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Provvedimento del 31 ottobre 2007 [1459514]

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[doc. web n. 1459514]

Provvedimento del 31 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 13 giugno 2007, presentato da Impresa Service s.a.s., rappresentata e difesa dall´avv. Loredana Celi, nei confronti di Tecnolife s.r.l., con il quale la società ricorrente ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile o dei responsabili del trattamento eventualmente designato/i, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali della società interessata possono essere comunicati; rilevato, altresì, che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata, nonché la successiva nota del 14 settembre 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 27 giugno 2007 e 27 agosto 2007, con la quale Tecnolife s.r.l. ha comunicato di aver "pienamente ed esaustivamente adempiuto alla richiesta ex art. 7" con l´invio alla ricorrente dell´"Informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 per il trattamento di dati personali e sensibili" (di cui è allegata copia al ricorso); rilevato che nella medesima nota la società resistente ha "evidenziato che il trattamento dei dati della società ricorrente è avvenuto esclusivamente per le finalità indicate …(nell´informativa), nei confronti di soggetti parti di un rapporto commerciale e, quindi, nell´ambito della raccolta e gestione dei dati personali inerenti fatture e corrispondenza della clientela, e ciò al fine di reperire una fattura risultante smarrita";

VISTE le note datate 10 luglio 2007 e 27 settembre 2007 con le quali la società ricorrente, nel ritenere tardivo e incompleto il riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta "di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento (se designati ai sensi dell´art. 29 del Codice) e dei soggetti terzi cui i dati personali dell´interessato possono essere comunicati";

VISTA la nota inviata via fax il 25 ottobre 2007 con la quale il titolare del trattamento ha precisato che la "Tecnolife s.r.l. non ha provveduto alla nomina del responsabile per il trattamento dei dati personali…dovendo farsi riferimento per ogni incombenza alla stessa società in persona dei legali rappresentanti, come evidenziato nella informativa in atti consegnata alla Impresa Service s.a.s."; visto che nella medesima nota la resistente ha dichiarato che il trattamento dei dati personali della società interessata "è avvenuto, conformemente a quanto indicato nell´informativa, nell´ambito della gestione delle fatture e corrispondenza con la clientela" e che gli stessi "Sigg.ri Roberto Valleriani e  Emanuela Funaro, ai quali sarebbe stata effettuata la comunicazione che controparte assume come illegittima, altri non sono che rispettivamente il destinatario della merce indicata in fattura e l´agente alle dipendenze della Tecnolife s.r.l.  e quindi soggetti facenti parte del rapporto commerciale instaurato con Impresa Service s.a.s. ";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Tecnolife s.r.l., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Tecnolife s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 31 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1459514
Data
31/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso