Parere sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per...
Parere sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate" - 17 luglio 2025 [10168366]
[doc. web n. 10168366]
Parere sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate" - 17 luglio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 420 del 17 luglio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale reggente ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito, ARERA), con nota del 12 giugno 2025, ha trasmesso al Garante il documento per la consultazione n. 240/2025/R/rif, avente ad oggetto “Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti in attuazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”, con cui ha dato avvio al procedimento di adozione del provvedimento previsto dall’art. 4, comma 2, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, concernente la concessione di agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. bonus sociale rifiuti).
A seguito dello svolgimento della consultazione pubblica sul menzionato documento, nonché di serrate interlocuzioni con l’Ufficio del Garante, l’Autorità ha sottoposto al Garante, con nota del 3 luglio 2025, lo schema di deliberazione recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.M. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM, 55/2018/E/IDR e al TICO”, comprensivo di un allegato, al fine di acquisirne il parere di competenza, rappresentando contestualmente la necessità di “approvare il provvedimento finale, entro il termine del 30 luglio p.v. così da permettere a tutti i soggetti coinvolti di avere il tempo necessario per l’implementazione delle procedure da adottare per consentire il riconoscimento del bonus in coerenza con la tempistica disposta dalla normativa vigente per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva”.
Il quadro normativo
L’art. 57-bis del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 dicembre 2019, n. 157, tra le altre cose ha introdotto i cc.dd. bonus sociali, quali prestazioni sociali agevolate (nello specifico, agevolazioni tariffarie) che comportano, per le famiglie in stato di disagio economico-sociale, una compensazione delle spese nella fornitura di elettrica, gas e acqua, nonché nella fruizione del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani.
In particolare, le prestazioni denominate “bonus sociale elettrico”, “bonus sociale gas” e “bonus sociale idrico” sono stabilite dal comma 5 del menzionato art. 57-bis, che, per la sua attuazione, rinvia a provvedimenti dell’ARERA, in alcuni casi sentito il Garante. Al riguardo, l’ARERA ha adottato, nello specifico, le deliberazioni 63/2021/R/com e 223/2021/R/com, su cui il Garante ha espresso il proprio parere con provv. n. 279 del 17 dicembre 2020 (disponibile sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9510819).
Per quanto concerne, invece, il bonus sociale rifiuti, il comma 2 del menzionato art. 57-bis stabilisce che, “Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Sulla base di ciò, il 21 gennaio 2025 è stato adottato il citato d.P.C.M. 24/2025, recante “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”, il quale, in particolare, prevede che:
- “1. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. […] 3. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico” (art. 2, commi 1 e 3);
- “1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente. 2. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, […] secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2” (art. 3, commi 1-2);
- “1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2. […] 3. I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2” (art. 4, commi 1 e 3);
- “L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2” (art. 4, comma 4);
- “L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente decreto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni modificative e integrative” (art. 5, comma 2).
L’art. 4, comma 2, del d.P.C.M. 24/2015 stabilisce, infine, che “L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS”.
Lo schema di deliberazione
Lo schema di deliberazione sottoposto all’esame del Garante dispone l’approvazione del “Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)” (allegato A), nonché la modifica di precedenti deliberazioni della medesima Autorità in materia di bonus sociali.
In particolare, lo schema disciplina le modalità di comunicazione dei dati:
- dall’INPS all’ARERA, per il tramite del Sistema informativo integrato (SII, gestito da Acquirente Unico S.p.A.) (art. 4.1 all. A), ai fini dell’indicazione dei nuclei familiari con ISEE al di sotto delle soglie richieste;
- dall’ARERA, che si avvale del SII, agli enti erogatori (cioè Comuni ed enti territoriali dell’ambito), per il tramite del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte, gestito dall’ANCI) (artt. 4.3-4.4 all. A), ai fini dell’individuazione delle utenze agevolabili, della quantificazione e della corresponsione del bonus sociale rifiuti;
- dagli enti erogatori alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), anche per il tramite del SGAte (art. 16.1), nonché da CSEA agli enti erogatori (art. 17), ai fini delle attività di verifica, rendicontazione e compensazione degli importi riconosciuti.
I dati oggetto di trasmissione dall’INPS all’ARERA – in conformità a quanto già stabilito con la citata deliberazione 63/2021/R/com in relazione agli altri bonus sociali erogati – successivamente comunicati da quest’ultima Autorità agli enti erogatori, consistono in (art. 4.2 all. A): protocollo, data di presentazione e dati di scadenza della DSU; data di rilascio dell’attestazione ISEE e classe di agevolazione; codici di eventuali omissioni o difformità; indirizzo di abitazione del nucleo familiare; codici fiscali dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare; numero dei componenti minorenni del nucleo familiare; nome, cognome e codice fiscale del dichiarante.
Diverso è, invece, il flusso dei dati con riferimento agli utenti minorenni, in quanto, in questo caso, è previsto, al fine di minimizzare i dati scambiati e di ridurre i rischi per tali tipologie di interessati, che siano gli enti erogatori a comunicare all’INPS, tramite il SGAte, l’elenco dei codici fiscali dei propri utenti minorenni (limitatamente, quindi, a quelli diretti intestatari di un’utenza) e che, successivamente, l’INPS riscontri ciascun ente erogatore indicando, in tale elenco, gli eventuali minori agevolabili in quanto dichiaranti una DSU che rispetta i requisiti richiesti, e fornendo i relativi dati (tra cui nome, cognome e codice fiscale del dichiarante e indirizzo di abitazione) (artt. 4.5-4.6 all. A).
L’allegato A, inoltre, definisce le modalità di individuazione degli enti erogatori territorialmente competenti, sulla base delle informazioni relative all’indirizzo di abitazione del nucleo familiare contenute nella DSU (art. 5), nonché di individuazione delle utenze agevolabili e dei requisiti di ammissione da parte degli enti erogatori (artt. 6-7), oltre che di verifica del vincolo di unicità del bonus con riferimento ai nuclei familiari agevolabili (art. 8); dopodiché stabilisce le modalità di quantificazione e riconoscimento dell’agevolazione (artt. 9-11).
Viene disciplinato anche il caso di cessazione dell’utenza per variazione dell’indirizzo della casa di abitazione, allorché comporti una modifica dell’ente erogatore territorialmente competente, prevedendo che l’agevolazione venga quantificata dall’ente erogatore territorialmente competente dell’utenza cessata, e che l’erogazione della compensazione venga effettuata attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato, intestato al dichiarante la DSU, emesso dall’ARERA per il tramite della CSEA (art. 12 all. A).
L’ARERA, in caso di esito negativo del procedimento per il riconoscimento automatico del bonus, ha anche il compito di inviare ai soggetti interessati, per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., una comunicazione in cui specifica i motivi del mancato riconoscimento dell’agevolazione (art. 15).
L’art. 13 dell’all. A individua i titolari con riferimento a ciascun trattamento posto in essere nel contesto in esame, e, nello specifico:
- “l’ente erogatore territorialmente competente, in relazione alle conseguenti attività di erogazione e rendicontazione a CSEA e al SIUSS dei bonus dallo stesso erogati, cui sono comunicati i dati personali di cui ai commi 4.1 e 4.2 dall’Autorità, tramite SGAte di ANCI, previa nomina, da parte dell’ente erogatore stesso, di ANCI quale responsabile del trattamento relativamente ai dati di competenza territoriale; gli enti di governo d’ambito nominano i propri GTRU responsabili del trattamento;
- l’Autorità in relazione all’attività di postalizzazione delle comunicazioni di cui all’Articolo 15, inviate avvalendosi di Acquirente Unico quale responsabile del trattamento, nonché in relazione all’attività di emissione dei bonifici domiciliati relativi alle utenze cessate di cui all’Articolo 12, attività svolta avvalendosi di CSEA, all’uopo nominata responsabile del trattamento, cui sono comunicati, tramite SGAte, i dati di cui ai medesimi articoli; l’Autorità è altresì autonoma titolare del trattamento di comunicazione dei dati dei beneficiari maggiorenni, di cui ai commi 4.1 e 4.2, da INPS, per il tramite del SII, ad ANCI, per il tramite di SGAte nonché dell’attività di gestione dei reclami per la quale viene resa autonoma e specifica informativa e per i cui adempimenti ANCI mette a disposizione dell’Autorità, o di terzi appositamente nominati responsabili del trattamento dati dalla stessa, i dati presenti su SGAte relativi alle pratiche del bonus sociale rifiuti;
- la CSEA in relazione all’attività di verifica sugli importi riconosciuti dai GTRU, svolta ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lett. a) del proprio Statuto, e per l’attività di compensazione degli importi erogati dagli stessi ai beneficiari dell’agevolazione cui sono comunicati, tramite SGAte, i dati personali di cui al comma 14.1;
- l’INPS, ferme restando le competenze in materia di ISEE, in relazione all’attività di comunicazione all’Autorità dei dati dei potenziali beneficiari maggiorenni, di cui ai commi 4.1 e 4.2, e di comunicazione agli enti erogatori dei dati dei beneficiari minorenni, di cui al comma 4.6”.
In capo ai medesimi titolari viene altresì previsto l’obbligo di rendere l’informativa sui trattamenti di dati personali effettuati (artt. 13.2-13.3).
Infine, spettano all’ARERA le attività di monitoraggio, esclusivamente su dati aggregati, del bonus sociale rifiuti, che comprendono, tra l’altro, il monitoraggio delle erogazioni effettuate e il monitoraggio funzionale del processo di erogazione (art. 18).
Per completezza, si evidenzia, che lo schema di deliberazione in esame apporta altresì modifiche alla deliberazione 366/21/R/com in materia di bonus sociale idrico e di bonus sociale elettrico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale al fine di qualificare titolari del trattamento, rispettivamente, i gestori idrici territorialmente competenti e i distributori di energia connessi a reti di distribuzione non interconnesse col sistema elettrico nazionale (art. 5 dello schema).
OSSERVA
A partire dall’invio del documento per la consultazione n. 240/2025/R/rif, considerata l’urgenza rappresentata dall’ARERA per l’adozione del provvedimento finale, sono state avviate interlocuzioni con l’Ufficio al fine di assicurare la conformità dei trattamenti in questione alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ciò, con particolare riferimento alla complessità dei flussi instaurati e al coinvolgimento di numerosi soggetti nei trattamenti.
Infatti, il d.P.C.M. 24/2025, su cui il Garante non è stato preventivamente sentito, prevede trattamenti di dati personali che devono essere effettuati da numerosi soggetti: l’INPS, quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio delle attestazioni ISEE; l’ARERA, quale soggetto deputato alla trasmissione delle informazioni sui nuclei familiari beneficiari nei confronti degli enti erogatori; Comuni ed enti di governo dell’ambito, quali enti erogatori del bonus; la CSEA, quale soggetto preposto alla rendicontazione, alla compensazione e all’effettuazione degli accertamenti di competenza (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del relativo statuto, approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2016); l’Acquirente Unico S.p.A. e l’ANCI, quali gestori, rispettivamente, delle piattaforme SII e SGAte, utilizzate per l’interscambio dei dati.
A seguito delle predette interlocuzioni, nello schema di deliberazione sono stati innanzitutto correttamente individuati i ruoli assunti da tali soggetti nei trattamenti in esame, distinguendo, in particolare, coloro che rivestono la qualifica di titolare del trattamento con riferimento a quanto di competenza, ai sensi degli artt. 4, n. 7), e 24 del Regolamento (INPS, ARERA, CSA ed enti erogatori,) da quelli che forniscono il supporto tecnologico ai rispettivi titolari del trattamento, operanti quindi in qualità di responsabili, ai sensi degli artt. 4, n. 8), e 28 del Regolamento, rispettivamente, per conto dell’ARERA (che utilizza il SII) e degli enti erogatori (che utilizzano il SGAte). Fermo restando, altresì, che la CSEA agisce in qualità di responsabile per conto dell’ARERA per quanto riguarda l’emissione del bonifico domiciliato in favore di coloro che hanno cessato l’utenza e non sono dunque agevolabili direttamente. Tale ricostruzione tiene anche conto del fatto che il menzionato d.P.C.M. ha impostato i requisiti di ammissione al bonus e le modalità di individuazione della platea dei beneficiari della misura (compreso il ricorso al meccanismo automatico di riconoscimento) sulla base di quanto già definito in passato con riferimento ai bonus sociali elettrico, gas e idrico, in linea con le osservazioni fornite dal Garante al riguardo nel citato parere del 17 dicembre 2020, nonchè tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano i trattamenti in esame, derivanti, in particolare, dalla numerosità degli enti erogatori nel caso di specie, ovvero gli enti pubblici territorialmente competenti in materia di tariffe sui rifiuti (Comuni ed enti di governo dell’ambito).
Ulteriore aspetto connotato da particolare delicatezza è quello relativo alla definizione dei flussi nei casi di utenze TARI agevolabili intestate a minorenni, in relazione alle quali nel corso delle citate interlocuzioni, cui hanno partecipato anche rappresentati dell’INPS. Al riguardo, sono state fornite indicazioni al fine di assicurare il rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento), con specifico riferimento a categorie di soggetti particolarmente vulnerabili quali i minori (cfr. cons. 38 del Regolamento). In particolare, è stato previsto – in luogo del flusso ordinario che va dall’INPS agli enti erogatori passando per ARERA (e il SII) – che gli enti erogatori interroghino direttamente l’INPS per verificare se i minorenni intestatari di utenze posseggano un valore ISEE al di sotto delle soglie fissate dal d.P.C.M. 24/2025, acquisendo conseguentemente i relativi dati solamente in caso di esito positivo della predetta verifica; inoltre, l’INPS conserverà i dati personali degli utenti minorenni per il tempo strettamente necessario a effettuare le verifiche ai fini dell’erogazione del bonus, nel più rigoroso rispetto del principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento).
A ciò si aggiunga che, al fine di rendere conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali i trattamenti in esame, in ossequio al principio di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), lo schema di deliberazione e il relativo allegato A tengono conto delle ulteriori indicazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle menzionate interlocuzioni, che hanno riguardato, in particolare:
- l’individuazione di Comuni ed enti di governo dell’ambito quali enti erogatori del bonus sociale rifiuti e, conseguentemente, dei relativi ruoli di titolare del trattamento – anche per quanto concerne l’adempimento degli obblighi di comunicazione, al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), delle prestazioni sociali erogate basate sull’ISEE (cfr. art. 24 del d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) – nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità (art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento; in tale ottica, è stato altresì riconosciuto all’ARERA il ruolo di titolare trattamento limitatamente allo specifico caso in cui, avvalendosi della CSEA, ha il compito di erogare il bonus, sotto forma di bonifico domiciliato una tantum, in favore degli interessati la cui utenza risulta cessata e risulta impossibile l’erogazione diretta; ciò in considerazione delle circostanze e tenuto conto della normativa che disciplina le funzioni della CSEA (cfr. l’ art. 1, comma 5, lett. d), del menzionato statuto);
- la previsione che l’attività di monitoraggio sull’erogazione del bonus, da parte dell’ARERA, avvenga esclusivamente su dati aggregati, con modalità tali da non consentire la reidentificazione neanche indiretta degli interessati, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento).
RITENUTO
Tenuto conto di quanto sopra osservato, in considerazione altresì che il meccanismo di individuazione della platea dei beneficiari del bonus sociale rifiuti è stato configurato, per quanto compatibile, in linea con quanto già espresso dal Garante con il citato parere del 17 dicembre 2020, si ritiene di poter esprimere parere favorevole sullo schema di deliberazione in esame.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, e par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.M. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM, 55/2018/E/IDR e al TICO”, comprensiva di un allegato che ne costituisce parte integrante, in attuazione dell’art. 4, comma 2, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.
Roma, 17 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
Scheda
10168366
17/07/25
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