stati utilizzati per finalità attinenti all´impiego dell´interessato e che altre informazioni riferibili al suo comportamento sono state raccolte dai suoi superiori incaricati di "seguire attentamente il comportamento dell´interessato sia in servizio che fuori di esso", per dar seguito alle indicazioni del Centro di reclutamento volte a valutare l´efficacia dei test impiegati;

Rilevato che nell´informativa sul trattamento dei dati personali, riportata nel bando del predetto concorso del 1999 e acquisito anch´esso agli atti di questa Autorità, è stato dichiarato che i dati personali dei candidati raccolti presso il Centro di reclutamento sarebbero stati trattati "anche successivamente all´eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo";

Considerato che i principi di finalità, correttezza, pertinenza e non eccedenza nel trattamento di dati personali, impongono di raccogliere e registrare lecitamente solo informazioni personali pertinenti e non eccedenti rispetto a scopi espliciti e dichiarati all´interessato e di utilizzarli in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con i medesimi scopi (artt. 9, comma 1, lett. b) e d), e 10, l. n. 675/1996; art. 11, comma 1, lett. b) e d), e 13 del Codice);

Rilevato che i dati aventi natura sensibile, come quelli attinenti allo stato di salute, possono essere trattati solo se indispensabili (art 3, comma 1, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, entrato in vigore il 18 maggio 1999; art. 22 del Codice);

Considerato, che nell´ambito del rapporto di lavoro, i soggetti pubblici sono legittimati a trattare dati sensibili solo se indispensabili per "accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l´accesso a specifici impieghi" (art. 112, comma 2, lett. c) del Codice);

Rilevato che la Guardia di finanza può, comunque, sottoporre gli appartenenti al Corpo a visita presso la Commissione medico-ospedaliera per accertare le condizioni di idoneità al servizio (art. 15 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461); considerato tuttavia che, per individuare tali condizioni nei riguardi del personale in servizio (art. 10 determinazione 1° giugno 2000 del Comandante generale della Guardia di finanza), occorre fare riferimento, come guida di orientamento, all´elenco delle imperfezioni ed infermità previsto dall´art. 2, comma 3, del regolamento sull´accertamento dell´idoneità al servizio nella Guardia di finanza degli aspiranti all´arruolamento nel Corpo (d.m. 17 maggio 2000, n. 155);

Rilevato che, con nota 23 giugno 1999 (prot. n. 15529), il Comandante del Centro di reclutamento ha affermato che le risultanze dei test cui è stato sottoposto l´interessato dovevano essere intese, come detto, quali "ipotesi interpretative da suffragare successivamente con ulteriori riscontri, nonché con la diretta osservazione del comportamento dei soggetti interessati" e che, pertanto, non erano suscettibili di dare origine ad alcun procedimento volto a verificare l´idoneità al servizio dell´interessato;

Esaminata la restante documentazione in atti dalla quale risulta che alcune delle domande in cui è articolato il questionario utilizzato dal Centro di reclutamento nelle selezioni per allievi ufficiali espletate nel 1999 sono idonee a rivelare profili particolarmente delicati della sfera privata degli interessati quali la salute, le abitudini sessuali o le convinzioni religiose (art. 22 l. n. 675/1996; art. 4, comma 1, lett. d), del Codice);

Considerato che la disciplina sulla protezione dei dati personali vieta di trattare informazioni sensibili nell´ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell´interessato (art. 3, comma 6, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135; art. 22, comma 10, del Codice);

Considerato che tale divieto è riferibile anche alla raccolta di informazioni sensibili mediante questionari volti a costruire il profilo o la personalità dell´interessato e che pertanto, in base al divieto stesso, i questionari utilizzati per esami psico-attitudinali o per esami psichiatrici non possono recare domande idonee a rivelare profili particolarmente delicati della sfera privata delle persone interessate quali la salute, le abitudini sessuali o le convinzioni religiose (art. 22, comma 10, del Codice);

Vista la nota interlocutoria di quest´Autorità del 29 gennaio 2007, con la quale è stato chiesto alla Guardia di finanza di fornire i necessari elementi di valutazione in merito alle iniziative assunte per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento effettuato mediante l´utilizzo di test preselettivi nelle diverse procedure concorsuali di reclutamento;

Viste le deduzioni formulate dall´interessato con nota del 5 febbraio 2007;

Vista la nota 26 febbraio 2007 del Comando generale della Guardia di finanza, secondo cui:

  • i dati di carattere sanitario relativi agli esiti dei test psico-clinici cui l´interessato è stato sottoposto sono custoditi, con riferimento all´attuale sede di servizio, esclusivamente dal dirigente del servizio sanitario del Reparto tecnico logistico amministrativo ZK di KW;
  • successivamente all´entrata in vigore del Codice, i medesimi dati sanitari non sono stati più utilizzati ai fini dell´impiego dell´interessato e il relativo fascicolo è stato inviato al Comando regionale ZK stante la segnalazione effettuata a questa Autorità;
  • con riferimento ai principi di finalità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, la Guardia di finanza ha ritenuto opportuno disporre che i bandi di concorso per il reclutamento contengano una più chiara informativa per i militari interessati dalla quale risulti inequivocabile che i dati sanitari raccolti nella procedura concorsuale potranno essere utilizzati per verificare, ad opera del personale medico le permanenza dei requisiti psico-fisici richiesti dalla legge per la prestazione del servizio nella Guardia di finanza;
  • in ordine al divieto di cui all´art. 22, comma 10, del Codice sono state disposte verifiche tecniche tese a conoscere se, nell´ambito delle diverse selezioni per il reclutamento, siano utilizzati test che contengano riferimenti a informazioni sensibili, con riserva di far conoscere al Garante gli esiti dell´indagine in atto;

Rilevato che le informazioni risultanti dal test cui è stato sottoposto l´interessato e i successivi elementi di valutazione raccolti dai comandi territoriali in merito al comportamento di quest´ultimo non risultano essere stati trattati in conformità alla disciplina di riferimento a fini di gestione del rapporto di lavoro;

Rilevata, quindi, la fondatezza del reclamo e ritenuto pertanto di dover inibire alla Guardia di finanza l´ulteriore trattamento non consentito di dati personali dell´interessato (ferma restando l´inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge: art. 11, comma 2, del Codice), per ciò che riguarda:

  • il trattamento dei dati sensibili risultanti dal test psico-attitudinale cui l´interessato è stato sottoposto nella procedura concorsuale espletata e volto a definire il suo profilo o la sua personalità;
  • la successiva attività di monitoraggio svolta, nei termini descritti, anche per valutare l´efficacia dei test preselettivi utilizzati dalla Guardia di finanza per il reclutamento;

Ritenuto di dover riservare la valutazione sulla liceità dei test utilizzati nelle predette procedure concorsuali di cui alla nota del 26 febbraio 2007, con riferimento al divieto di trattare informazioni sensibili nell´ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell´interessato, all´esito delle menzionate verifiche tecniche in atto a cura della Guardia di finanza (art. 22, comma 10, del Codice);

Tenuto conto che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento di divieto del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta alla Guardia di finanza:

  1. di trattare i dati sensibili risultanti dal test psico-attitudinale utilizzato nell´ambito della procedura concorsuale espletata e volto a definire il profilo o la personalità, fatta eccezione per la loro conservazione ed eventuale utilizzazione, anche ad istanza dell´interessato o dell´autorità giudiziaria, per esclusivi fini di giustizia o di tutela di un diritto rispetto alla violazione constatata;
  2. di effettuare la successiva attività di monitoraggio svolta anche per valutare l´efficacia dei test preselettivi impiegati.

Roma, 8 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli