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Parere su di una proposta di novella della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, recante “Politiche sociali nella provincia di Trento”, con particolare riferimento all’art. 15 (“Sistema informativo delle politiche sociali”) - 12 settembre 2024 [10061517]

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[doc. web n. 10061517]

Parere su di una proposta di novella della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, recante “Politiche sociali nella provincia di Trento”, con particolare riferimento all’art. 15 (“Sistema informativo delle politiche sociali”) - 12 settembre 2024

Registro dei provvedimenti
n. 537 del 12 settembre 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, paragrafo 1, lett. c);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, recante “Politiche sociali nella provincia di Trento”;

Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

La Provincia autonoma di Trento ha richiesto il parere del Garante su di una proposta di novella della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, recante “Politiche sociali nella provincia di Trento”, con particolare riferimento all’art. 15 (“Sistema informativo delle politiche sociali”).

La novella muove, secondo quanto si evince dagli atti trasmessi, dall’esigenza di supportare l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali attribuite alla Provincia dalla legge, attraverso canali e strumenti digitali che agevolino i flussi informativi funzionali ai relativi procedimenti amministrativi.

RILEVATO

La norma disciplina, in particolare, le modalità di funzionamento, alimentazione e consultazione, nonché le finalità del sistema informativo delle politiche sociali di cui alla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, volto a garantire un’efficace attività di progettazione programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi operati, a vario titolo, dai soggetti (pubblici e privati) coinvolti nel sistema.

La novella prevede l’utilizzo del sistema informativo delle politiche sociali per lo svolgimento delle attività di competenza della Provincia e degli enti locali. Si demanda, invece, a un regolamento la definizione, in particolare, delle modalità di raccordo tra il sistema informativo in questione e quelli dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e di altri enti pubblici; dei dati personali, compresi quelli appartenenti a particolari categorie e quelli relativi a condanne penali e reati, indispensabili al raggiungimento delle finalità attribuite, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-sexies del Codice; delle modalità per il trattamento dei dati, delle operazioni eseguibili e delle misure di sicurezza adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche in relazione all'esito della preventiva valutazione d'impatto, nonché di ogni altro elemento necessario al funzionamento del sistema informativo (commi 1 e 2).

Il comma 3 legittima, inoltre, la Provincia a disporre che le aziende pubbliche di servizi alla persona, gli enti del terzo settore e gli altri soggetti privati (non a scopo di lucro) aventi finalità coerenti con gli obiettivi della legge e che erogano servizi socio-assistenziali comunichino i dati alla Provincia stessa e agli enti locali in relazione alle attività di rispettiva competenza, anche ai fini della rendicontazione di tali attività, secondo le modalità previste dal citato regolamento.

Si legittimano, inoltre, tali soggetti alla consultazione del sistema informativo e all’acquisizione dei dati, anche in forma di cooperazione applicativa, se necessario per l’erogazione del servizio svolto per conto della Provincia o dell’ente locale, con le modalità previste dal suddetto regolamento provinciale.

Secondo quanto riportato nella corrispondente relazione illustrativa, la proposta di modifica si renderebbe opportuna per precisare i ruoli e i contenuti dei trattamenti svolti dai soggetti a vario titolo coinvolti nell’ambito del sistema informativo delle politiche sociali, demandando più propriamente a un atto di natura regolamentare la definizione dei dati e dei trattamenti attualmente oggetto di un mero atto amministrativo generale, quale la deliberazione della Giunta provinciale.

RITENUTO

L’articolo interessato dall’odierna proposta di modifica si inserisce in un contesto normativo volto a disciplinare, tra l’altro, il sistema informativo delle politiche sociali per la provincia autonoma di Trento, con particolare riferimento alle attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

Come evidenziato nell’articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 2007, concorre alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali una molteplicità di soggetti (pubblici e privati) chiamati a partecipare, ciascuno per quanto di competenza e secondo le proprie specificità, all’attuazione degli obiettivi ivi sanciti.

Secondo l’articolo 8 della medesima legge, “le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica sono esercitate dai comuni”, mentre spettano alla Provincia le funzioni di “programmazione […] indirizzo e coordinamento”, anche dei rapporti con le Regioni, la Provincia autonoma di Bolzano, gli organi centrali dello Stato, le altre amministrazioni nazionali o internazionali, “l'organizzazione e il coordinamento del sistema informativo delle politiche sociali”, nonché “altre attività di diretta competenza della Provincia da esercitare in forma unitaria a livello provinciale”. L’art. 16 della stessa legge, inoltre, affida la competenza della presa in carico degli utenti agli enti locali e ai rispettivi servizi sociali.

Il complesso degli interventi in materia di politiche sociali, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, appare dunque distribuito su più soggetti (Provincia; enti locali; soggetti no profit; aziende pubbliche di servizi alla persona), che partecipano e contribuiscono, a vario titolo e secondo modalità diversificate, alla realizzazione di un sistema integrato di assistenza sociale e alla promozione e diffusione della cultura della solidarietà (art. 3, c. 3, della legge provinciale n. 13 del 2007).

In tale contesto, l’articolo 15 della suddetta legge, nella versione attualmente vigente, si limita a demandare a un atto amministrativo generale (deliberazione della Giunta provinciale) la definizione dell’organizzazione del sistema informativo delle politiche sociali, con particolare riferimento a: i livelli di informazioni e dati; le modalità di partecipazione degli enti locali; le modalità di adempimento degli obblighi informativi da parte dei soggetti autorizzati e accreditati; le modalità di raccordo con altri sistemi informativi; i protocolli per l'acquisizione e lo scambio di dati con gli ulteriori soggetti che concorrono al sistema sociale integrato.

La modifica proposta mira invece a disciplinare, in forma più articolata, le modalità di funzionamento, alimentazione e consultazione, nonché le finalità del sistema informativo delle politiche sociali, rinviando a un atto di natura regolamentare (dunque elevando la fonte della regolazione attuativa) l’individuazione di taluni aspetti di dettaglio relativi al trattamento (dati personali utilizzabili; modalità di utilizzo; operazioni eseguibili e misure di sicurezza adottabili; modalità di raccordo con altri sistemi informativi pubblici; ulteriori elementi necessari al funzionamento del sistema) e delimitando, in maniera più puntuale, il novero dei soggetti (privati) accreditati all’utilizzo dell’archivio e alla comunicazione delle informazioni.

La novella proposta, in quanto volta a meglio definire taluni aspetti di protezione dei dati relativi all’organizzazione e al funzionamento del sistema informativo delle politiche sociali, muove da un’esigenza certamente condivisibile. Essa necessita tuttavia, proprio per realizzare compiutamente tale obiettivo, di talune modifiche o integrazioni, di seguito riportate, molte delle quali possono essere demandate al regolamento di esecuzione, estendendone conseguentemente l’ambito di intervento.

In tale prospettiva, il regolamento -sul quale deve essere previsto il parere del Garante- dovrebbe:

- indicare il titolare del trattamento realizzato mediante il sistema informativo delle politiche sociali e i ruoli assunti nel trattamento da tutti i soggetti abilitati (Provincia, enti locali, aziende pubbliche di servizi alla persona; enti del terzo settore; altri soggetti privati non a scopo di lucro) a operarvi per l’erogazione dei servizi di tipo sociale (propri o delegati), nonché dei titolari di altre banche dati interconnesse con il sistema informativo;

- disciplinare le procedure di accesso selettivo ai dati in base alle finalità perseguite dai vari utenti (es., finalità di indirizzo, programmazione, coordinamento, etc.) e le categorie di dati personali per le quali si rende necessario l’accesso da parte di ciascuno dei soggetti pubblici e privati legittimati all’accesso in relazione alle specifiche finalità perseguite;

- individuare le misure a tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell’interessato, in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento;

- indicare i tempi di conservazione dei dati personali nell’ambito del sistema informativo in relazione alle specifiche finalità perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento) e

- normare le modalità di informazione degli interessati circa i trattamenti effettuati nell’ambito del sistema informativo, nel rispetto del principio e degli obblighi di trasparenza (artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 13 e 14 del Regolamento).

Ulteriori modifiche sono poi necessarie rispetto al trattamento dei dati appartenenti a categorie particolari e relativi a condanne penali e reati, sotteso al funzionamento del sistema informativo delle politiche sociali.

La novella prevede infatti che tali dati, se indispensabili al raggiungimento delle finalità di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi di politica sociale, siano individuati con il regolamento di esecuzione su citato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-sexies del Codice.

Tale richiamo normativo non è esaustivo, dal momento che la disciplina del trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari comprende anche, come fonte interna, l’articolo 2-septies del Codice, mentre quella dei dati relativi a condanne penali e a reati è prevista dall’articolo 2-octies.

Tali norme devono dunque essere richiamate come parametri di conformità, anche ai fini di cui all’art. 117, c.1, lett. l), della Costituzione.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sulla norma proposta con le seguenti condizioni, relative all’esigenza di integrare l’articolo prevedendo:

a) l’acquisizione del parere del Garante sullo schema di regolamento di esecuzione previsto al comma 2, il cui ambito di intervento deve essere esteso come indicato nel “Ritenuto”;

b) il richiamo espresso, nel primo periodo del comma 2, agli articoli 2-septies e 2-octies del Codice in relazione al trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari e, rispettivamente, dei dati relativi a condanne penali e a reati.

Roma, 12 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei