g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 8 febbraio 2007 [1391786]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1391786]

Provvedimento del 8 febbraio 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Area Ufficio 3 s.n.c. di Brugnoni A. e Massini G., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Bigi e Matteo Quagliarini presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Poste Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Guadagni e Francesca Coraggio, nonché dall´avv. Massimiliano Molinari presso il cui studio ha eletto domicilio e  Banca d´Italia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenza Profeta e Monica Marcucci ed elettivamente domiciliata presso gli stessi;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

La società ricorrente, in data 30 giugno 2006, per pagare una fornitura di merci, ha emesso un assegno tratto sul proprio conto corrente postale per euro 960,00. "Trattandosi di c/c postale raramente utilizzato dalla ricorrente nell´ambito dei propri rapporti commerciali", lo stesso conto, al momento dell´emissione dell´assegno, presentava un saldo contabile insufficiente "a coprire l´importo del titolo che, pertanto, all´atto dell´incasso restava impagato per "difetto di provvista".

Dopo aver appreso dell´inconveniente dal prenditore del titolo, la società ha sostituito il medesimo titolo con assegno bancario di pari importo (incassato in data 1.08.2006), pagando in contanti "le ulteriori somme relative a interessi, penale e spese". Nel frattempo, la stessa società aveva ricevuto da Poste Italiane S.p.A. una nota datata 17.07.2006 con la quale, ai sensi dell´art. 9-bis della legge n. 386/1990, veniva informata del mancato pagamento dell´assegno per difetto di provvista; le veniva altresì comunicata la facoltà di provvedere al pagamento tardivo entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione al pagamento del titolo. Ciò, al fine di evitare l´iscrizione del proprio nominativo nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (cosiddetto archivio C.a.i.), istituito presso la Banca d´Italia, e la conseguente revoca dell´autorizzazione ad emettere assegni.

Dopo essersi attivata presso il prenditore del titolo, l´interessata riceveva soltanto in data 26.09.2006 una generica quietanza liberatoria con contestuale restituzione dell´assegno in questione. Essendo tuttavia inutilizzabile tale documento, in quanto non redatto secondo la forma prescritta dalla legge e privo di sottoscrizione autenticata, la società interessata ha ricevuto a mezzo posta la nuova quietanza redatta in conformità alla legge soltanto in data 6.10.2006. Nel frattempo, in data 27.09.2006 Poste Italiane S.p.A. aveva però iscritto il nominativo della società interessata nell´archivio C.a.i.-segmento Capri.
Con lettera raccomandata a.r. in data 25.10.2006 la società ha diffidato Poste Italiane S.p.A. e Banca d´Italia invitandoli all´aggiornamento, rettificazione e integrazione, nonché alla cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge, con attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi.

In data 3 novembre 2006 la società interessata ha poi proposto ricorso in via d´urgenza ai sensi dell´art. 145 del Codice nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e Banca d´Italia con il quale ha sostenuto che l´attuale iscrizione nell´archivio C.a.i. e la conseguente revoca di sistema sarebbero illegittime. Quanto ai presupposti di urgenza che giustificherebbero la proposizione del ricorso senza attendere il decorso del termine di quindici giorni dalla ricezione dell´interpello preventivo ai sensi dell´art. 146 del Codice, la ricorrente ha sostenuto che, in conseguenza della contestata iscrizione nell´archivio C.a.i., si sarebbe "vista revocare sia gli affidamenti concessi da altri istituti di credito, sia le convenzioni di assegni (…)" con effetti che renderebbero impossibile l´esercizio dell´attività commerciale, rischiando quindi "di essere travolta dagli effetti irreversibili di un´insolvenza dettata non già da mancanza di risorse economiche, ma da impossibilità di accedere alle stesse e di disporne". Nel merito, la ricorrente ha sostenuto che nel caso di specie non sarebbe in discussione l´avvenuto pagamento satisfattivo del titolo nell´indicato termine di 60 giorni, né "il tardivo ottenimento, da parte della ricorrente, dell´idonea quietanza rilasciata dal portatore con firma autenticata"; ha affermato tuttavia di non poter essere ritenuta "responsabile né della forma, né dei tempi di rilascio della dichiarazione liberatoria, che, essendo rimessa alla gestione di un terzo (pur puntualmente istruito sul da farsi) esula dalla propria sfera giuridica e dispositiva".

Alla luce di tali considerazioni, la ricorrente ha chiesto a Poste Italiane S.p.A. "la cancellazione del nominativo e dei dati personali di Area Ufficio 3 s.n.c. conservati nell´archivio C.a.i. (…), oltre al blocco del trattamento dei dati personali della ricorrente e l´aggiornamento e/o rettificazione del trattamento come previsto dall´art. 7, comma 3, lett. a), b), del d.lg. 196/2003". La stessa ricorrente ha invece chiesto a Banca d´Italia "di attivarsi al fine di disporre l´avvenuta cancellazione del nominativo e dei dati personali di Area Ufficio 3 s.n.c. conservati nell´archivio C.a.i.".

In considerazione "della gravità del danno causato ad Area Ufficio 3 S.n.c., che di fatto non può più operare sul mercato, non può pagare i fornitori, né i dipendenti e non può far fronte alle scadenze fiscali," la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell´art. 150 del Codice, "l´immediata sospensione degli effetti dell´iscrizione nell´archivio C.a.i. e comunque il blocco e/o la cancellazione e/o la rettifica del trattamento dei propri dati personali".

Il ricorrente ha chiesto infine che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti.

A seguito dell´invito a fornire riscontro formulato da questa Autorità in data 8 novembre 2006, Poste Italiane S.p.A., con nota inviata il 20 novembre 2006 e con successiva memoria del 24 novembre 2006, ha sostenuto che il proprio operato in ordine all´iscrizione in questione sarebbe conforme "alle previsioni normative in materia". In particolare, la stessa ha precisato di aver inviato alla società ricorrente, ai sensi dell´art. 9 bis della legge n. 386/1990, il c.d. "preavviso di revoca", nel quale era chiaramente specificato che, al fine di evitare l´iscrizione del proprio nominativo nell´archivio C.a.i., la società avrebbe potuto provvedere al c.d. pagamento tardivo e a fornirne la relativa prova entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo (nel caso di specie, entro il 15 settembre 2006), secondo quanto previsto nell´art. 8 della medesima legge n. 386/1990.

Con nota inviata il 21 novembre 2006 la Banca d´Italia ha sostenuto che, a proprio avviso, solo gli enti segnalanti sarebbero gravati dalla "responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi" e avrebbero "l´onere di provvedere alla rettifica o alla cancellazione di quelli presenti in archivio, anche su ordine dell´Autorità Giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali".

Nella successiva memoria depositata il 24 novembre 2006 la Banca d´Italia ha affermato che il ricorso sarebbe inammissibile nei propri confronti "in considerazione di quanto previsto dall´art. 8, comma 2, lett. d), del d.lg. 196/2003", trattandosi, a suo avviso, di un trattamento effettuato "da soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti (…) al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi".

Inoltre, sempre ad avviso della Banca d´Italia, il ricorso sarebbe inammissibile nei propri confronti in quanto alla Banca d´Italia e, per essa, a S.i.a. S.p.A. (concessionaria della gestione dell´archivio C.a.i. e responsabile del trattamento), sarebbe sottratta "la titolarità del potere di verificare la sussistenza dei presupposti delle segnalazioni immesse dagli enti segnalanti, sui quali ricade in via esclusiva la relativa responsabilità"; di conseguenza, soltanto gli enti che effettuano le segnalazioni all´archivio C.a.i. e che devono curare l´esattezza e la completezza dei dati trasmessi sarebbero, ad avviso della banca, i soggetti deputati ad effettuare la rettifica o la cancellazione dei dati trasmessi all´archivio C.a.i., "anche su ordine dell´autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali". Nel merito, la Banca d´Italia ha infine sostenuto "l´evidente estraneità della deducente ai fatti di causa" che, sempre a proprio avviso, "attengono (…) in via esclusiva ai rapporti tra la ricorrente e Poste Italiane s.p.a.".

Nell´audizione tenutasi il 27 novembre 2006, Poste Italiane S.p.A. ha contestato i motivi di urgenza invocati dalla ricorrente "posto che l´inibizione ad emettere assegni (…) non può considerarsi idonea a paralizzare "un´attività economica", anche alla luce dell´esistenza di strumenti alternativi di pagamento (bonifici bancari, assegni vidimati di servizio, pagamenti in contanti, ecc.). Inoltre, ha sostenuto che la società ricorrente non avrebbe "utilizzato la facoltà prevista dall´art. 8, co. 2 della legge 386/90, (…), di versare il dovuto, su deposito vincolato al portatore del titolo, presso lo stabilimento trattario (…), in tal modo sospendendo il decorso del termine per la segnalazione".

La ricorrente, in relazione ai motivi di urgenza dedotti, ha sottolineato nuovamente le difficoltà in cui la stessa versa attualmente a causa dell´iscrizione in questione, in quanto sarebbe di fatto privata totalmente del potere di disporre delle proprie risorse economiche. Infine, la ricorrente, nell´ammettere nuovamente la tardiva produzione della prova del pagamento, ha invocato "come legittimo un intervento successivo sui dati della ricorrente ai fini del ripristino dell´esattezza degli stessi" mediante "una cancellazione anticipata" dei medesimi dati.

Banca d´Italia ha invece eccepito nuovamente la carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste della ricorrente e, nel merito, ha ribadito "la propria estraneità alla vicenda posta a base delle pretese della ricorrente, rispetto alla quale non dispone di alcun elemento di valutazione, ciò che impone l´estromissione della stessa dal giudizio".

Con memoria inviata in data 10 gennaio 2007, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, Poste Italiane S.p.A. ha sostenuto ulteriormente l´inammissibilità del ricorso per violazione dell´art. 146 del Codice, in quanto la ricorrente non avrebbe fornito prova del pregiudizio imminente ed irreparabile che le avrebbe impedito di attendere il decorso del termine di 15 giorni, previsto dal citato art. 146, dopo la proposizione dell´istanza ex art. 7. La resistente ha in proposito rilevato che l´intervenuta revoca ad emettere assegni e il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno costituirebbero l´oggetto della misura sanzionatoria interdittiva comminata ex lege in caso di assegni senza provvista, e che la ricorrente avrebbe potuto ricorrere comunque ad altri strumenti di pagamento "comunemente utilizzati nelle transazioni commerciali". Nel merito, Poste Italiane S.p.A. ha ribadito la legittimità del proprio operato in relazione alla contestata iscrizione, sottolineando come le comunicazioni inviate alla ricorrente contenessero la chiara indicazione delle diverse possibilità offerte al traente per effettuare il c.d. pagamento tardivo dell´assegno.

Con memoria inviata il 22 gennaio 2007 la ricorrente ha, tra l´altro, inviato copia di una nota datata 17 ottobre 2006 con cui Banca delle Marche S.p.A.- Filiale di Perugina le ha comunicato la revoca degli affidamenti concessi. La medesima ricorrente ha inoltre sostenuto che, a decorrere dall´iscrizione presso l´archivio C.a.i., "tutti i fornitori pretendono ora di essere pagati subito ed in contanti o forme equivalenti" e che la stessa sarebbe attualmente costretta ad "operare senza le consuete agevolazioni quali (…) la possibilità di pagare fatture a 30, 60 e 90 giorni".

Infine, con nota inviata il 25 gennaio 2006, Poste Italiane S.p.A ha sostenuto di aver accertato che in data 6 ottobre 2006 la ricorrente avrebbe subito il protesto di due assegni per "mancanza di autorizzazione art. 1, l. 386/90", emessi quindi in data posteriore alla revoca delle convenzioni di assegno (circostanza che sarebbe all´origine, a suo avviso, della revoca degli affidamenti bancari da parte di Banca delle Marche S.p.A.).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne la segnalazione, effettuata da Poste Italiane S.p.A., di alcuni dati personali della ricorrente ora registrati nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (C.a.i.) di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990.

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 147, comma 1, lett. b), del Codice.

La ricorrente ha lamentato l´illiceità del trattamento dei dati che la riguardano in relazione all´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio C.a.i. esercitando i diritti di cui all´art. 7 del Codice mediante l´interpello preventivo ex art. 146 datato 25 ottobre 2006.

La società ha proposto ricorso in via d´urgenza in data 3 novembre 2006 senza attendere il decorso del termine di quindici giorni dalla ricezione dell´interpello di cui al comma 1 del citato art. 146.

In caso di proposizione del ricorso al Garante in via d´urgenza, il ricorrente deve però fornire prova del pregiudizio imminente ed irreparabile che avrebbe impedito di procedere all´interpello medesimo o, comunque, di attendere il decorso dei 15 giorni previsti dalle predette disposizioni del Codice.

Tali presupposti del ricorso d´urgenza non sono rinvenibili nella documentazione in atti.

Il contestato trattamento di dati riferito alla lamentata iscrizione presso l´archivio C.a.i. è avvenuto, come ben noto alla ricorrente per effetto delle comunicazioni di preavviso inviate da Poste Italiane S.p.A., a partire dal 27 settembre 2006. A fronte di tale situazione, la ricorrente ha proposto un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 solo in data 25 ottobre 2006, cui ha fatto seguito il 3 novembre 2006 la proposizione del ricorso in via d´urgenza. Il ricorso è stato quindi proposto quando l´iscrizione nell´archivio C.a.i. era in corso da più di 30 giorni.

I presupposti d´urgenza non possono ritenersi integrati dalle non adeguatamente documentate difficoltà che la ricorrente incontrerebbe nell´esercizio della propria attività economica. Non è infatti sufficiente richiamare genericamente il danno che deriverebbe dall´iscrizione in questione, essendo necessario provare il pregiudizio concreto cui il ricorrente sarebbe esposto per il decorso del termine previsto dall´art. 146 del Codice.

Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a fare riferimento all´impossibilità di accedere e di disporre delle proprie risorse economiche per effetto del divieto di emettere assegni, considerata la funzione di usuale strumento di pagamento rivestita dall´assegno nei rapporti commerciali. Tuttavia, il divieto di emettere assegni non preclude, come giustamente eccepito nel corso dell´istruttoria, l´utilizzo di altri strumenti di pagamento cui la ricorrente avrebbe potuto e può attualmente ricorrere.

La presente dichiarazione di inammissibilità preclude l´esame nel merito delle eccezioni relative all´iscrizione nell´archivio C.a.i. dei dati relativi alla società ricorrente che risulta, peraltro, sulla base della documentazione in atti, essere stata effettuata lecitamente nel rispetto di quanto statuito dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dalle relative norme di attuazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1391786
Data
08/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso