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Provvedimento del 6 giugno 2024 [10037819]

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[doc. web n. 10037819]

Provvedimento del 6 giugno 2024

Registro dei provvedimenti
n. 335 del 6 giugno 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Introduzione.

Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, il Sig. XX, dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito, il “Ministero”), in servizio presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) di Livorno, è stata lamentata una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Nell’ambito dell’istruttoria relativa al reclamo è emerso che, facendo seguito a una richiesta dell’allora Dirigente dell’UMC 4 di Lucca e delle sezioni coordinate di Pisa, Massa Carrara e Livorno (di seguito, la “Dirigente dell’UMC”), volta a conoscere “se il reclamante fosse in possesso o meno di licenza di porto d'armi per pistola o per fucile ed eventualmente per quale uso” e se al reclamante “fosse mai stato notificato qualche provvedimento amministrativo o diffida relativamente alla suddetta licenza”, la Questura di Livorno, con nota prot. n. XX del XX, ha comunicato all’UMC e, in copia per conoscenza, alla Prefettura di Livorno, informazioni in merito alla titolarità in capo al reclamante di una licenza di porto d’armi per uso tiro a volo e alla detenzione di armi da fuoco da parte dello stesso. Con la stessa comunicazione venivano altresì fornite informazioni in relazione alla circostanza che il reclamante, dopo essere stato invitato a sottoporsi a visita medica collegiale presso la locale USL per l’accertamento dei requisiti psicofisici prescritti dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, aveva ceduto le proprie armi a un’armeria e aveva riconsegnato la licenza di porto d’armi alla Questura.

2. L’attività istruttoria.

In riscontro a una richiesta d’informazioni dell’Autorità (v. nota prot. n.XX del XX), la Questura di Livorno, con nota del XX (prot. n. XX), dichiarava, in particolare, che:

“in data XX perveniva […] la nota del Dirigente dell’UMC […], con la quale veniva chiesto di far conoscere se il [reclamante], dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in servizio presso la sede della Motorizzazione Civile di Livorno, fosse in possesso della licenza di porto d’armi e se allo stesso fosse mai stato notificato un provvedimento amministrativo o di diffida in relazione al possesso di detta licenza”;

“tale richiesta veniva giustificata dal fatto che il [reclamante], il quale, in più circostanze, aveva rappresentato ai propri colleghi di essere in possesso di un porto d’armi, tra le prove prodotte nell’ambito di un ricorso presentato per “mobbing” contro la Motorizzazione Civile di Livorno, aveva presentato una serie di certificati che indicavano una psicopatologia correlata a stress occupazionale, connotato da sintomatologia depressiva e d’ansia”;

“poiché dalla disamina degli atti di Ufficio il [reclamante] risultava detentore di armi e titolare di licenza per porto d’armi per uso tiro a volo, al fine di verificare la permanenza del possesso dei requisiti psicofisici, indispensabili al mantenimento della licenza “de qua” ed alla detenzione delle armi e, conseguentemente, scongiurare il pericolo di gesti inconsulti da parte del [reclamante], nei propri ed altrui confronti, questo Ufficio, con nota n. XX datata XX, inviata per conoscenza alla locale Prefettura (Ufficio competente per l'eventuale provvedimento di divieto detenzione armi), notificata all’interessato il successivo XX, invitata lo stesso a sottoporsi a visita collegiale presso l’Ufficio di Medicina Legale della locale USL”;

“in data XX questo Ufficio, con nota XX (e_ non n. XX del XX, informava la Motorizzazione Civile di Lucca, notiziando per conoscenza la Prefettura di Livorno, della pregressa titolarità della licenza di porto d’armi e della detenzione di n. 3 armi da fuoco da parte del [reclamante] e del fatto che a seguito della richiesta visita medico-collegiale lo stesso aveva restituito il titolo di polizia e ceduto le armi in suo possesso”;

“in data XX la suindicata Motorizzazione Civile chiedeva di acquisire copia del certificato sanitario rilasciato al [reclamante], ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28.4.1998, necessario al rilascio/rinnovo della licenza di porto d’armi, al fine di accertare una discrasia tra i certificati medici oggetto di prove nel ricorso di “mobbing” e quello di idoneità psicofisica ottenuto dall'interessato per il rilascio del porto d’armi”;

“con ulteriore richiesta datata XX la Dirigente dell’UMC […] chiedeva di conoscere ulteriori indicazioni sulle licenze di porto d’armi rilasciate nel corso degli anni al [reclamante], nonché le modalità con le quali sono rilasciati i certificati medici di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 28.4.1998”;

“in data XX questo Ufficio, con nota n. XX, nell’evadere contestualmente le richieste del XX e dell’XX, forniva le richieste delucidazioni alla Motorizzazione di Lucca, precisando che non avrebbe potuto trasmettere la certificazione relativa all’idoneità medica ottenuta dal [reclamante] per il rilascio del porto d’armi, in quanto considerato “dato sensibile””;

“la circostanza della titolarità di licenza di porto d’armi era stata fatta conoscere proprio dallo stesso [reclamante] ai suoi “colleghi di lavoro, e non solo”, come precisato dal Direttore della Motorizzazione Civile di Lucca ed è del tutto evidente che la [Dirigente dell’UMC], nella sua qualità di Datore di Lavoro, avesse il potere-dovere di verificare la suindicata condizione, al fine di tutelare in via prioritaria lo stesso dipendente e di conseguenza tutto il personale della Struttura lavorativa nonché l’utenza di quell’ufficio”;

“peraltro, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 15/2018 “la comunicazione dei dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati è, altresì, consentita quando risponde all'interesse della persona cui i dati si riferiscono e, comunque, nei singoli casi in cui è necessaria per evitare un pericolo grave e imminente alla sicurezza pubblica, o per la salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica di un terzo”;

“nella prima risposta fornita alla Motorizzazione Civile quest’Ufficio si è limitato a fornire un’informazione in merito alla titolarità della licenza da parte del [reclamante], valutando, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la preminenza della salvaguardia della sicurezza pubblica anche in considerazione del contenzioso in atto, mentre, a fronte di una successiva specifica istanza di accesso atti da parte dello stesso ente inerente dati sanitari, si è eccepito il carattere sensibile della documentazione richiesta a garanzia del diritto alla riservatezza dell’interessato”.

Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al Ministero dell’interno (Questura di Livorno), ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, per aver comunicati i dati personali del reclamante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (UMC) in assenza di una base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139).

Con la medesima nota, il predetto Ministero è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).

Avendo presentato una memoria difensiva, il Ministero dell’interno - che non ha chiesto di essere ai sensi dell’art. 166, comma 6, del Codice - ha dichiarato, in particolare, che:

“le informazioni concernenti la titolarità della licenza di porto d'armi e la detenzione di armi da fuoco […] erano state rese pubbliche dallo stesso reclamante, il quale, in diverse circostanze, ne aveva dato conoscenza ai colleghi di lavoro”;

"proprio il fatto che detta circostanza fosse ormai nota in ambito lavorativo, aveva indotto il dirigente dell'Ufficio della Motorizzazione di Pisa (ai fini della “tutela non solo del dipendente ... ma di tutto il personale della Motorizzazione civile di Livorno oltre che degli utenti”) a informare la Questura di Livorno dell'esistenza di certificati medici prodotti in sede di ricorso per mobbing contro la locale Motorizzazione, concernenti proprio la condizione psicopatologica del reclamante”;

“la risposta indirizzata all’Ufficio della Motorizzazione […] - limitatamente alla titolarità della licenza e alla detenzione delle armi - non sembra pertanto possa aver dato luogo a una “comunicazione fra titolari” (ex art. 2-ter, comma 4, del Codice), riferendosi a informazioni pervenute proprio da tale Ufficio e pertanto prive, nei riguardi del medesimo, di del necessario contenuto conoscitivo”;

“oltre a ciò, la circostanza che i succitati dati personali fossero stati in precedenza “resi manifestamente pubblici dall'interessato”, sembra poter concretizzare la specifica condizione di liceità contemplata per i “dati sensibili” dall'art. 9, par. 2, lett. e), dell’RGPD, la quale a fortiori deve ritenersi applicabile al trattamento dei “dati comuni” (come nel caso di specie)”;

“per quanto concerne, poi, le altre informazioni - riguardanti l’invito a sottoporsi a visita medica, la riconsegna della licenza di porto d'armi e la cessione delle armi da fuoco […] - la finalità della “comunicazione” sembra potersi individuare nella necessita di avvertire il dirigente dell’Ufficio della Motorizzazione - in un'ottica di doverosa “collaborazione” tra amministrazioni pubbliche - che la “sicurezza” dell'ambiente di lavoro, in precedenza minacciata, era stata ripristinata, essendo venute meno le condizioni di potenziale pericolo per la vita e l’incolumità individuale dei dipendenti e degli utenti dell'ufficio, nonché dello stesso reclamante. Intento collaborativo che sembra potersi iscrivere nella necessita di conformarsi ai compiti istituzionali della Polizia di Stato (ex art. 6, par. 1, lett. e), del RGPD)”;

“la comunicazione delle informazioni in parola è stata indirizzata unicamente all’Ufficio della Motorizzazione civile di Lucca e, per conoscenza, alla Prefettura di Livorno (legislativamente competente in materia di armi), e di conseguenza la conoscibilità dei dati personali è stata circoscritta al Dirigente di detta Motorizzazione e, naturalmente, al personale dipendente dalle unità organizzative di tali articolazioni periferiche, debitamente “autorizzato” a svolgere il trattamento delle informazioni personali e assoggettato all'obbligo di segretezza contemplato dall'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”;

“unico interessato al trattamento […] è il reclamante e i dati personali oggetto di comunicazione sono riconducibili alla categoria dei “dati comuni””.

3. Esito dell’attività istruttoria.

I soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (v. art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, del Regolamento, nonché art. 2-ter del Codice).

Per quanto concerne l’operazione di “comunicazione” di dati personali (art. 2-ter, comma 4, lett. a), del Codice), deve evidenziarsi che la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento). In tale quadro, la comunicazione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, vigente al tempo dei fatti oggetto di reclamo).

Il titolare del trattamento è poi, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati (art. 5 del Regolamento) e deve essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato in conformità al Regolamento (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento).

Nel caso di specie, all’esito dell’istruttoria relativa al reclamo, risulta accertato che, facendo seguito a una richiesta della Dirigente dell’UMC, la Questura di Livorno, con nota prot. n. XX del XX, ha comunicato all’UMC numerosi dati personali relativi al reclamante, e, in particolare: che il reclamante fosse titolare di licenza di porto d’armi per uso a tiro a volo, rilasciato dal medesimo Ufficio in data 4 settembre 2019; che lo stesso fosse detentore di tre armi da fuoco regolarmente denunciate; che in data XX la stessa Questura aveva inviato il reclamante a recarsi a visita medica collegiale presso la locale USL al fine di accertare il possesso da parte dello stesso dei requisiti psicofisici prescritti dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile1998; che il reclamante avesse preferito, anziché sottoporsi a tale visita, cedere a titolo definitivo le citate armi ad un’armeria e riconsegnare la licenza di porto d’armi alla Questura.

Al riguardo, nel prendere atto che il Ministero dell’interno non ha indicato nel corso dell’istruttoria disposizioni dell’ordinamento che potessero, nel quadro delle basi giuridiche del Regolamento e del Codice, legittimare la comunicazione dei dati personali del reclamante al datore di lavoro dello stesso.

D’altra parte, detta comunicazione di dati personali non poteva ritenersi necessaria ai fini della generica salvaguardia della pubblica sicurezza, finalità riconducibile alle attività istituzionali delle autorità a ciò specificamente preposte, e non invece ai compiti e ai poteri del datore di lavoro. Nel caso di specie, infatti, la Questura di Livorno, sulla base della segnalazione ricevuta, aveva prontamente attivato i propri poteri di accertamento e di revisione dei presupposti per il rilascio dei titoli abilitativi al porto d’armi, avviando uno specifico procedimento nei confronti del reclamante. Non vi era, pertanto, alcuna necessità che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (UMC), datore di lavoro del reclamante, venisse notiziato sia della circostanza che il reclamante fosse titolare di un porto d’armi e detenesse delle armi sia dell’esito del procedimento avviato dalla Questura nei confronti dello stesso.

Inoltre, atteso che, come emerge dalla nota inviata all’UMC, il reclamante aveva già “ceduto a titolo definitivo le citate armi a [un’] armeria […], mentre la licenza di porto d’armi [era] stata riconsegnata [alla Questura]”, erano di fatto venute meno anche le eventuali ragioni di potenziale pericolo per l’incolumità dei colleghi del reclamante e della collettività in generale, invocate dall’UMC nel corso dell’istruttoria.

Venendo alle difese prospettate dal Ministero dell’interno, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto, i dati personali oggetto di comunicazione (con particolare riguardo alla titolarità della licenza di porto d’armi e alla detenzione di armi da fuoco) non erano già conosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (UMC), in veste di datore di lavoro. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la Dirigente dell’UMC, con nota prot. n. XX del XX, inviata alla Prefettura di Livorno e alla Questura di Livorno, avente ad oggetto “richiesta informazioni su porto d’armi”, aveva chiesto di conoscere “se il [reclamante] […] sia in possesso o meno di licenza di porto d’armi per pistola o per fucile ed eventualmente per quale uso”, nonché se “al [reclamante] sia mai stato, nel caso, notificato qualche provvedimento amministrativo o diffida relativamente alla/e suddetta/e licenza/e […]”, circostanza da cui si evince che lo stesso non detenesse formalmente tali informazioni.

Né rileva che, come sostenuto dal Ministero, le informazioni in questione fossero state condivise dal reclamante con alcuni colleghi sul posto di lavoro. Tali informazioni non sarebbero state, infatti, in ogni caso, diffuse - vale a dire portate a “[…] conoscenza [di] soggetti indeterminati […]” (v. la definizione di “diffusione” di cui l’art. 2-ter, comma 4, lett. b), del Codice) -, bensì soltanto comunicati a terzi, non trattandosi, pertanto, di dati resi manifestamente pubblici dall’interessato (cfr., ancorché con riguardo alle particolari categorie di dati, l’art. 9, par. 2, lett. e), del Regolamento). In ogni caso, anche ove il lavoratore condivida spontaneamente con conoscenti o colleghi informazioni personali che lo riguardano, ciò non può legittimare di per sé - in assenza di un’idonea base giuridica - la comunicazione di tali informazioni da terzi al datore di lavoro, atteso che quest’ultimo può acquisire e trattare dati personali dei lavoratori nei limiti e al ricorrere dei presupposti previsti dalle leggi applicabili al rapporto di lavoro e, dunque, anche nel rispetto delle disposizioni più specifiche e di maggior tutela fatte salve dall’art. 88 del Regolamento (cfr. art. 113 del Codice).

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, concludersi che la comunicazione dei dati personali del reclamante da parte del Ministero dell’interno (Questura di Livorno) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (UMC), datore di lavoro del reclamante, è avvenuta in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e in assenza di una base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139).

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, per aver il Ministero dell’interno (Questura di Livorno) comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (UMC) dati personali relativi al reclamante in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e in assenza di una base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139).

Ciò premesso, tenuto conto che:

la violazione, nel caso di specie, ha riguardato i dati personali relativi a un solo interessato e la comunicazione dei dati personali in questione è stata circoscritta alla sola Dirigente del UMC, che aveva rivolto alla Questura una specifica richiesta (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

la condotta ha natura colposa, avendo la Questura di Livorno agito, ancorché in assenza di una sufficiente cornice giuridica, nell’erronea convinzione, alimentata dalla specifica richiesta del datore di lavoro, che la comunicazione dei dati personali del reclamante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (UMC), in veste di datore di lavoro, fosse necessaria allo scopo di avvertire lo stesso del cessato potenziale pregiudizio per la sicurezza sul lavoro (cfr. art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

non risulta che l’interessato abbia subito specifiche ripercussioni a seguito del trattamento di dati personali posto in essere (cfr. art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);

il Ministero ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria (cfr. art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);

non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal Ministero nell’ambito di analogo contesto (cfr. art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);

la violazione ha riguardato una specifica articolazione interna del titolare del trattamento e non la complessiva organizzazione dello stesso (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento);

le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, e dei termini complessivi della vicenda in esame, si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il Ministero dell’interno (Questura di Livorno) per la violazione delle disposizioni sopraindicate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento.

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che i dispositivi video in questione sono stati disinstallati, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’interno (Questura di Livorno), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale presso il Palazzo Viminale - 00184 Roma (RM), C.F. 97149560589, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139), nei termini di cui in motivazione;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce il Ministero dell’interno (Questura di Livorno), per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139), come sopra descritto;

c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 6 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

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Doc-Web
10037819
Data
06/06/24

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