Provvedimento del 27 marzo 2025 [10196838]
Provvedimento del 27 marzo 2025 [10196838]
[doc. web n. 10196838]
Provvedimento del 27 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 173 del 27 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;
VISTO il verbale del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Udine che ha accertato la presenza, presso l’esercizio commerciale all’insegna “Sky Bar”, sito in Gradisca di Isonzo, via della Campagnola 6 di cui è titolare l’impresa individuale Liu Jing, di un impianto di videosorveglianza composto da due telecamere (una direzionata verso il banco di mescita, l’altra verso l’interno della sala giochi) in assenza degli opportuni cartelli informativi e privo, fino al 30.8.2024, dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni,
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con nota del 4.11.2024, il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Udine trasmetteva a questa Autorità il verbale del controllo effettuato, in data 27.8.24, dal predetto Comando, presso l’esercizio commerciale all’insegna “Sky Bar”, sito in Gradisca di Isonzo, via della Campagnola 6 di cui è titolare l’impresa individuale Liu Jing, con cui veniva accertata la presenza, all’interno del locale, di un impianto di videosorveglianza funzionante composto da due telecamere (una direzionata verso il banco di mescita, l’altra verso l’interno della sala giochi) in assenza degli opportuni cartelli informativi.
Dell’effettiva ripresa delle telecamere il predetto Comando allegava opportuna documentazione fotografica. Inoltre, in allegato al verbale veniva inviata copia dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro di Trieste-Gorizia, concessa alla impresa individuale di Liu Jing in data 30.8.24, solo successivamente alla data del suddetto controllo ispettivo.
2. L’avvio del procedimento
Alla luce degli atti inviati dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Udine, l’Ufficio, con nota del 6.2.2025 (prot. n.15408) provvedeva a notificare al sig. Liu Jing, titolare dell’impresa individuale Liu Jing (P.I. 01151060314) l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento e dell’art. 114 del Codice.
Con nota del 25.2.2025, la suddetta ditta individuale faceva pervenire al Garante scritti difensivi in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, dichiarando di:
- aver installato il predetto impianto di videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale;
- aver provveduto all’installazione dei cartelli informativi della presenza delle telecamere; di quanto dichiarato il sig. Liu Jing ha fornito documentazione fotografica.
3. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.
Posto che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento, si rileva come tale trattamento debba essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.
A tale scopo, quindi, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante impianti di videosorveglianza, occorre che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità) affinché gli interessati siano resi “consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza”.
Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, al punto 7), specifica che “le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)”. Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.
Inoltre, i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso (v. artt. 6, par. 1, lett. c), 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori.
Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300.
La violazione dell’art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.
In base al richiamato art. 4, l. n. 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.
L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice).
Il trattamento dei dati personali effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 114 del Codice.
4. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.
Sulla base del verbale di accertamento redatto dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Udine e della relativa documentazione fotografica, è emerso che l’impianto di videosorveglianza, installato presso l’esercizio commerciale all’insegna “Sky Bar”, sito in Gradisca di Isonzo, via della Campagnola 6, di cui è titolare l’impresa individuale Liu Jing, era attivo e funzionante, sprovvisto di idonei cartelli informativi e, al momento del controllo, dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Nel caso di specie, risulta pertanto comprovato che è stato effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa.
Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento, nonché in violazione del principio generale di trasparenza del trattamento, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento.
Inoltre, poiché l’installazione del sistema di videosorveglianza non risulta, antecedentemente al controllo, essere stata autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro, il trattamento è stato effettuato, in assenza delle garanzie previste dall’art. 4 della Legge n. 300/1970, in violazione dell’art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in relazione all’attività lavorativa svolta, nel locale videosorvegliato, dal personale dipendente dell’impresa individuale.
5. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.
Alla luce di quanto complessivamente rilevato, l’Autorità rileva l’illiceità del trattamento effettuato in quanto posto in essere in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 del Regolamento e 114 del Codice.
[OMISSIS]
[OMISSIS]
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’impresa individuale Liu Jing P.I. 01151060314, attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale all’insegna “Sky Bar”, sito in Gradisca di Isonzo, via della Campagnola 6, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 del Regolamento e dell’art. 114 del Codice;
[OMISSIS]
DISPONE
ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante;
ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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