Provvedimento del 9 ottobre 2025 [10191470]
Provvedimento del 9 ottobre 2025 [10191470]
[doc. web n. 10191470]
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 599 del 9 ottobre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato in data 16 aprile 2025 al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il sig. XX ha chiesto di ordinare a Google LLC, in qualità di gestore dell’omonimo motore di ricerca, la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di n. 41 URL che rinviano ad articoli di giornale e post sui social media riguardanti un’indagine che lo ha visto coinvolto per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’odio razziale e religioso, aggravate dall’apologia della Shoa;
CONSIDERATO che il reclamante ha precisato:
- che «a seguito del [suo] arresto nell’ottobre scorso, legato a commenti scritti sui social media in un momento di forte emotività e stress,» sono stati pubblicati articoli sensazionalistici, con informazioni eccedenti e spesso distorte;
- che le notizie pubblicate non risultano più rilevanti e pertinenti rispetto alle finalità per cui sono state rese note;
- che tali notizie determinano un’esposizione mediatica da cui deriva un impatto negativo sulla propria vita personale e professionale, generando in rete commenti diffamatori e minacciosi, tanto da suscitare timori per la propria sicurezza;
- di «essere consapevole di aver commesso errori e [di stare] affrontando le conseguenze penali per quanto accaduto»;
- di essersi preliminarmente rivolto al gestore del motore di ricerca Google che, tuttavia, non ha inteso aderire all’istanza di deindicizzazione degli URL;
VISTA la nota del 13 maggio 2025 con cui Google LLC, in risposta alla richiesta di osservazioni dell’Ufficio del 23 aprile 2025, ha comunicato di non poter aderire alla deindicizzazione domandata dal reclamante in assenza di informazioni sufficienti circa la conclusione del procedimento penale a carico del medesimo, ritenendo inoltre tuttora sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie reperibili tramite gli URL lamentati, poiché rinvianti ad articoli di giornale e post sui social media pubblicati nel 2024 ed aventi natura giornalistica;
VISTE le note del 30 maggio e del 24 luglio 2025 con cui l’Ufficio ha chiesto al reclamante di fornire informazioni in merito all’evoluzione e all’eventuale esito del procedimento penale che lo ha visto coinvolto e di cui viene data notizia nelle pagine reperibili agli URL oggetto di reclamo;
PRESO ATTO che alle suddette richieste non ha fatto seguito alcun riscontro da parte del reclamante;
VISTA la nota del 25 luglio 2025 con la quale l’Ufficio ha chiesto a Google LLC di fornire proprie osservazioni in ordine alla circostanza per cui taluni URL lamentati risulterebbero rinviare a pagine web prive di contenuti, domandando se, in considerazione di ciò, si intende aderire alle richieste del reclamante;
VISTO il riscontro del 7 agosto 2025 con cui Google LLC ha riferito che il nome dell’interessato non risulta individuabile nei contenuti delle pagine relative agli URL nn. 1, 4, 6, 13, 35, 40, 41 (secondo la numerazione del reclamo), comunicando pertanto di procedere all’adozione di misure manuali volte a impedire il posizionamento di tali URL tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca;
VISTA la nota del 29 agosto 2025 con la quale l’Ufficio, rilevando la non coincidenza tra gli URL nn. 40 e 41 indicati dall’interessato nell’atto di reclamo e quelli riportati da Google LLC nei riscontri del 12 maggio e 7 agosto 2025, ha chiesto alla società di fornire proprie osservazioni in merito a tale divergenza;
VISTO il riscontro del 22 settembre 2025 con cui Google LLC ha precisato che, svolte le dovute valutazioni, gli URL nn. 40 e 41 risultano rimandare a pagine web tuttora attive e che, al riguardo, la società ha deciso di non adottare alcun provvedimento ritenendo che permanga un interesse pubblico alla reperibilità di tali contenuti;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;
- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio dell’Unione europea, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google LLC nel corso del procedimento rispetto all’adozione di misure manuali volte a impedire il posizionamento degli URL nn. 1, 4, 6, 13 e 35 tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca;
RITENUTO pertanto che, relativamente ai suddetti URL, non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;
CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dei restanti URL indicati nell’atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c) e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida”, 14/EN WP 225, adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla causa C-131/12, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;
RILEVATO che:
- gli URL lamentati rinviano ad articoli e post che danno notizia di un’indagine per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’odio razziale e religioso, aggravate dall’apologia della Shoa, nell’ambito della quale il reclamante – come si apprende dal contenuto degli stessi e come pure riferito dall’interessato – è stato dapprima sottoposto agli arresti domiciliari e poi alla misura dell’obbligo di dimora, in ragione delle esternazioni dallo stesso effettuate in rete a seguito dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e delle successive azioni intraprese dallo Stato israeliano;
- i contenuti reperibili attraverso gli URL hanno natura giornalistica e risalgono ad epoca assai recente, in quanto pubblicati nel 2024, così come risultano altrettanto recenti i fatti da cui è scaturita la vicenda giudiziaria e le misure cautelari disposte nei confronti dell’interessato;
- il reclamante non ha fornito alcuna informazione in merito agli sviluppi e all’eventuale esito del procedimento penale che lo ha coinvolto;
- continua a sussistere un interesse pubblico ad accedere agli URL lamentati in considerazione dell’esiguo tempo trascorso dai fatti e dalla pubblicazione delle notizie, della natura del reato oggetto di indagine nonché in assenza di evidenze circa l’evoluzione o l’esito del procedimento;
RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover dichiarare il reclamo infondato;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa:
a) prende atto di quanto dichiarato da Google LLC relativamente agli URL nn. 1, 4, 6, 13 e 35 (secondo la numerazione indicata nel reclamo) e, pertanto, ritiene che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;
b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli URL nn. 2, 3, 5, da 7 a 12, da 14 a 34, da 36 a 41 dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo del reclamante.
Ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Stanzione
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