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Newsletter 16 - 22 giugno 2003

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N. 175 del 16 - 22 giugno 2003

 

 Voto italiani all´estero: più tutele per i loro dati

 Dati passeggeri compagnie aeree europee e privacy

 Internet: occorre tutelare i dati dei responsabili dei domini web

 

 

Voto italiani all’estero: più tutele per i loro dati

L’elenco degli aventi diritto al voto non può essere usato per comunicazioni commerciali

 

L’elenco provvisorio dei residenti all’estero aventi diritto al voto è liberamente consultabile, ma può essere utilizzato esclusivamente per usi legati alle consultazioni politico-elettorali e referendarie alle quali sono chiamati di volta in volta ad esprimersi i cittadini residenti all’estero. Non è consentito, quindi, usare i loro dati per l’invio di pubblicità e messaggi promozionali, essendo tali dati utilizzabili solo per le attività di predisposizione delle liste  e per quelle relative allo svolgimento della campagna elettorale, anche tramite l’invio  di comunicazioni propagandistiche. 

Questo in sintesi il parere che l’Autorità garante ha inviato in riposta ad un quesito del Ministero degli affari esteri, in merito al regime di pubblicità ed alle modalità di consultazione  dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto previsto dal recente regolamento attuativo  (d.P.R. n.104/2003)  della legge sull’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero (legge n. 459/2001). In particolare il Ministero, in occasione della recente consultazione referendaria, chiedeva di conoscere se l’elenco dei residenti avesse carattere pubblico e in  caso affermativo se le rappresentanze diplomatico –consolari dovessero limitarsi a consentirne la visione  o potessero anche rilasciarne copia a chi ne facesse richiesta.

L’elenco provvisorio, nonostante sia formato sulla base di  informazioni  riportate negli archivi anagrafici già esistenti - ha precisato il Garante  - contiene solo informazioni  espressamente indicate nel  regolamento (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, indirizzo, comune di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero) e che risultano sostanzialmente coincidenti con le informazioni presenti nelle liste elettorali. All’elenco provvisorio distribuito agli uffici consolari può dunque applicarsi, per analogia, il regime di pubblicità previsto per le liste elettorali (d.P.R. n. 223/1967). Tuttavia - come ha sottolineato il Garante -  tale regime, in base al quale
viene consentito a chiunque di copiare stampare o mettere in vendita le liste elettorali, trova un limite specifico  nell’art. 5 del regolamento n. 104/2003, che vieta la comunicazione  e la diffusione dei dati degli elettori  residenti all’estero salvo che per le finalità politico-elettorali sancite dalla legge sul diritto di voto degli italiani all’estero, in particolare per quelle legate alla predisposizione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale.

Secondo dati resi noti dal Ministero dell’interno sono più di due milioni e trecentomila gli italiani residenti all’estero che votano per posta.

 

 

 

Dati passeggeri compagnie aeree europee e privacy

I Garanti UE chiedono precise garanzie per la trasmissione dei dati dei passeggeri europei  in volo verso gli Usa


Il Gruppo che riunisce i Garanti europei per la protezione dei dati, presieduto da Stefano Rodotà, ha espresso preoccupazione sul trasferimento dei dati dei passeggeri delle compagnie aeree europee in volo verso Usa, e ha chiesto precise garanzie sul livello di protezione dei dati che l’amministrazione americana deve assicurare.

Dopo l’11 settembre gli Stati Uniti hanno adottato una serie di leggi e regolamenti che prevedono la richiesta alle compagnie in volo sul loro territorio di trasmettere alle autorità doganali le informazioni personali dei passeggeri e degli equipaggi.

I Garanti, pur consapevoli della necessità di mettere in atto efficaci sistemi di lotta al terrorismo, hanno sottolineato la necessità di non derogare al quadro di principi sancito in ambito europeo riguardo al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli  individui, compreso il diritto alla privacy e alla protezione dei dati. Le Autorità, in particolare, hanno richiamato l’attenzione sul rilievo assunto dalla protezione dei dati personali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nel progetto di Costituzione europea.

Nel quadro del negoziato in corso con l’amministrazione USA e in vista di una decisione della Commissione Europea, i Garanti affermano la necessità di valutare attentamente il livello di protezione assicurato negli USA, in modo tale da stabilire, nel più breve tempo possibile, un chiaro quadro di norme per il trasferimento dei dati e con modalità che siano compatibili con i principi della protezione dei dati. Il Gruppo ha sottolineato, in particolare, la necessità di evitare trattamenti di dati potenzialmente in grado di consentire schedature di massa (Transportation Security Administration con il programma CAPPS II, Total Information Awareness).

La Commissione dovrà tenere nel dovuto conto le tutele individuate dal Gruppo.

Queste, in sintesi, le garanzie richieste dai Garanti UE per la tutela dei cittadini europei:

  • il numero dei dati richiesti deve essere limitato alle sole informazioni effettivamente indispensabili (deve essere esclusa ovviamente la raccolta di dati sensibili, ma anche di quelli non pertinenti);
  • gli scopi per i quali i dati vengono raccolti devono essere limitati alla sola lotta al terrorismo, senza riferimenti a non specificati reati minori;
  • la decisione sull’adeguatezza del livello di protezione deve avere natura transitoria e va previsto un suo riesame periodico;
  • la raccolta dei dati dovrà avvenire massimo 48 ore prima della partenza del singolo volo;
  • la raccolta dei dati non dovrà essere effettuata direttamente on line dall’amministrazione Usa competente, ma saranno le compagnie ad inviare telematicamente  i dati (sistema “push”);
  • la conservazione dai dati dovrà essere estremamente limitata nel tempo (poche settimane o mesi rispetto ai 7-8 anni chiesti dagli Usa);
  • deve essere prevista la possibilità per i cittadini europei interessati di esercitare i propri diritti (accesso dati, rettifica etc.), compresa la possibilità di rivolgersi ad un organismo terzo;
  • devono essere previste forme di pubblicità dei controlli effettuati da organismi indipendenti.

Il Gruppo si era già pronunciato una prima volta nell’ottobre 2002, quando aveva sottolineato come le richieste Usa fossero in contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva Europea sulla privacy 95/46 e sollecitato una riflessione comune da parte dell’Unione Europea sui negoziati da intraprendere tra Commissione e Autorità americane.
Nella seduta del 13 marzo 2003 lo stesso Europarlamento si era occupato della questione, chiedendo un chiaro quadro di norme in base alle quali la trasmissione potesse essere effettuata.
Il testo del documento dei Garanti UE è disponibile in inglese all’indirizzo: http://europa.eu.int/...

(COMUNCIATO DEL 17 GIUGNO 2003)

 

 

Internet: tutelare i dati dei responsabili dei domini

I Garanti Ue indicano le regole per l’uso degli elenchi con i nomi dei responsabili dei domini web

 

Gli elenchi che contengono i nomi dei responsabili dei domini web non possono essere resi pubblici in maniera indiscriminata o resi accessibili a chiunque. L’utilizzazione di tali elenchi per finalità di marketing non è ammissibile.

I Garanti europei hanno adottato lo scorso 13 giugno un parere (2/2003, disponibile in lingua inglese all’indirizzo
http://www.europa.eu.int/...
) relativo ai problemi posti, in termini di protezione dati, dai cosiddetti “database Whois”, consultabili sulla Rete, che contengono le informazioni per contattare i responsabili dei domini o delle reti Internet. I Garanti hanno indicato l’inopportunità di rendere indiscriminatamente pubblici ed accessibili a chiunque i dati contenuti in tali elenchi, e la necessità di distinguere fra dati assolutamente necessari e dati opzionali. Inoltre, l’utilizzazione massiva di tali registri o elenchi per finalità di marketing non è ammissibile alla luce della direttiva europea sulla protezione dei dati personali (Direttiva 95/46/CE), in quanto non è conforme agli scopi per i quali essi sono stati istituiti.

 

Gli elenchi consultabili attraverso i servizi Whois contengono dati personali relativi, in particolare, alla persona da contattare in caso di problemi con i servizi forniti nell’ambito di un determinato dominio (spesso chi ha registrato il dominio oppure le figure tecniche preposte alle gestione dei servizi di rete): numero di telefono, indirizzo e-mail, altri dati personali. La finalità per cui questi elenchi sono stati costituiti, e vengono tuttora gestiti, da un ente denominato ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers) è chiaramente di tipo tecnico. Negli ultimi anni si sono verificati però numerosi casi di utilizzazione impropria di tali dati, soprattutto per finalità di marketing, anche perché alcuni soggetti ai quali ICANN ha delegato l’assegnazione di nomi di dominio e la tenuta di registri “regionali” hanno ritenuto di poter mettere in vendita tali registri al migliore offerente (v. sul punto Newsletter 18-24 giugno 2001).  Dal 22 al 26 giugno si tiene a Montreal, in Canada, un’importante conferenza di ICANN che ha fra i propri obiettivi la definizione delle modalità di gestione di questi registri. I Garanti europei hanno ritenuto opportuno segnalare ai partecipanti a tale Conferenza che i principi di protezione dati trovano applicazione anche in questo contesto e devono essere adeguatamente rispettati.

Queste le indicazioni dei Garanti:

  • in primo luogo, i Garanti sottolineano come il fatto che dati personali siano accessibili al pubblico non significhi che essi siano sottratti alle garanzie previste dalla legislazione in materia di protezione dati. Pertanto, gli interessati (titolari dei nomi di dominio e/o amministratori di sistema) conservano tutti i diritti previsti dalla normativa in materia.
  • E’ necessario che ICANN definisca chiaramente quali sono le finalità di Whois e quali attività sono compatibili con tali finalità. Sinora l’apposita task force costituita da ICANN non è riuscita nell’intento.
  • In base alla direttiva europea (ed alle leggi nazionali di recepimento), i dati devono essere “pertinenti e non eccedenti” rispetto alle finalità del trattamento. E’ dunque necessario limitare la quantità dei dati personali inseriti nel registro, e soprattutto distinguere fra la registrazione di nomi di dominio effettuata da singoli e quella effettuata da imprese o altre persone giuridiche. Nel primo caso, infatti, non è necessario che i dati personali (indirizzo, numero di telefono) utili per contattare il titolare del dominio siano resi pubblici. I Garanti consigliano un approccio simile a quello adottato  in alcuni Paesi europei (ad esempio, in Francia attraverso l’AFNIC – Association Française pour le Nommage d’Internet en Coopération): i dati personali del titolare sono noti ai fornitori dei servizi di registrazione, che provvedono eventualmente a contattarlo qualora insorgano problemi relativamente al sito.
  • Il principio di proporzionalità impone, inoltre, di limitare l’accesso ai dati disponibili nel registro senza renderli indiscriminatamente di dominio pubblico. Si può pensare, dunque, a meccanismi di filtro da inserire nelle interfacce con le quali si accede ai singoli registri Whois.
  • L’utilizzazione dei dati contenuti nei registri Whois per scopi di marketing diretto non è compatibile con le finalità di tali registri; inoltre, anche in base alla direttiva 2002/58 in materia di privacy e comunicazioni elettroniche, l’utilizzazione di indirizzi di posta elettronica (presenti nei registri Whois) per fini di marketing diretto deve basarsi sul previo consenso espresso dell’interessato (opt-in).

 

 

 

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma.
Tel: 06.69677.1 - Fax: 06.69677.785
Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it
 

Scheda

Doc-Web
190960
Data
16/06/03

Tipologie

Newsletter