Provvedimento del 4 giugno 2025 [10157866]
Provvedimento del 4 giugno 2025 [10157866]
[doc. web n. 10157866]
Provvedimento del 4 giugno 2025
Registro dei provvedimenti
n. 348 del 4 giugno 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101);
VISTO l’art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, il quale attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso» (c.d. “revenge porn”);
VISTO il medesimo art. 144-bis del Codice, il quale prevede che il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decida ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice;
VISTO l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1 (“Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali”), come introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, il quale attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto ad impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante;
VISTA la segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante con il n. XXX, con la quale la persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dal citato art. 144-bis del Codice e ha chiesto all’Autorità di intervenire presso la piattaforma Telegram dalla stessa indicata;
VISTA l’integrazione di immagini avvenuta a corredo della medesima segnalazione relativamente alla medesima piattaforma Telegram;
VISTA inoltre la segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante con il n. 78323/25 con cui il medesimo segnalante ha chiesto all’Autorità di intervenire anche presso la piattaforma Instagram dalla stessa indicata;
VISTE le determinazioni n. 186, 187 e 188 del 30 maggio 2025 con le quali, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione sopra richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto, in via d’urgenza, a:
- ingiungere a Telegram FZ-LLC e Facebook Italy S.r.l. e a Meta Platforms Ireland Limited l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale oggetto delle suindicate segnalazioni, trasmesso in formato hash;
- prescrivere alle medesime società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto di segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle relative piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all’Autorità;
VISTE le note del 30 maggio 2025 con le quali le predette determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
VISTA la documentazione in atti;
RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti nn. 186/2025, 187/25 e 188/25 adottati d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 30 maggio 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC e Facebook Italy S.r.l. e a Meta Platforms Ireland Limited.
Roma, 4 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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