Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare – e...
Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare – e sull’annesso disciplinare tecnico – di disciplina della procedura di sperimentazione e monitoraggio per l’applicazione provvisoria delle disposizioni del d.lgs. n. 62 del 2024, relative alla valutazione di base di determinate patologie - 9 ottobre 2025 [10189195]
[doc. web n. 10189195]
Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare – e sull’annesso disciplinare tecnico – di disciplina della procedura di sperimentazione e monitoraggio per l’applicazione provvisoria delle disposizioni del d.lgs. n. 62 del 2024, relative alla valutazione di base di determinate patologie - 9 ottobre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 578 del 9 ottobre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la richiesta di parere del Ministero della salute;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore: il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
Il Ministero della salute ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare – e sull’annesso disciplinare tecnico, del primo costituente parte integrale – di disciplina della procedura di sperimentazione e monitoraggio per l’applicazione provvisoria delle disposizioni del d.lgs. n. 62 del 2024, relative alla valutazione di base di determinate patologie. Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 33, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” (sul cui schema il Garante ha reso parere il 22 febbraio 2024), nonché dell’articolo 9, commi 1 e 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Lo schema di regolamento si inscrive all’interno di un quadro normativo particolarmente articolato. L’articolo 12 del d.lgs. 62 del 2024, tenendo conto delle classificazioni ICD e ICF e in conformità con la definizione di disabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, aggiorna le definizioni dei criteri e delle modalità di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile (DM 5 febbraio 1992), nonché la disciplina delle modalità per ricondurre l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici (art. 5 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66), all’interno del procedimento per la valutazione di base.
L’articolo 33 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall’articolo 9, comma 7-ter, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 dispone, invece, che dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento della disabilità, venga avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi volta all’applicazione provvisoria e a campione − secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali − delle disposizioni relative alla valutazione di base. Il comma 3 del citato articolo 3 demanda, appunto, alla fonte regolamentare la definizione delle modalità per la procedura di sperimentazione, nonché della verifica dei suoi esiti.
I territori interessati dalla sperimentazione sono stati individuati dall’articolo 9 del decreto-legge n. 71, che prevede l’adozione di un distinto regolamento per delineare i criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla.
In tale contesto, lo schema di regolamento disciplina la procedura sperimentale per l’applicazione provvisoria delle disposizioni relative alla valutazione di base e al relativo monitoraggio.
RILEVATO
Lo schema di regolamento dispone, al suo primo articolo, che, ai fini dell’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, si applichi, a partire da differenti periodi indicati, a seconda delle province coinvolte, la procedura per la valutazione di base, tenendo conto delle differenze di sesso e di età.
Il secondo comma dell’articolo 1 prevede che la sperimentazione si applichi ai procedimenti della valutazione di base per l’accertamento della condizione di disabilità e il terzo comma, invece, dispone le ipotesi di esclusione, stabilendo il procedimento di valutazione non si applichi gli ultrasettantenni non autosufficienti (art. 27, c. 11, d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29).
L’articolo 2 individua i soggetti coinvolti e le modalità operative della sperimentazione, disponendo che il procedimento valutativo di base sia avviato su istanza dalla persona interessata mediante trasmissione telematica all’INPS del certificato medico introduttivo da parte dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, i medici in quiescenza iscritti all’albo, i liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall’INPS.
Il comma 3 legittima l’INPS a gestire in via esclusiva - nelle province indicate - il procedimento per l’accertamento delle condizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, d’invalidità civile (legge 30 marzo 1971, n. 118), di cecità civile (legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138), di sordità civile, di sordocecità (legge 26 maggio 1970, n. 381 - legge 24 giugno 2010, n. 107), le valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità, le valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza e le valutazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità nonché di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente.
Il comma 5 demanda al Ministero della salute, con l’avvalimento dell’Istituto superiore di sanità, lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione della sperimentazione in questione.
L’articolo 4 definisce le modalità di monitoraggio della sperimentazione, prevedendo che il Ministero effettui tale attività attraverso la valutazione dei dati raccolti dall’INPS e individuati nell’allegato 1, in relazione alle disposizioni relative alla valutazione di base. Per effettuare tale attività (comma 2) l’INPS acquisisce dalle unità di valutazione di base, operanti nei diversi territori, i dati di relativa competenza e li trasmette, in forma pseudonimizzata, all’Istituto superiore di sanità (infra: ISS), il quale effettua la valutazione della sperimentazione per conto del Ministero. Le modalità tecniche di trasferimento tra INPS e ISS sono individuate nel disciplinare tecnico che – ai sensi dell’articolo 7 dello schema – ne costituisce parte integrante.
L’ISS, ai sensi del comma 4, effettua la valutazione della sperimentazione attraverso l’analisi statistica dei dati e, all’esito, predispone una relazione contenente le informazioni in forma aggregata.
L’articolo 5 individua nel Ministero della salute e nell’INPS i titolari (relativamente alle diverse attribuzioni) e nell’ISS il responsabile del trattamento, disponendo le relative garanzie di sicurezza, anche con rinvio al contenuto del disciplinare tecnico. Viene infine precisato che i dati oggetto del trattamento siano “soltanto quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del presente articolo, trattati con modalità e logiche di elaborazione delle informazioni dirette a fornire una rappresentazione aggregata dei dati”.
L’articolo 6 dispone che i dati trattati dall’ISS, in qualità di responsabile del trattamento, siano conservati per l’intera durata della sperimentazione, essendo poi al termine cancellati o sottoposti ad anonimizzazione irreversibile.
L’articolo 8, infine, per assicurare il necessario coordinamento tra le istituzioni coinvolte, dispone l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un tavolo di coordinamento interistituzionale per il monitoraggio del procedimento della valutazione di base e per la proposta di eventuali azioni correttive.
RITENUTO
Lo schema di regolamento è proposto in un testo che tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio al Ministero della salute rispetto alle versioni originarie del provvedimento.
In particolare, a fronte della rilevata esigenza di maggiore chiarezza sulla natura dei dati trattati rispettivamente dall’ISS e dal Ministero, sia lo schema di regolamento che il disciplinare tecnico sono stati significativamente integrati. Si è, in particolare, precisato che il trattamento effettuato dall’ISS avviene su dati pseudonimizzati e che, al termine della valutazione, i medesimi dati sono inviati al Ministero in forma aggregata (cfr. artt. 4 e 5 dello schema di regolamento e artt. 4, 5, 6 e 7 del disciplinare tecnico).
Si rileva, inoltre, l’accoglimento della proposta di introdurre all’articolo 4, comma 3, il rinvio al disciplinare tecnico per la definizione delle modalità di trasmissione dei dati all’ISS.
In linea con le osservazioni del Garante, il provvedimento chiarisce in maniera più puntuale la natura dei dati trattati e ne disciplina, all’articolo 6, la conservazione.
Anche il disciplinare tecnico è stato integrato sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità, con l’introduzione della descrizione analitica dei flussi dei dati tra INPS, ISS e Ministero della salute e l’individuazione, in dettaglio, delle relative misure tecniche e organizzative.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento e sul relativo disciplinare tecnico.
Roma, 9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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