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Provvedimento del 27 marzo 2025 [10148557]

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[doc. web n. 10148557]

Provvedimento del 27 marzo 2025

Registro dei provvedimenti
n. 179 del 27 marzo 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo del 18 dicembre 2023 con cui il sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali da parte di Imagoeconomica S.r.l. (di seguito anche “Società”), essendo venuto a conoscenza in data 5 dicembre 2023 della pubblicazione, nel sito internet XX(di seguito “Sito”) gestito dalla Società, di n. 7 ritratti fotografici raffiguranti la propria persona senza aver prestato alcun consenso alla pubblicazione e alla vendita di tali immagini da parte di Imagoeconomica S.r.l., lamentando altresì potenziali profili di non conformità del Sito, con particolare riguardo all’informativa sul trattamento dei dati personali resa agli interessati;

VISTA la nota del 4 aprile 2024 con cui Imagoeconomica S.r.l. ha fornito riscontro alla richiesta di osservazioni inviata il medesimo giorno da questo Ufficio esponendo che:

«Imagoeconomica è un’agenzia fotogiornalistica che fornisce ai suoi abbonati fotografie a supporto degli articoli che andranno a pubblicare, così come fanno l’Ansa, La Presse, Associated Press e tutte le altre agenzie presenti sul mercato»;

il titolare della Società è iscritto all’Ordine dei giornalisti di Roma;

le foto sono realizzate durante convegni pubblici ai quali la Società accede tramite accredito, specificando la natura del proprio lavoro;  

ove siano realizzate foto di personaggi ritratti in posa, questi ultimi sono informati al momento della richiesta in merito alla finalità degli scatti che verranno realizzati;

nel caso di specie, la natura stessa delle foto lascia intendere l’assenso da parte del reclamante;

le foto sono conservate su server protetto, accessibile soltanto tramite registrazione e rilascio di una password;

i dati personali trattati a corredo delle foto presenti sul database consentono ai propri abbonati (es. Corriere della Sera, Sole24Ore) la ricerca e la corretta identificazione dei soggetti d’interesse;

in data 4 aprile 2019, Imagoeconomica ha citato in giudizio la società XX – della quale il reclamante è titolare – «per l’utilizzo senza autorizzazione di n. 150 fotografie il cui copyright appartiene a Imagoeconomica» e che «la causa è attualmente in corso»;

VISTA la nota del 5 aprile 2024 con cui il reclamante, per il tramite del proprio difensore, nel replicare alle osservazioni di Imagoeconomica S.r.l., ha ribadito di non aver prestato alcun consenso affinché le fotografie che lo ritraggono possano essere esposte e vendute a terzi, rappresentando altresì che:

non ha ricevuto alcuna informazione, neppure in forma orale, circa il trattamento dei propri dati personali da parte della Società;

non è un personaggio noto al pubblico e le fotografie oggetto di reclamo sono state realizzate durante un evento privato, risultando dunque riservate agli altri soggetti presenti in sala o agli organizzatori di tale evento;

«il fatto che il soggetto ritratto sia in posa non vale ad escludere la necessità del consenso né quella di fornire allo stesso» le informazioni sul trattamento dei dati;

visti i pregressi rapporti giudiziari tra Imagoeconomica S.r.l. e il reclamante, è da escludere a maggior ragione che quest’ultimo possa aver autorizzato la Società a utilizzare e vendere i ritratti fotografici che lo raffigurano;

«anche nel caso di eventi pubblici la legge non autorizza la pubblicazione indiscriminata di foto di persone in primo piano senza l’esplicito consenso e senza aver fornito i dati di chi tratterà il ritratto fotografico» (cfr. Cass. civ., sez. I, 17217/21);

Imagoeconomica S.r.l. non agisce quale giornalista, ma opera sul mercato al fine di vendere le foto scattate a chiunque ne abbia interesse;  

la Società, infatti, «non ha pubblicato su un giornale le fotografie scattate ma le ha messe in vendita su una banca dati ad accesso riservato a totale insaputa dell’interessato in modo che chiunque potesse accedervi e comprarle»;

VISTA la nota del 22 maggio 2024 con cui Imagoeconomica S.r.l. ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni e chiarimenti aggiuntivi inviata da questo Ufficio in data 8 maggio 2024 esponendo che:

il reclamante è una persona nota e di rilievo, soprattutto nel contesto della “New Economy”, risultando protagonista di numerose interviste, commenti, dichiarazioni, articoli, partecipazioni a dibattiti pubblici e apparizioni televisive; circostanza che risulta facilmente osservabile anche dalle informazioni reperibili in rete in associazione al nominativo dello stesso;

le foto oggetto di contestazione sono state scattate durante due eventi pubblici aperti ai media;

tali fotografie – realizzate con l’assenso del reclamante dopo che i fotoreporter della Società si erano presentati, lo avevano informato sulle motivazioni alla base delle riprese e gli avevano chiesto la sua disponibilità – sono state scattate rispettivamente nel 2014 e nel 2017, ragione per cui, «ammesso e non concesso che la prima volta sia stato in qualche modo raggirato, si sia confuso, non abbia capito etc.», appare difficilmente ipotizzabile che l’interessato «si lasci raggirare etc. anche una seconda volta» a distanza di tre anni;

il reclamante non viene per la prima volta a conoscenza delle lamentate fotografie in data 5 dicembre 2023, essendo state queste ultime utilizzate e pubblicate dagli abbonati di Imagoeconomica S.r.l. già a partire dal maggio 2019;

gli utilizzi/download delle foto dell’interessato sono stati effettuati da parte di testate specializzate, come il quotidiano economico “Italia Oggi” e il settimanale “Economy”, che dello stesso reclamante pubblicano interviste e dichiarazioni;

il reclamante «sa perfettamente che un articolo che contiene una foto, una sua foto, è molto più impattante di uno che invece ne è privo ed è ben contento che Imagoeconomica abbia le sue foto, e le metta a disposizione dei suoi abbonati, tra cui testate e newsletter specializzate in economia», ragione per la quale l’interessato non si è rivolto subito all’Autorità né ha contattato i giornali al fine di vietare la diffusione delle lamentate immagini;

l’utilizzo di tali immagini da parte dei giornali – effettuato anche dopo che Imagoeconomica S.r.l. ha citato in giudizio ad aprile 2019 la società XX di cui il reclamante è titolare – risulterebbe «continua[re] a star bene [al reclamante] dal momento che continua a non promuovere nessuna azione a sua salvaguardia»;

non si comprende quali siano i pregressi con la Società a cui il reclamante fa riferimento per avvalorare l’assenza di un’autorizzazione da parte dello stesso all’utilizzo dei propri ritratti fotografici, atteso che la vicenda giudiziaria tra XX e Imagoeconomica S.r.l. ha avuto inizio nel 2019, mentre le foto oggetto di reclamo sono state scattate nel 2014 e 2017;

la base giuridica del trattamento dei dati da parte della Società è costituita dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore che, nel limitare il diritto del personaggio famoso a non essere ritratto al fine di salvaguardare il diritto della collettività ad essere informata, stabilisce che «si può liberamente pubblicare foto, senza il consenso dell’interessato, se questa è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio ricoperto, (…) quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico»;

le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, anche nel caso di persone note, vengono rese oralmente, così come avvenuto per il reclamante. In particolare, «ci si presenta come appartenenti dell’agenzia Fotogiornalistica Imagoeconomica, specificando che le foto serviranno a documentare l’evento in corso o a corredo di eventuali altri articoli che potranno essere pubblicati in seguito, più brevemente “per archivio”», successivamente viene fornito all’interessato il numero telefonico e l’indirizzo web del Sito che consente di registrarsi e accedere al database, per un limitato periodo di tempo, al fine di visionare il materiale fotografico realizzato e verificare la correttezza delle informazioni inserite;

quando si parla di personaggi pubblici «esiste un presente, ma anche un passato, e le due cose insieme rappresentano la loro storia, ci mostrano il personaggio attraverso gli anni» ragione per cui, cancellare oggi le foto del reclamante «significherebbe perdere parte della sua storia, sarebbe rendere inutile il lavoro di agenzie fotogiornalistiche come» Imagoeconomica S.r.l.;

i soggetti raffigurati nelle foto scattate dalla Società appartengono in massima parte al mondo dell’economia e della politica, in misura minore al mondo della cultura e religioso e, in numero assai ridotto, al mondo dello spettacolo e dello sport;

la Società è un’agenzia fotogiornalistica specializzata che non effettua alcun tipo di pubblicità;

il Sito «è utilizzato principalmente da addetti ai lavori, giornalisti soprattutto, i non abbonati possono visitarlo per un limitato numero di ore compilando un apposito form»;

VISTA la nota del 17 settembre 2024 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato a Imagoeconomica S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 13 e 14 del Regolamento;

VISTA la memoria trasmessa il 7 ottobre 2024 con la quale Imagoeconomca S.r.l., rappresentata dall’avv. XX, ha chiesto di essere audìta dall’Autorità e ha evidenziato che:

sulla pagina inziale del Sito risulta agevolmente rintracciabile l’informativa sulla privacy;

«il legittimo interesse perseguito dalla società, prevalente rispetto a quelli alla riservatezza [del reclamante], e che legittima la pubblicazione delle sue foto anche senza la prova del suo consenso (che comunque vi è stato), è lo svolgimento di una attività giornalistica di informazione per immagini»;

quale agenzia di stampa fotografica, l’attività di Imagoeconomica S.r.l. consiste nell’acquisire, attraverso i propri fotoreporter debitamente accreditati, «immagini e servizi fotografici atti ad informare, illustrare e documentare eventi ed iniziative rilevanti nel campo economico o politico»;

tali servizi sono resi disponibili ai giornali interessati – di regola giornali molto specializzati (es. Il Corriere della Sera, Il Sole24Ore, Class) stante la natura dell’informazione fotografica prodotta dalla Società – che possono decidere di corredare i pezzi scritti dai propri giornalisti utilizzando le foto presenti sul Sito, corrispondendo a Imagoeconomica S.r.l. il relativo compenso;

«questo è lo scopo commerciale della società, che da tali vendite trae i mezzi economici per svolgere la propria funzione informativa», parimenti a come avviene per qualunque editore, attraverso la vendita dei giornali e dei servizi delle agenzie di stampa;

è da ritenersi lavoro giornalistico l’opera del fotografo che realizza foto che sono impiegate a corredo di articoli e che sono tali da integrare e arricchire il testo scritto (cfr. Cass. lav., ord. n. 24439 dell’08/08/2022);

il reclamante è un personaggio di rilievo pubblico atteso che, oltre ad autodefinirsi in rete come uno dei massimi esperti in Italia di analisi e gestione della reputazione digitale, risulta essere stato «consulente digitale del Ministero della Salute, docente in master e corsi universitari; collabora con giornali (…), ed è autore di vari libri»;

le fotografie oggetto di doglianza, in alcun modo lesive della reputazione dell’interessato e che ritraggono quest’ultimo nella sua veste pubblica migliore, sono state realizzate in due occasioni pubbliche – il convegno “XX” del 2014 e un convengo sulla web reputation nel settore agroalimentare organizzato nel 2017 – in cui il reclamante ha partecipato in qualità di relatore assieme ad altri personaggi di rilievo;

l’attività di Imagoeconomica S.r.l. costituisce dunque un «legittimo e corretto esercizio del diritto di cronaca», dovendo conseguentemente beneficiare della particolare tutela prevista per l’attività giornalistica e di informazione (cfr. art. 85 del Regolamento, artt. 136 e ss. del Codice; Codice deontologico dei giornalisti);

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi in data 22 ottobre 2024 nel corso della quale Imagoeconomica S.r.l. ha ribadito le argomentazioni già esposte in sede di memorie difensive e, attraverso le parole del proprio rappresentante legale e dell’avv. XX, ha precisato che:

il reclamo presentato dal sig. XX «sembra avere più che altro un’impronta intimidatoria o di ripicca personale», apparendo strumentale in ragione delle pregresse vicende giudiziarie pendenti tra lo stesso e Imagoeconomica S.r.l.;

per visualizzare le fotografie presenti sul Sito è necessario avere un account di accesso che qualsiasi utente può crearsi in maniera automatica collegandosi al Sito e fornendo i propri dati (nome, cognome e indirizzo email); tale account ha una durata limitata (12 o 24 ore) e funzionalità ridotte (sola visualizzazione delle foto, senza possibilità di effettuare download), avendo il precipuo scopo di permettere all’utente di valutare se il materiale presente sul Sito sia effettivamente di interesse;

le suddette fotografie non possono essere scaricate e utilizzate liberamente dagli utenti, essendo a tal fine necessario prendere contatto con la Società e seguire l’iter previsto da quest’ultima per l’acquisizione delle immagini;

le fotografie realizzate da Imagoeconomica S.r.l. e presenti sul Sito sono rese disponibili, di regola, previa conclusione di un apposito abbonamento con la Società, mentre l’acquisizione di singole fotografie è consentita soltanto in casi residuali, qualora la persona ritratta manifesti un interesse ad acquistare le immagini;

la Società, prima di rendere disponibili le fotografie, «valuta il tipo di finalità e di utilizzo che l’utente richiedente intende fare dell’immagine»; ciò al fine di poter stimare il relativo prezzo di vendita nonché per ragioni di tutela della Società;   

allo stato attuale gli abbonati di Immagoeconomica S.r.l. sono, per lo più, testate ed editori specializzati – tra cui si annoverano le principali testate giornalistiche – che si occupano del mondo politico ed economico;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che il reclamo appare acquisire carattere di strumentalità, facendo seguito a un pregresso procedimento giudiziario pendente tra Imagoeconomica S.r.l. e la società XX – di cui il reclamante è titolare – per l’utilizzo abusivo da parte di quest’ultima di numerose fotografie tratte dall’archivio di Imagoeconomica S.r.l.  e, inoltre, avendo il reclamo ad oggetto talune immagini della cui esistenza l’interessato appare essere da tempo al corrente, risultando utilizzate, già a partire dal 2020, anche a corredo di articoli di cui la stessa società XX ha dato evidenza nel proprio sito internet, riportandoli all’interno della sezione “Rassegna stampa”;

CONSIDERATO d’altra parte che il reclamo presentato al Garante lamenta specifici aspetti riguardanti il trattamento di immagini raffiguranti il reclamante, in merito ai quali è richiesta una valutazione da parte dell’Autorità sotto il profilo del rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che la Società ha indicato che la riproduzione e l’esposizione delle fotografie oggetto di reclamo è realizzata ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (c.d. legge sul diritto d’autore);

CONSIDERATO che l’immagine di una persona, qualificandosi come dato personale, può risultare contestualmente assoggettata sia alla normativa sul diritto d’autore che a quella sulla protezione dei dati personali, richiedendo in tali casi che si operi in conformità a entrambe le discipline;

CONSIDERATO che la normativa in materia di protezione dei dati personali impone che ciascun trattamento di dati personali trovi fondamento su un’idonea base giuridica, al ricorrere di una delle condizioni previste dal Regolamento;

CONSIDERATO che, al riguardo, Imagoeconomica S.r.l. ha rappresentato che il trattamento e la pubblicazione delle fotografie realizzate dalla stessa si inseriscono nell’ambito di un’attività giornalistica e di informazione per immagini svolta dalla Società, costituendo espressione del diritto di cronaca;

CONSIDERATO che la circostanza per cui «una pubblicazione di dati a carattere pubblico sia connessa a uno scopo di lucro non esclude a priori che possa essere considerata come un’attività “esclusivamente a scopi giornalistici”» (cfr. CGUE sent. del 16 dicembre 2008, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 59);

CONSIDERATO inoltre che, come più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in mancanza di una esplicita definizione normativa la nozione di attività giornalistica è da intendersi svolta da colui che, con attività tipicamente anche se non esclusivamente intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, sent. n. 5794 del 13/03/2014; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 17723 del 29/08/2011; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 23625 del 22/11/2010; Cass. civ., sez. lav., sent.  n. 19681 del 11/09/2009; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 626 del 19/01/1993);

CONSIDERATO che il Regolamento (artt. 6 e 85) demanda agli Stati membri l’adozione di regole idonee a conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali e che il legislatore italiano ha provveduto in tal senso con gli artt. 136 e ss. del Codice nonché con le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attività giornalistica;

CONSIDERATO che le predette Regole deontologiche sono applicabili “ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica”;

CONSIDERATO che, pertanto, i trattamenti di dati personali rientranti nell’ambito di applicazione delle richiamate disposizioni europee e nazionali trovano la loro base giuridica nell’interesse pubblico come definito in tali disposizioni nei limiti e alle condizioni di cui alle disposizioni medesime nelle quali ha trovato una sintesi il bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che il trattamento di dati personali relativo alla raccolta di immagini in luoghi pubblici o aperti al pubblico allo scopo di documentare eventi anch’essi pubblici e fatti di cronaca quale quello generalmente svolto dalle agenzie fotografiche deve considerarsi rientrante nell’attività di libera espressione del pensiero e di informazione ogni qualvolta sia strumentale alla pubblicazione delle immagini medesime a scopo informativo, a corredo di articoli di cronaca o pubblicazioni analoghe;

RILEVATO, con riguardo al caso in esame, che:

le fotografie oggetto di reclamo sono state scattate nel corso di due eventi pubblici ai quali il reclamante ha partecipato nella veste di relatore e sono state conservate dalla società al solo fine di poter essere licenziate, a richiesta di organi di stampa o soggetti comunque interessati a usarle per finalità informative;

è ragionevole ritenere che il reclamante che nelle citate fotografie appare palesemente ritratto in posa sia stato preventivamente informato delle finalità della raccolta;

il reclamante, almeno limitatamente agli eventi nel corso dei quali sono state scattate le fotografie oggetto del reclamo e, più in generale, nel settore commerciale al quale tali eventi afferivano poteva legittimamente considerarsi un personaggio pubblico in quanto esperto di dominio e amministratore delegato di una società leader del settore;

la pubblicazione nel Sito delle fotografie contestate da parte della Società, agenzia fotogiornalistica specializzata, appare integrare gli estremi di un semplice catalogo – o, portfolio, come definito in gergo – strumentale alla commercializzazione dei diritti sulle stesse a licenziatari interessati a utilizzarle nell’esercizio di attività giornalistiche, informative o assimilabili;

la Società non sembra aver posto in essere nessun trattamento diverso o ulteriore delle fotografie del reclamante estraneo alle dedotte finalità informative;

in caso di messa a disposizione delle fotografie a testate e organi di informazione, questi ultimi agiscono da autonomi titolari del trattamento come, peraltro, ben noto al reclamante medesimo la cui società risulterebbe aver utilizzato, il materiale fotografico prodotto dalla Società;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, il trattamento posto in essere da Imagoeconomica S.r.l., agenzia fotogiornalistica specializzata, risulta riconducibile all’alveo della disciplina dettata per i trattamenti di dati personali effettuati per finalità giornalistiche e nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero (artt. 85 del Regolamento e 136 ss. del Codice);

RITENUTO, pertanto, per le ragioni suesposte, di dover archiviare il presente procedimento con riferimento alla contestata violazione dell’art. 6 del Regolamento;

RILEVATO che la “Informativa sulla Privacy & Cookie Policy” del Sito della Società – raggiungibile attraverso il banner che compare all’utente al momento dell’accesso – contiene informazioni sul solo trattamento dei dati personali riguardante gli utenti del Sito, ossia di coloro che interagiscono con lo stesso navigando in rete, e non fornisce invece alcuna informazione di dettaglio in merito al trattamento dei dati – quale quello oggetto di reclamo – relativo ai soggetti ritratti nelle immagini pubblicate e messe a disposizione all’interno del Sito;

RITENUTO al riguardo che il trattamento effettuato dalla Società non risulta conforme al principio di trasparenza – in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento – e di dover pertanto ingiungere a Imagoeconomica S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, di conformare il trattamento alle citate disposizioni fornendo all’interno del Sito le informazioni sul trattamento dei dati riguardante gli interessati ritratti nelle fotografie pubblicate nel Sito medesimo, anche attraverso l’integrazione della “Informativa sulla Privacy & Cookie Policy”;

CONSIDERATO altresì che:

l’attività della Società appare rivolgersi in larga parte ai media, ivi compresi diversi organi di informazione, potendo talvolta divenire in tale contesto come indirettamente strumentale alla finalità di informazione propria dei predetti organi e da questi ultimi autonomamente perseguita;

non sono emersi specifici pregiudizi subiti dal reclamante in ragione del trattamento contestato;

utilizzando l’indirizzo di contatto comunque riportato nella “Informativa sulla Privacy & Cookie Policy” del Sito, il reclamante ha avuto modo di rivolgersi alla Società per esporre le proprie doglianze, ricevendo altresì riscontro dalla stessa in merito alle richieste avanzate;

la Società non ha mai subito alcuna contestazione e non sono stati precedentemente predisposti provvedimenti nei confronti della stessa;

la valutazione d’insieme degli elementi descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO dunque, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, di dover ammonire Imagoeconomica S.r.l. per l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate;

RITENUTO che ricorrono inoltre i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara l’illiceità del trattamento effettuato da Imagoeconomica S.r.l. per violazione degli articoli 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento nei termini di cui in premessa e per l’effetto:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett.d), del Regolamento, ingiunge a Imagoeconomica S.r.l. di conformarsi agli artt.  5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento fornendo nel Sito le informazioni sul trattamento dei dati riguardante gli interessati ritratti nelle fotografie pubblicate nel medesimo Sito;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, dispone la misura dell’ammonimento nei confronti di Imagoeconomica S.r.l. per le violazioni accertate nel corso del presente procedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Imagoeconomica S.r.l., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, Imagoeconomica S.r.l., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento.

In relazione alla contestazione della violazione di cui all’art. 6 del Regolamento dispone, infine, l’archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in narrativa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione 

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei