Provvedimento del 13 novembre 2025 [10200607]
Provvedimento del 13 novembre 2025 [10200607]
[doc. web n. 10200607]
Provvedimento del 13 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 672 del 13 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente e il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo regolarizzato in data 6 giugno 2025, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale la signora XX, rappresentata e difesa dalla società XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC (di seguito anche “Google” o “titolare”) la deindicizzazione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di n. 10 URL collegati ad articoli giornalistici relativi ad una vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta, avviatasi nel 2022 a seguito di un provvedimento disciplinare di licenziamento adottato nei suoi confronti dal Gruppo XX - presso cui la stessa ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Corporate Communication per oltre 17 anni - e conclusasi con un accordo conciliativo tra le parti;
CONSIDERATO che la reclamante ha precisato:
- che attualmente continua la sua attività come consulente per imprese e associazioni nell’ambito della gestione della comunicazione e delle crisi reputazionali;
- che, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro con l’azienda XX, è stata oggetto di una persistente esposizione mediatica, con conseguenti gravi ripercussioni sulla sua reputazione personale e professionale;
- che gli URL dal n. 4 al n. 10 non risultano aggiornati agli sviluppi della vicenda giudiziaria che l’ha riguardata, a differenza di quelli indicati dal n. 1 al n. 3 che, invece, danno conto dei relativi esiti;
- che, il mancato aggiornamento dei contenuti dal punto di vista processuale e, in ogni caso, il trascorrere del tempo rendono superata la notizia, non più suscettibile di soddisfare l’apprezzabile interesse della collettività a conoscerla;
- che, nelle date del 3 agosto 2023 e del 4 dicembre 2024, ha richiesto a Google la deindicizzazione dei lamentati URL, ricevendo in entrambi i casi risposta negativa in ragione dell’interesse pubblico dei contenuti in questione;
CONSIDERATO che, in prima battuta, l’attività istruttoria dell’Autorità si è incentrata esclusivamente sull’URL n. 6 (secondo la numerazione indicata nel reclamo), dal momento che i restanti indirizzi di rete lamentati nell’atto introduttivo non sono risultati oggetto di previo interpello nei confronti del titolare;
VISTA la nota del 24 luglio 2025, con la quale l’Autorità ha informato la reclamante dell’intervenuta deindicizzazione dell’URL n. 6 (secondo la numerazione indicata nel reclamo) da parte di Google, comunicata dal titolare in data 7 luglio 2025, in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Ufficio;
VISTA la nota del 25 luglio 2025 con la quale la reclamante ha fatto presente di aver proposto un nuovo interpello a Google in relazione ai restanti URL nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 (secondo la numerazione indicata nel reclamo) - inizialmente esclusi dal perimetro istruttorio per i motivi di natura procedurale sopra illustrati - ricevendo, tuttavia, nuovamente diniego da parte del motore di ricerca;
VISTA la nota del 6 ottobre 2025 con cui Google, in risposta alla richiesta di osservazioni dell’Ufficio formulata il precedente 16 settembre in relazione agli URL nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 (secondo la numerazione indicata nel reclamo) ha comunicato:
- con riferimento agli URL nn. 4, 5, 7, 8, 9 e 10, risultando collegati ad articoli non aggiornati ai più recenti sviluppi relativi alla vicenda processuale che ha coinvolto l’interessata, ha deciso di procedere a bloccare tali contenuti dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per la query correlata al nome della reclamante;
- con riferimento agli URL nn. 1, 2 e 3 (secondo la numerazione indicata nel reclamo), di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione della reclamante reputando che tali articoli rimandino a notizie tutt’oggi di pubblico interesse in quanto:
- gli stessi trattano della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolta la signora XX, nipote del fondatore dell’omonimo gruppo, licenziata dall’azienda nel gennaio 2022. A seguito di tale episodio, la signora XX ha impugnato il licenziamento – formalmente motivato come "XX" – sostenendo di essere stata vittima di discriminazione di genere in un contesto lavorativo caratterizzato da dinamiche maschiliste. La controversia si è poi conclusa, nel febbraio 2023, con un accordo stragiudiziale tra le parti. La vicenda ha, dunque, sollevato questioni di interesse collettivo e sensibilità sociale tale da assumere rilievo nel dibattito pubblico;
- gli articoli fanno menzione del predetto accordo stragiudiziale, fornendo così un quadro aggiornato agli sviluppi giudiziari che hanno coinvolto la reclamante;
- l’incarico di Responsabile della Comunicazione Aziendale ricoperto dalla reclamante per oltre diciassette anni presso l’azienda XX, comportando una funzione di rappresentanza esterna della società, riconduce l’interessata ad una figura di rilevanza professionale e, più in generale, a un ruolo nella vita pubblica, la cui persistenza è ulteriormente rafforzata dall’attività attualmente svolta dalla stessa in qualità di consulente per imprese e associazioni;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;
- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio dell’Unione europea, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”);
PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google nel corso del procedimento e, in particolare, di ritenere non aggiornati gli articoli collegati agli URL nn. 4, 5, 7, 8, 9 e 10 e, dunque, di procedere a bloccare tali URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per la query correlata al nominativo della reclamante;
RITENUTO pertanto che, relativamente agli URL sopra riportati, non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;
CONSIDERATO, con riguardo all’istanza avanzata nei confronti di Google per la rimozione dei restanti URL indicati nell’atto di reclamo che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida”, 14/EN WP 225 del 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla causa C-131/12, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020;
RILEVATO, con riferimento agli URL nn. 1, 2 e 3 (secondo la numerazione indicata nel reclamo), che:
- le informazioni ivi contenute descrivono la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la reclamante e la relativa azienda di famiglia, originata nel 2022 a seguito del provvedimento di licenziamento adottato dal Gruppo XX nei confronti dell’interessata;
- il bilanciamento che l’Autorità è tenuta ad operare rispetto all’ammissibilità di una richiesta di deindicizzazione nei confronti del gestore del motore di ricerca riguarda il diritto della collettività all’informazione rispetto al diritto della reclamante ad una corretta rappresentazione della propria “identità informazionale” e, dunque, a non vedersi attribuita “una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate” (cfr. Cass. n. 34658 del 24 novembre 2022);
- gli URL lamentati rinviano ad articoli giornalistici di recente pubblicazione che, nell’esposizione dei fatti, forniscono una narrazione aderente alla realtà processuale che ha riguardato la reclamante, non rinvenendosi alcuna distorsione dell’immagine di quest’ultima; lo stesso elenco dei risultati fornito dal motore di ricerca in corrispondenza del nome della reclamante offre una visione complessiva delle notizie ad essa relative, restituendo un profilo digitale della persona completo e conforme a quello reale. Ciò non consente di poter ravvisare un pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza dell’interessata, dal momento che a ledere la protagonista della notizia non è la sua mera permanenza in rete, ma le modalità con le quali l’informazione viene veicolata dapprima dai siti fonte e, in seguito, dai motori di ricerca che ne curano l’indicizzazione sul web;
- le notizie riportate negli articoli collegati a tali URL recano dati esatti ed aggiornati rispetto alla definizione del quadro processuale (cfr. punti 4 e 7 delle Linee guida adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 il 26 novembre 2014), dando conto dell’intervenuto accordo stragiudiziale tra le parti, risolutivo del contenzioso;
- i contenuti reperibili attraverso gli URL hanno natura giornalistica e risalgono ad epoca assai recente, in quanto pubblicati tra il 2023 e il 2024, così come risulta altrettanto recente la vicenda giudiziaria ivi narrata, dal momento che la stessa ha avuto inizio nel 2022 per poi concludersi nel 2023;
- la reclamante appartiene ad una nota famiglia di imprenditori italiani che ha dato vita al celebre Gruppo societario XX, all’interno del quale la stessa interessata ha per lungo tempo rivestito un ruolo apicale. In applicazione del cd. criterio della “contestualizzazione dell’informazione” (cfr. Cass. n. 5525 del 5 aprile 2012) tali elementi – se inseriti nel tessuto economico e sociale del territorio nazionale, dove il cd. “family business” proprio delle aziende familiari costituisce storicamente una componente essenziale della storia industriale del Paese – consegnano ai fatti narrati un’indubbia rilevanza pubblica e permettono di riconoscere alla reclamante (ad oggi ancora impegnata in un settore lavorativo analogo a quello in origine svolto nel Gruppo) un ruolo nella vita pubblica, secondo la definizione fornita nelle citate Linee Guida del WP 29 (cfr. punto 2 delle citate Linee guida); ruolo che, peraltro, in base a quanto in atti, risulterebbe essere ancora attuale dal momento che la stessa parrebbe esercitare analoga professione;
- pertanto, le informazioni contenute negli URL oggetto di doglianza risultano rispondenti ad un interesse pubblico da ritenersi tuttora in essere tenuto conto – come già detto - oltre che del limitato periodo di tempo trascorso dal verificarsi dei fatti e dalla pubblicazione degli articoli (cfr. punto 13 delle citate Linee guida), anche del ruolo assunto dall’interessata nella vita pubblica, sia all’epoca a cui si riferiscono le vicende narrate (quale figura di vertice del Gruppo, nel ruolo di Responsabile della Comunicazione, nonché quale soggetto strettamente legato, anche per motivi familiari, all’entità societaria), sia alla luce dell’attività professionale (consulente nel campo della gestione della comunicazione e delle crisi reputazionali) che la stessa dichiara attualmente di svolgere;
- ne consegue che la deindicizzazione di tali URL determinerebbe un’ingiustificata compressione del “diritto ad essere informati” della collettività che risulterebbe privata della possibilità di avere una visione integrale delle vicende che hanno riguardato la reclamante, considerato che una notizia esiste nella rete nella misura in cui la stessa risulta essere indicizzata dal motore di ricerca; conseguentemente, tali contenuti – oltretutto esatti ed aggiornati - devono rimanere disponibili per gli utenti della rete al fine di tutelare la libertà di espressione e il diritto ad accedere a tali dati, secondo quanto riconosciuto anche nelle Linee Guida del WP 29;
- in ragione di quanto sopra rappresentato, non può applicarsi, quindi, alla fattispecie in commento la misura della deindicizzazione tenuto conto, peraltro, che nel reclamo non sono state fornite idonee evidenze probatorie in relazione alle specifiche circostanze e ai motivi alla base del menzionato provvedimento di licenziamento adottato nei confronti dell’interessata, laddove le uniche informazioni disponibili in merito provengono dagli articoli di stampa reperibili in rete secondo i quali lo stesso sarebbe stato disposto dall’azienda per “XX”;
RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione degli URL nn. 1, 2 e 3 rinvenibili tra i risultati del motore di ricerca in associazione al nominativo dell’interessata;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa:
a) prende atto di quanto dichiarato da Google LLC in ordine all’intervenuta deindicizzazione relativamente agli URL nn. 4, 5, 7, 8, 9 e 10 (secondo la numerazione indicata nel reclamo) e, pertanto, ritiene che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;
b) dichiara il reclamo infondato con riferimento agli URL nn. 1, 2 e 3 (secondo la numerazione indicata nel reclamo) per le ragioni di cui in premessa.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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