Provvedimento del 13 marzo 2025 [10120517]
Provvedimento del 13 marzo 2025 [10120517]
[doc. web n. 10120517]
Provvedimento del 13 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 157 del 13 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA
Con la segnalazione pervenuta all’Autorità il 7 aprile 2023, il signor XX ha lamentato la ricezione di una chiamata indesiderata da parte di IV Casa Firenze Sud di Benedetti Francesco & C. S.a.s. (di seguito «IV Casa» e «Società») che, in riscontro alla richiesta formulata via e-mail dall’interessato in data 5 aprile 2023, ha rappresentato di aver acquisito i dati di contatto da Realmaps S.r.l.. (di seguito anche «Realmaps» e «fornitore»). Tale fornitore è stato oggetto di una separata istruttoria, condotta ad aprile 2024, che ha consentito di appurare diverse criticità nell’ambito dei trattamenti dei dati personali destinati alle Agenzie immobiliari per finalità di marketing (provvedimento n. 11 del 16 gennaio 2025, in corso di pubblicazione).
Considerato, da quanto emerso in atti, che IV Casa è ricompresa tra le Agenzie immobiliari alle quali Realmaps avrebbe fornito i dati per fini promozionali, il 14 maggio 2024 l’Ufficio ha formulato una richiesta di informazioni (rif. prot. n. 58406/24), ai sensi dell’art. 157 del Codice, volta principalmente a chiarire i rapporti con il citato fornitore e a conoscere gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali che la Società ha posto in essere in merito alle liste acquisite, con particolare riferimento: - alla verifica di un originario consenso informato che ne autorizzasse l’utilizzo per scopi commerciali; - all’informativa resa nel corso delle telefonate nonché allo script di chiamata utilizzato; - al riscontro nel Registro Pubblico delle Opposizioni delle utenze contattate; - alla gestione delle istanze di opposizione avanzate dagli interessati.
Con comunicazione del 30 maggio 2024, la Società ha fornito riscontro alla citata richiesta dell’Ufficio, rappresentando di non svolgere attività di telemarketing e di effettuare i contatti telefonici al solo fine di ottenere informazioni o conferma della volontà di potenziali clienti di vendere immobili di proprietà; circostanza, questa, ricorsa anche nel caso in esame. Quindi, “non trattandosi di attività di telemarketing”, la Società ha sostenuto di non utilizzare uno specifico script di chiamata ma di comunicare, nel corso delle telefonate, il motivo del contatto.
Inoltre, IV Casa ha dichiarato di utilizzare, per la propria attività di ricerca di potenziali clienti, “un software gestionale gestito da […] XX, anch’esse società di mediazione immobiliare, la quale ha rapporti diretti con […] Realmaps. La corretta acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali – ha aggiunto – è garantita da Realmaps in fase contrattuale e, su richiesta, la stessa fornisce la relativa documentazione […]”. Nel caso di specie, IV Casa - non avendo ottenuto la citata documentazione - a seguito della comunicazione del Garante, ha rivolto a Realmaps un sollecito di pronta risposta; in data 29 maggio 2024, Realmaps ha rappresentato di non aver ancora ricevuto dal list provider la citata documentazione comprovante il consenso del segnalante.
2. LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI
Con nota del 13 giugno 2024 (prot. n. 0071990/24) è stato comunicato alla Società l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, per l’adozione di eventuali provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, riconoscendo in capo a IV Casa la responsabilità per la presunta violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento:
- artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7, 14 del Regolamento e art. 130, commi 3 e 3 bis, del Codice per non aver verificato, né documentato, i presupposti di liceità dei dati acquisiti dal fornitore (informativa e consenso) e per non aver effettuato il riscontro nel Registro Pubblico delle Opposizioni delle utenze contattate;
- artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento per non aver fornito agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali dal momento che la Società ha dichiarato di non utilizzare uno script di chiamata per i contatti promozionali;
- artt. 12 e 15 del Regolamento in quanto il riscontro alle richieste degli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali è subordinato al necessario confronto con Realmaps che detiene tali informazioni, determinando un potenziale ritardo nell’evasione delle citate istanze e una non completa soddisfazione da parte del richiedente;
- artt. 5, par. 2, 24 e 25 del Regolamento per non aver comprovato gli adempimenti effettuati in materia di protezione dei dati personali.
3. VALUTAZIONI DI ORDINE GIURIDICO DELL’AUTORITÀ
La Società non ha presentato memorie difensive, né ha chiesto di essere ascoltata dall’Autorità. In base ai profili fattuali sopra evidenziati e alle affermazioni rese da IV Casa in sede di riscontro, di cui il dichiarante risponde ai sensi dell’art. 168 Codice, si ritiene di confermare le violazioni rilevate nell’atto di contestazione.
In primo luogo si ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società nel riscontro del 30 maggio 2024, la telefonata effettuata sull’utenza del segnalante abbia una finalità inequivocabilmente promozionale essendo volta a proporre il servizio di intermediazione immobiliare offerto da IV Casa a potenziali venditori (nel caso di specie il signor XX) e ad eventuali acquirenti. La fattispecie descritta, quindi, correlata ad un’attività di procacciamento di nuovi clienti mediante il mezzo telefonico, può chiaramente essere annoverata tra i trattamenti disciplinati dall’art. 130 del Codice e aventi finalità non soltanto di “invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta” ma anche di “compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali”, come nel caso di cui alla segnalazione in parola. La citata normativa, nella formulazione testé riportata, di fatto ha equiparato le comunicazioni promozionali alle ricerche di mercato in quanto entrambe hanno una finalità propriamente commerciale e di vantaggio, soprattutto in termini economici, per il committente.
Ciò doverosamente chiarito, la Società ha rappresentato di svolgere l’attività di ricerca di clienti avvalendosi di un “software gestionale”, di proprietà di un soggetto giuridico diverso – XX – che intratterrebbe direttamente i rapporti con Realmaps. Da una verifica nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, è emerso che entrambe le società (IV Casa e XX) facciano riferimento allo stesso amministratore delegato; circostanza, questa, che potrebbe spiegare la condivisione della banca dati da parte delle due citate società, peraltro in assenza di un accordo tra le parti che regolasse il trattamento dei dati e le connesse finalità. Ne consegue che, in ogni caso, IV Casa ha effettuato operazioni di trattamento (quali l’estrazione, la consultazione, l’uso, e la cancellazione dei dati, ai sensi dell’art. 4, punto 2, del Regolamento) finalizzate allo sfruttamento commerciale della banca dati attraverso la veicolazione di messaggi promozionali dei propri servizi e prodotti. Pertanto, relativamente alla descritta banca dati, la Società ha dimostrato di ricoprire il ruolo di contitolare, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento, avendo determinato congiuntamente a XX, le finalità (promozionali) del trattamento. In base al menzionato art. 26 del Regolamento “Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento […]”.
Nel merito dell’attività promozionale lamentata nella segnalazione, la Società è da ritenersi titolare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, avendo in concreto determinato lo scopo per cui è stato posto in essere il trattamento (promozione dei propri servizi) e il canale telefonico utilizzato a tal fine. La qualificazione di titolare è risultata confermata non soltanto dalle assicurazioni di avvenuta cancellazione dei dati che la Società ha fornito all’interessato nel riscontro del 7 aprile 2023 ma anche dalla richiesta formulata da IV Casa nei confronti di Realmaps, dopo l’intervento del Garante, tesa a ottenere la documentazione dell’asserito consenso prestato dal segnalante. Tale richiesta, diretta a Realmaps, smentirebbe l’esclusività del rapporto tra quest’ultima e XX. e rivelerebbe un accordo commerciale, peraltro non formalizzato in un contratto, tra la stessa Realmaps con IV Casa.
Da quanto prodotto in atti, non risulta che IV Casa, titolare del trattamento, abbia fornito documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di liceità delle anagrafiche acquisite da Realmaps in ragione delle garanzie offerte da quest’ultima in sede contrattuale a XX. Infatti, sulla base di tali garanzie, peraltro non fornite a IV Casa bensì esclusivamente a XX., non vi sarebbe stata, secondo la Società, la necessità di esercitare un potere di controllo sulle liste acquisite e sulla liceità dei contatti ceduti in quanto asseritamente “consensati”.
In particolare, la Società non ha verificato, e quindi comprovato, il rilascio agli interessati dell’informativa da parte dell’originario titolare che avrebbe acquisito i dati, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento; analogamente non è stato provato l’eventuale asserito consenso alla comunicazione a terzi (fra cui IV Casa) per finalità di marketing che gli interessati avrebbero rilasciato né, quindi, è stato verificato se tale autorizzazione rispettasse i requisiti di libertà e specificità (di cui all’art. 4, punto 11, del Regolamento), con inevitabili ricadute sulla legittimità anche dell’attività promozionale della Società.
Dal momento, quindi, che non è stata comprovata l’acquisizione di un preventivo consenso libero e specifico al marketing, il trattamento in parola risulta essere stato effettuato in assenza dei presupposti di legittimità dell’attività promozionale. In definitiva, il trattamento descritto ha dato luogo all’effettuazione di comunicazioni promozionali senza il consenso informato degli interessati dal momento che la Società non ha prodotto riscontri probatori atti a documentarne l’acquisizione.
Pertanto, deve ritenersi integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7, 14 del Regolamento e dell’art. 130 del Codice, non solo in relazione al caso di cui alla segnalazione, ma nel complesso dei trattamenti svolti da IV Casa e relativi alle anagrafiche acquisite da Realmaps.
Deve rilevarsi, inoltre, che la Società non risulta aver fornito agli interessati, destinatari delle comunicazioni promozionali di cui sopra, la necessaria informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento con la quale far conoscere gli aspetti più rilevanti del trattamento dei dati personali (natura, origine dei dati, base giuridica) e dei diritti di cui agli artt. 15 – 22 del medesimo Regolamento. Infatti, IV Casa ha sostenuto di non utilizzare uno script di chiamata limitandosi a comunicare, nel corso delle telefonate, il motivo del contatto. Si ritiene pertanto integrata la violazione dell’art. 13 del Regolamento nonché dei principi di liceità e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento.
A ciò si aggiunge la violazione dell’art. 130, commi 3 e 3 bis, del Codice in relazione all’art. 1, comma 12, della legge n. 5/2018, con riferimento allo svolgimento, da parte della Società, di attività di telemarketing senza aver consultato il Registro delle opposizioni a cadenza mensile o comunque prima di ogni campagna promozionale. In assenza di riscontri sul punto da parte della Società, deve rilevarsi che, attesa la finalità promozionale sopra evidenziata e il canale telefonico con il quale le comunicazioni agli interessati sono veicolate, la verifica nel Registro deve considerarsi quale pre-condizione per poter svolgere correttamente attività di telemarketing e la mancata consultazione non può che determinare l’impossibilità di avviare qualsivoglia campagna promozionale per la quale è previsto l’utilizzo del mezzo telefonico.
Con riferimento alle ulteriori richieste avanzate dall’Ufficio in merito ai trattamenti posti in essere dalla Società, IV Casa si è limitata a rappresentare di aver interpellato da subito Realmaps per evadere l’istanza dell’interessato in ordine al consenso e di aver sollecitato una risposta dopo la comunicazione del Garante. Tale impostazione, nella ricostruzione fatta dalla Società, sposterebbe la responsabilità esclusivamente in capo a Realmaps e, soprattutto, solleverebbe IV Casa da qualsiasi obbligo informativo e di controllo sui trattamenti effettuati nel suo interesse, abdicando interamente al ruolo di titolare. In altri termini, il riscontro all’interessato passa per il tramite delle interlocuzioni con Realmaps, determinando una notevole distrazione di tempo e un potenziale ritardo nell’evasione di quanto richiesto. Sarebbe invece spettato a IV Casa, in qualità di titolare del trattamento, dare seguito alle istanze degli interessati, dimostrando di esercitare il pieno controllo sui trattamenti realizzati nel suo interesse.
Pertanto, per un’evasione tempestiva “e senza ingiustificato ritardo” delle richieste degli interessati (ex art. 12, par. 3, del Regolamento) non appare funzionale la procedura posta in essere dalla Società che non consente una gestione adeguata delle istanze di esercizio dei diritti, integrando la violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento.
I trattamenti sopra descritti restituiscono un quadro di non adeguato controllo e di inosservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali. La Società non ha fornito elementi atti a comprovare la liceità del trattamento, con particolare riguardo agli adempimenti dell’informativa e del consenso. In mancanza di adeguati controlli sull’intera filiera del trattamento (dalla raccolta alla realizzazione della campagna promozionale) l’attività di marketing si pone in violazione degli artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento, che inquadrano le competenze del titolare in un’ottica di necessaria valorizzazione del principio di responsabilizzazione (accountability) finalizzata a comprovare gli adempimenti effettuati in materia di protezione dei dati personali, anche tenuto conto del principio di privacy by design (art. 25 del Regolamento).
Si deve precisare che già con la vigenza della precedente normativa statale, ma a maggior ragione oggi con l’introduzione dei sopra richiamati principi nel contesto della normativa euro unitaria, in nessun modo la previsione di una clausola contrattuale di manleva può esonerare il titolare dal porre in essere le necessarie attività al fine di comprovare che i trattamenti siano stati effettuati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza da cui discendono le disposizioni in tema di base giuridica e informativa.
4. CONCLUSIONI
Alla luce delle argomentazioni di cui al punto 3 del presente provvedimento, si ritengono confermate le violazioni contestate e si rende necessario:
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, vietare ogni ulteriore trattamento con finalità promozionale e commerciale effettuato mediante liste acquisite da Realmaps per le quali la Società non disponga di un consenso libero, specifico ed informato degli interessati (artt. 6 e 7 del Regolamento, nonché 130 del Codice);
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiungere di provvedere senza ritardo alla cancellazione di detti dati, fatti salvi quelli che sia necessario conservare per l’adempimento di un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria nonché per ogni altra finalità che non richieda un consenso informato, libero, specifico, documentato e inequivocabile dell’interessato;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere alla Società, qualora intenda in futuro indirizzare l’attività promozionale verso utenze telefoniche fornite da soggetti terzi, di adottare idonee procedure volte a verificare costantemente, anche mediante adeguati controlli a campione, che i dati personali siano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia (acquisizione preventiva di un consenso libero, specifico, inequivocabile, documentato, oltre che informato, degli interessati per l’invio di comunicazioni commerciali) (artt. 6, 7 e 14 del Regolamento);
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere, ai fini dell’obbligo informativo di cui all’art. 13 del Regolamento, di fornire agli interessati tutte le informazioni ivi previste;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiungere a IV Casa di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di soddisfare, senza ingiustificato ritardo, le relative istanze, compreso il diritto di opposizione che può essere avanzato “in qualsiasi momento” dall’interessato.
Infine, con riguardo ai trattamenti già realizzati e in considerazione delle violazioni sopra accertate, si ritiene sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento.
5. ORDINANZA INGIUNZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
In base a quanto sopra rappresentato, risultano violate varie disposizioni del Regolamento e del Codice in relazione a trattamenti collegati effettuati da IV Casa, per cui occorre applicare l’art. 83, par. 3, del Regolamento, in base al quale, se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del Regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave con conseguente applicazione della sola sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
Ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa il citato art. 83, par. 5, nel fissare il massimo edittale nella somma di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove superiore, specifica le modalità di quantificazione della predetta sanzione che deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1, del Regolamento), individuando, a tal fine, una serie di elementi, elencati al par. 2, da valutare all’atto di quantificarne il relativo importo.
Quali circostanze da prendere in considerazione, nel caso di specie, devono essere considerati, sotto il profilo delle aggravanti:
1. la gravità delle violazioni rilevate, con particolare riferimento alla negligente assenza di verifiche a campione delle numerazioni da contattare acquisite dal fornitore, alla non adeguata gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati, nonché alla carenza dell’informativa in occasione delle telefonate promozionali (art. 83, par. 2, lett. a del Regolamento);
2. il carattere negligente della condotta, dal momento che le norme a protezione dei dati personali sono state ignorate dal titolare fino all’intervento del Garante (art. 83, par. 2, lett. b del Regolamento);
3. la difformità della condotta della Società rispetto alla consistente attività provvedimentale dell’Autorità in materia di marketing, con particolare riferimento agli adempimenti dell’informativa e del consenso (art. 83, par. 2, lett. k del Regolamento);
4. la non adeguata cooperazione con l’Autorità di controllo dal momento che la Società non ha prodotto memorie difensive che potessero consentire una valutazione completa dei trattamenti contestati (art. 83, par. 2, lett. f del Regolamento).
Quali elementi attenuanti, si ritiene di poter tener conto:
1. dell’assenza di precedenti procedimenti avviati a carico della Società (art. 83, par. 2, lett. e del Regolamento);
2. della natura dei dati trattati, consistenti in dati comuni anagrafici e di contatto (art. 83, par. 2, lett. g del Regolamento).
In una complessiva ottica di necessario bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa, occorre valutare prudentemente i suindicati criteri, anche al fine di limitare l’impatto economico della sanzione.
Pertanto si ritiene che - in base al complesso degli elementi sopra indicati - debba applicarsi a IV Casa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) pari allo 0,05% della sanzione edittale massima di 20 milioni di euro.
Nel caso in argomento si ritiene che debba applicarsi, altresì, la sanzione accessoria della pubblicazione nel sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
In attuazione dei principi di cui all’art. 83 del Regolamento, l’irrogazione di tale sanzione accessoria appare proporzionata in relazione alla gravità e al particolare disvalore delle condotte oggetto di censura, con specifico riferimento all’assenza di adeguati controlli sulle liste acquisite da terzi e sui connessi adempimenti dell’informativa e del consenso degli interessati al trattamento dei dati per scopi promozionali. Ciò indipendentemente degli effettivi contatti realizzati (di cui peraltro non è stato comunicato il numero), in quanto anche solo la raccolta dei dati testè descritta, ancorchè non utilizzabili, costituisce un trattamento effettuato in violazione della normativa in materia di protezione dei dati, da cui consegue una valutazione di significativo disvalore della condotta medesima.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto del trattamento è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione delle violazioni qui rilevate nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione effettuato da IV Casa Firenze Sud di Benedetti Francesco & C. S.a.s., con sede in Via Francesco De Sanctis 32/34, 50136 Firenze (FI), P.IVA 06832860487; di conseguenza:
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, vieta ogni ulteriore trattamento con finalità promozionale e commerciale effettuato mediante le liste acquisite da Realmaps per le quali la Società non disponga di un consenso libero, specifico ed informato degli interessati (artt. 6 e 7 del Regolamento, nonché 130 del Codice);
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge di provvedere senza ritardo alla cancellazione di detti dati, fatti salvi quelli che sia necessario conservare per l’adempimento di un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria nonché per ogni altra finalità che non richieda un consenso informato, libero, specifico, documentato e inequivocabile dell’interessato;
c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge alla Società, qualora intenda in futuro indirizzare l’attività promozionale verso utenze telefoniche fornite da soggetti terzi, di adottare idonee procedure volte a verificare costantemente, anche mediante adeguati controlli a campione, che i dati personali siano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia (acquisizione preventiva di un consenso libero, specifico, inequivocabile, documentato, oltre che informato, degli interessati per l’invio di comunicazioni commerciali) (artt. 6, 7 e 14 del Regolamento);
d) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge, ai fini dell’obbligo informativo di cui all’art. 13 del Regolamento, di fornire agli interessati tutte le informazioni ivi previste;
e) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di soddisfare, senza ingiustificato ritardo, le relative istanze, compreso il diritto di opposizione che può essere avanzato “in qualsiasi momento” dall’interessato;
f) ai sensi dell’art. 157 del Codice, ingiunge a IV Casa di comunicare all’Autorità, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alla misura imposta; l’eventuale mancato adempimento a quanto disposto nel presente punto può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
ORDINA
ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, a IV Casa Firenze Sud di Benedetti Francesco & C. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila,00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata.
INGIUNGE
alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila,00), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981;
DISPONE
a) ai sensi degli artt. 154-bis del Codice e 37 del Regolamento n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento nonché, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione della presente ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;
b) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati personali, o, in alternativa, al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
Scheda
10120517
13/03/25
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