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Provvedimento del 4 aprile 2007 [1401676]

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[doc. web n.1401676]

[v. anche Provv.ti 8 marzo 2007 e 4 aprile 2007
nn. 139661213966301396650, 1401694]

Provvedimento del 4 aprile 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata il 16 novembre 2006 da XY e XZ (per mezzo dell´avv. Antonio Scuticchio) nei confronti di Sky Italia s.r.l., in qualità di editore di SkyTg24, con la quale gli interessati, entrambi magistrati presso il Tribunale di KW, hanno richiesto "la trasmissione (…) delle registrazioni di Sky Tg 24 relative ai giorni 10/11/2006 e 11/11/2006", specificando che le stesse avrebbero potuto essere "trasmesse su qualsivoglia supporto, magnetico o digitale" a loro spese; vista, altresì, la nota inviata a Sky Italia s.r.l. il 30 novembre 2006 con la quale i ricorrenti specificavano di avanzare tale richiesta in qualità di "privati cittadini oggetto di un trattamento di dati sensibili (giudiziari) e non in qualità di magistrati";

VISTA la nota del 6 dicembre 2006 con la quale Sky Italia s.r.l. ha comunicato di non poter aderire alla richiesta degli interessati, non essendo  "prassi aziendale rilasciare copia delle registrazioni" delle proprie trasmissioni televisive;

VISTO il ricorso presentato il 12 gennaio 2007 nei confronti di Sky Italia s.r.l. con il quale XY e XZ (rappresentati e difesi dagli avv. Bruno Tassone e Antonio Scuticchio), ritenendo che nelle edizioni di "SkyTg24" andate in onda il 10 e 11 novembre 2006 siano stati trattati dati personali che li riguardano in relazione ad una vicenda giudiziaria che ha coinvolto anche una loro collega, hanno chiesto la conferma dell´esistenza di tali dati e la loro comunicazione in forma intelligibile; rilevato che, a loro avviso, "anche a prescindere dal diniego opposto da Sky alla richiesta (…) di cui all´art. 8 del d. lg. n. 196/2003, sussisterebbe comunque il pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima ai sensi e per gli effetti dell´art. 147, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 196/2003"; ciò, tenuto conto che le emittenti televisive e radiofoniche sono obbligate a conservare i supporti contenenti le registrazioni dei programmi trasmessi per un periodo non superiore ai tre mesi successivi alla data della loro trasmissione; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 6 marzo 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 30 gennaio 2007 con la quale la resistente ha manifestato la volontà di inviare copia delle registrazioni, comprensive dei "ticker, relativi al servizio di Sky Tg24 sull´inchiesta" in questione; vista l´ulteriore nota inoltrata l´8 febbraio 2007 con la quale la resistente, nel comunicare di aver verificato che, nei servizi giornalistici relativi all´inchiesta, i ricorrenti "non vengono mai citati (…) e tantomeno vengono trasmesse immagini degli stessi", ha dichiarato di non poter dar corso alla richiesta di accesso dei ricorrenti ai dati personali che li riguardano "in quanto quei dati non risultano essere presenti nei servizi giornalistici" in questione;

VISTE le memorie inviate via fax il 7 e l´8 febbraio 2007 con le quali i ricorrenti hanno insistito nelle proprie richieste;

VISTA la richiesta del 9 febbraio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 del Codice, ha invitato la resistente ad inviare copia delle registrazioni dei servizi di Sky Tg24 dedicati alla vicenda cui fanno riferimento i ricorrenti e trasmessi nei giorni dagli stessi indicati;

VISTA la nota del 12 febbraio 2007 con la quale la resistente ha inoltrato copia delle registrazioni richieste;

RILEVATO che l´istanza proposta dai ricorrenti il 16 novembre 2006, per mezzo di un legale e senza che alla stessa fosse allegata copia della procura, contiene una generica richiesta di ottenere le registrazioni di Sky Tg24 relative a due intere giornate e che la stessa non reca alcun riferimento né alla circostanza che tali registrazioni potessero contenere dati personali dei ricorrenti, né alla normativa in materia di protezione dei dati personali; rilevato che anche la successiva comunicazione risulta avanzata, come la prima, per mezzo di un legale e senza la richiesta copia della procura, e che la stessa reca un generico richiamo alla circostanza che i servizi trasmessi da Sky Tg24 in quei giorni possano contenere dati personali relativi ai ricorrenti; rilevato che non risultano quindi validamente esercitati i diritti di cui all´art. 7 del Codice mediante l´inoltro al titolare del trattamento di un idoneo interpello preventivo che contenesse riferimenti atti ad ingenerare nello stesso la consapevolezza di dover fornire un riscontro nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dal Codice;

RITENUTO tuttavia che, come richiamato dagli stessi ricorrenti nel ricorso introduttivo, i diritti di cui all´art. 7 del Codice possono essere fatti comunque valere con ricorso proposto in via d´urgenza ai sensi dell´art. 146, comma 1, del Codice quando sussiste il pericolo che il decorso del termine previsto per l´interpello preventivo di cui all´art. 8 del Codice possa esporre taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile; ritenuto sussistente, nel caso di specie, tale pericolo, posto che, come rilevato dai ricorrenti, la normativa in materia di conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi dai concessionari privati prevede che le stesse debbano essere conservate solo per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi (art. 20 l. 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato") e che già alla data del 10 febbraio 2007 le citate registrazioni avrebbero potuto essere lecitamente distrutte, precludendosi così ai ricorrenti l´esercizio stesso del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice;

RITENUTO pertanto ammissibile ai sensi degli artt. 146, comma 1, e 147, comma 1, lett. b), del Codice il ricorso proposto da XY e XZ e ritenuto, quindi, di dover valutare nel merito le istanze con esso fatte valere;

RILEVATO che, a seguito dell´esame delle registrazioni inoltrate dalla resistente, questa Autorità ha verificato che nei servizi giornalistici trasmessi da Sky Tg24 e, in particolare, nei ticker che scorrono sul video nel corso delle trasmissioni medesime, si fa riferimento al possibile coinvolgimento nella vicenda, insieme ad altri, di "due magistrati", sebbene senza menzionarne i nominativi;

RILEVATO, tuttavia, che i servizi in questione hanno fornito particolari suscettibili di rendere identificabili gli odierni ricorrenti (e, tra essi, il tribunale interessato dall´inchiesta, di cui fa parte peraltro un limitato numero di magistrati) e che altre testate giornalistiche (tra le quali agenzie di stampa, come verificabile dalla documentazione allegata in atti) hanno diffuso direttamente e nello stesso contesto temporale i nominativi dei ricorrenti indicandoli come gli altri "due magistrati" implicati nella vicenda giudiziaria;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione che siano identificati o "identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione"; ciò, sia se tale altra informazione è trattata direttamente dal medesimo titolare del trattamento, sia se la stessa è altrimenti disponibile, tenuto anche conto dell´insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare detta persona (cfr. direttiva n. 95/46/Ce, considerando n. 26);

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, la contestuale combinazione di diversi elementi identificativi (attività professionale; limitata estensione del centro abitato in cui ha sede il luogo di lavoro degli interessati e, soprattutto, i nominativi facilmente e liberamente disponibili presso altre fonti informative) può consentire, seppure non alla generalità degli utenti, ad un numero comunque significativo di persone di identificare i ricorrenti con i "due magistrati" di cui ai servizi giornalistici trasmessi Sky Tg24; ritenuto pertanto di dover accogliere il ricorso e di ordinare a Sky Italia s.r.l. di comunicare ai ricorrenti, entro il termine del 30 maggio 2007, i dati personali che li riguardano contenuti nei servizi giornalistici trasmessi dal citato telegiornale e, in particolare, dei ticker che nel corso dello stesso scorrevano sul video, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA anche la decisione adottata dal Garante l´8 marzo 2007, su analogo ricorso proposto dai medesimi ricorrenti nei riguardi di altro titolare del trattamento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso ed ordina a Sky Italia s.r.l. di comunicare ai ricorrenti, entro il termine del 30 maggio 2007, i servizi giornalistici (ivi compresi i ticker) nella parte in cui contengono dati personali che li riguardano, trasmessi da Sky Tg24 nei giorni 10 e 11 novembre 2006, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 4 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli