g-docweb-display Portlet

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di modifica del decreto del MEF 19 ottobre 2020, che disciplina le modalità tecniche per l’accesso ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie delle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall’Agenzia delle entrate per il controllo formale - 21 maggio 2025 [10141339]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 10141339]

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di modifica del decreto del MEF 19 ottobre 2020, che disciplina le modalità tecniche per l’accesso ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie delle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall’Agenzia delle entrate per il controllo formale - 21 maggio 2025

Registro dei provvedimenti
n. 285 del 21 maggio 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, e, in particolare, l’art. 3, comma 3, ai sensi del quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le farmacie, e altri soggetti, tra cui le strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito, Sistema TS) i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

VISTO, altresì, l’art. 3, comma 4, del citato d.lgs. n. 175/2014, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

VISTO il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e, in particolare, l’art. 36-ter il quale dispone che gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta;

VISTI i limiti ai poteri di controllo di cui all’art. 5 del citato d.lgs. n. 175/2014, apportate dall’art. 5-ter del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, e dall’art. 6 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, in base ai quali l’Agenzia delle entrate può chiedere al contribuente di esibire, ai fini del citato controllo, solo i documenti relativi alle spese sanitarie integrate o modificate rispetto al dato precompilato, anche al caso di presentazione con modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 luglio 2015, attuativo del citato art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, il quale, all’art. 5-quater, comma 2, dispone che, per le sole finalità di controllo di cui al citato art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, in conformità con quanto previsto dall’Agenzia delle entrate con proprio provvedimento, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate mediante la compilazione semplificata di cui all’art. 5-bis del medesimo decreto ministeriale;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020 di adeguamento del tracciato del Sistema TS ai fini della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, su cui il Garante ha reso parere favorevole con il provvedimento n. 132 del 9 luglio 2020 (doc. web n. 9441223);

VISTA la nota del 14 aprile 2025, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adeguare il citato decreto del 19 ottobre 2020 alle predette modifiche normative, ha richiesto il parere del Garante sul conseguente schema di decreto di modifica anche del relativo Allegato B (“Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS”), per disciplinare le modalità tecniche per l’accesso da parte dell’Agenzia delle entrate ai dati di dettaglio per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973;

RILEVATO, in particolare, che lo schema in esame è volto a introdurre il comma 4-bis all’art. 4 del predetto decreto, che prevede che “a partire dall’anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall’Agenzia delle entrate per il controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto dai punti 2.1.5 e 5.1.5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n.  del gg mm 2025, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia delle entrate, incardinati nell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo, le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono esclusi dalla consultazione i dati per i quali è stata manifestata l’opposizione di cui all’articolo 3 del presente decreto”;

RILEVATO, altresì, che la nuova versione dell’allegato B allo schema in esame prevede, in particolare, che:

il Sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate un servizio di consultazione dei dati di spesa sanitaria e veterinaria acquisiti dal Sistema TS su invio degli erogatori, nonché un servizio di consultazione dei dati di spesa sanitaria e veterinaria, risultanti a fronte di rettifica o integrazione da parte del contribuente nell’ambito della compilazione semplificata, tenendo traccia dell’utente dell’Agenzia delle entrate autenticato e autorizzato dall’applicativo dedicato ai controlli formali (par. 4.4);

i file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione sono conservati per un periodo di 5 anni (par. 6);

VISTO lo schema di provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, citato dallo schema di decreto in esame, su cui il Garante ha reso parere favorevole con il provvedimento n. 62 del 13 febbraio 2025 (doc. web n. 10112254), il quale disciplina il trattamento dei dati personali in tale ambito, prevedendo che, nel caso di modifiche delle spese sanitarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale o da un intermediario, il Sistema TS renda disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati delle attività di controllo formale, l’elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, per le finalità di controllo di cui all’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973;

CONSIDERATO, in particolare, che, a seguito delle interlocuzioni informali intercorse con l’Ufficio, lo schema di decreto in esame è stato integrato esplicitando l’esclusione, dai dati messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali il contribuente ha manifestato l’opposizione alla messa a disposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata;

RITENUTO che lo schema di decreto in esame, unitamente al relativo allegato B, lasci inalterato il quadro di garanzie già previsto in relazione ai trattamenti ivi disciplinati, essendo limitato a individuare le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati in conformità al Regolamento e al Codice, nell’accesso ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 da parte dell’Agenzia delle entrate;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto rappresentato, che non ci siano osservazioni da formulare sullo schema di decreto in esame;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale reggente ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di modifica del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020, che disciplina le modalità tecniche per l’accesso ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie delle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall’Agenzia delle entrate per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Catanzaro, 21 maggio 2025 

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni 

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi


Vedi anche (10)