Provvedimento del 4 dicembre 2025 [10212707]
Provvedimento del 4 dicembre 2025 [10212707]
[doc. web n. 10212707]
Provvedimento del 4 dicembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 740 del 4 dicembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo regolarizzato nelle date del 16 maggio e del 20 giugno 2025, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il signor XX, rappresentato e difeso dal proprio legale di fiducia, ha chiesto di ordinare a Google LLC (di seguito anche “Google” o “titolare”) la deindicizzazione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di n. 114 URL collegati ad articoli giornalistici relativi ad alcune vicende giudiziarie che lo hanno riguardato e che sarebbero ormai obsolete in quanto afferenti a fatti di cronaca risalenti al 2018. In particolare, da quanto emerso in atti - con sentenza del XX del Tribunale di XX, confermata dalla Corte d’Appello di XX – il reclamante risulta essere stato assolto con formula piena in relazione al solo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere e indebita compensazione, collegati in vincolo di continuazione ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e collusione con militari – tutti commessi dall’interessato nello svolgimento della propria attività professionale in qualità di imprenditore - rispetto ai quali lo stesso è stato precedentemente condannato alla pena di tre anni di reclusione dal Tribunale di XX con sentenza di patteggiamento del 2019;
CONSIDERATO che il reclamante ha precisato:
- che le vicende giudiziarie narrate negli articoli lamentati afferiscono a due distinti procedimenti penali che lo hanno visto coinvolto prima dinanzi al Tribunale di XX e poi dinanzi a quello di XX, osservando che “spesso, […], vengono confuse e sovrapposte”;
- che il mancato aggiornamento dei contenuti rispetto al proscioglimento per il citato reato di intermediazione illecita di cui all’art. 603-bis c.p., oltreché il notevole lasso di tempo trascorso dall’accadimento dei fatti di cronaca, determinano il venir meno dell’interesse della collettività all’informazione;
- che l’abbinamento in rete di tali notizie, ormai obsolete e non aggiornate, con il proprio nominativo determina un grave pregiudizio per la sua immagine e la sua reputazione;
- che, in data 20 agosto 2024, ha richiesto a Google la deindicizzazione di 117 URL, ottenendo soddisfazione solo in relazione a 3 di essi, in ragione dell’assenza di “informazioni o documenti (completi) che confermino che […] le accuse penali specifiche, oggetto di questi URL, si siano risolte a suo favore”;
- con il presente reclamo, l’intervento dell’Autorità viene richiesto con riferimento ai restanti 114 URL;
VISTA la nota del 3 luglio 2025 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la nota del 20 agosto 2025 con la quale Google, dopo una proroga per il riscontro concessa dall’Autorità in data 23 luglio 2025, ha comunicato:
- con riferimento agli URL nn. da 1 a 84 (indicati nel riscontro di Google nel secondo blocco di link), di aver deciso di procedere a rimuovere tali contenuti dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query correlata al nome del reclamante, poiché gli stessi rimandando ad articoli nei quali si fa menzione, oltre che dei reati per i quali l’interessato è stato condannato, anche del reato di caporalato per il quale lo stesso è stato assolto;
- con riferimento agli URL nn. da 1 a 8 (indicati nel riscontro di Google nel terzo blocco di link), non avendo individuato il nome del reclamante nei contenuti reperibili tramite tali URL, di aver deciso di adottare misure manuali per impedire il posizionamento degli stessi tra i risultati associati al nome dell’interessato nelle versioni europee del motore di ricerca;
- con riferimento agli URL nn. da 1 a 22 (indicati nel riscontro di Google nel primo blocco di link), di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione del reclamante reputando che tali articoli rimandino a notizie tutt’oggi di pubblico interesse in quanto:
- gli stessi hanno ad oggetto gravi condotte aventi rilevanza penale e contengono informazioni relative a due distinti procedimenti penali instaurati nei confronti del reclamante, rispettivamente dinanzi al Tribunale di XX e al Tribunale di XX. Con riferimento al procedimento avanti al Tribunale di XX, il reclamante è stato imputato per i reati di associazione per delinquere, caporalato e indebita compensazione. Tale procedimento si è concluso, con sentenza definitiva del 2020, con l’assoluzione con formula piena limitatamente al reato di caporalato e con la condanna per gli ulteriori reati contestati. In particolare, il Tribunale di XX ha ritenuto il reclamante responsabile del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di indebite compensazioni, nonché di alcuni capi relativi a tale ultimo reato ex art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000. Nella motivazione della sentenza, il giudice ha altresì precisato che tali condotte risultano in continuazione con ulteriori reati
- tra cui riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e collusione con militari – per i quali il reclamante era già stato condannato alla pena di tre anni di reclusione, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di XX nel 2019;
- gli stessi trattano esclusivamente dei reati per i quali il reclamante è stato ritenuto responsabile, sebbene lo stesso sia stato assolto per il reato di caporalato;
- l’interessato, alla luce dei dati disponibili negli URL segnalati, parrebbe essere ancora un imprenditore, rivestendo così un ruolo di natura pubblica che attualizza l’interesse della collettività alla reperibilità delle informazioni presenti in tali pagine;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;
- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio dell’Unione europea, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google nel corso del procedimento rispetto all’istanza di rimozione degli URL indicati nel relativo riscontro (nello specifico, i contenuti di cui ai link da nn. 1 a 84 del secondo blocco e da nn. 1 a 8 del terzo blocco);
RITENUTO, pertanto, che relativamente a tali URL non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;
RILEVATO, in via preliminare, che con riguardo all’istanza di rimozione degli URL corrispondenti ai nn. da 1 a 22 di cui al primo blocco del riscontro di Google, gli URL nn. 1 e 16 reindirizzano alla home page delle relative testate giornalistiche all’interno delle quali non compaiono articoli riferiti al reclamante; di conseguenza, in relazione a tali contenuti non si ravvisano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;
CONSIDERATO, pertanto, che l’oggetto del presente provvedimento risulta delimitato ai restanti URL indicati nel primo blocco del riscontro di Google;
CONSIDERATO che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c) e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida”, 14/EN WP 225 del 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla causa C-131/12 (c.d. “sentenza Costeja”), nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020; nell’ambito di tale ponderazione, occorre valutare la sussistenza – oltreché dei parametri indicati nella citata sentenza Costeja – anche di uno o più degli ulteriori criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale (cfr., Cass., ord., 20 marzo 2018, n. 6919 e Corte EDU, 7 febbraio 2012 ric. n. 39954/08). Nondimeno, giova osservare che il diritto all’oblio, anche laddove sussista l’elemento del trascorrere del tempo, incontra tuttavia un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino connesse a reati commessi nello svolgimento delle funzioni lavorative o sociali o comunque di particolare gravità, non affievolendosi rispetto a questi ultimi l’interesse pubblico alla relativa conoscenza (cfr. Cass. n. 15160/21);
RILEVATO, con riguardo ai suddetti URL, che:
- gli articoli reperibili per il tramite degli stessi ripercorrono le vicende giudiziarie che tra il 2018 e il 2022 hanno visto coinvolto il reclamante – imprenditore italiano nel ramo della XX - per essersi reso autore di un articolato disegno criminoso teso a realizzare un sistema fraudolento di gestione delle proprie attività economiche. In tale contesto, l’interessato è stato condannato per una pluralità di fattispecie delittuose unite dal vincolo della continuazione, risultando assolto esclusivamente per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- tali articoli offrono una narrazione congiunta dei procedimenti penali che hanno riguardato il reclamante, in ragione del rapporto di continuazione - riconosciuto ex art. 81 c.p. in sede giudiziale - tra i reati per i quali lo stesso è stato condannato e la fattispecie di intermediazione illecita per la quale è stato poi assolto; ne consegue che l’eventuale deindicizzazione di tali articoli – invocata in ragione del mancato aggiornamento degli stessi rispetto all’assoluzione del reclamante per il solo reato sopra indicato - travolgerebbe i contenuti nella loro interezza, rimuovendo anche la notizia afferente agli altri delitti che, per gravità e numerosità, sono da considerarsi ancora meritevoli di memoria collettiva;
- i contenuti reperibili attraverso gli URL hanno natura giornalistica e risalgono ad epoca recente, in quanto pubblicati tra il 2018 e il 2022, così come risultano recenti le vicende giudiziarie ivi narrate, dal momento che le stesse si sono sviluppate nell’arco del medesimo periodo temporale;
- il lamentato mancato aggiornamento dei predetti articoli rispetto alla notizia dell’assoluzione per il capo di imputazione sopra menzionato non appare idoneo a determinare uno sproporzionato pregiudizio ai danni del reclamante; ciò in quanto i risultati restituiti dal motore di ricerca in associazione al nome e cognome dell’interessato forniscono un quadro complessivamente aggiornato della posizione processuale dello stesso, comparendo tra essi articoli recenti (https://...) che confermano l’assoluzione in relazione al reato di intermediazione illecita (cfr. CGUE sentenza del 24 settembre 2019, causa C-136/17). Ciò consente comunque di preservare in modo sostanziale il diritto del reclamante ad una corretta rappresentazione della propria “identità informazionale” e, dunque, a non vedersi attribuita “una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate” (cfr. Cass. n. 34658 del 24 novembre 2022);
- il reclamante, da informazioni reperite in rete, figura come top-manager nel panorama italiano, ruolo che, come emerso dal Registro delle Impese della Camera di Commercio, risulta essere ancora esercitato nel territorio nazionale e nell’ambito del quale sono stati posti in essere i fatti penalmente rilevanti descritti nei contenuti editoriali in esame. La professione di imprenditore svolta dal reclamante – all’epoca dei fatti narrati e verosimilmente a tutt’oggi - consente di assegnare allo stesso un ruolo nella vita pubblica, secondo la definizione fornita nelle citate Linee Guida del WP 29 (cfr. punto 2 delle citate Linee guida);
- alla luce di quanto sopra rappresentato, la permanenza in rete degli URL lamentati risulta giustificata dall’interesse del pubblico ad avere accesso alle informazioni ivi riportate, al fine di garantire un corretto processo di elaborazione della pubblica opinione nonché di tutelare gli interessi economici dei consumatori nell’eventuale rapporto contrattuale con il reclamante - in veste di imprenditore - da eventuali comportamenti pubblici o professionali impropri;
RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione degli URL indicati nel primo blocco del riscontro di Google ad eccezione dei soli due contenuti di cui ai nn. 1 e 16 che reindirizzano alla home page delle relative testate giornalistiche all’interno delle quali non compaiono articoli riferiti al reclamante;
RILEVATO che resta impregiudicato il diritto del reclamante di avanzare nei confronti degli editori dei siti che hanno originariamente pubblicato le relative notizie di cui agli URL oggetto di doglianza il diritto di aggiornamento o di integrazione dei dati che lo riguardano, producendo idonea documentazione a sostegno;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa:
a) prende atto di quanto dichiarato da Google LLC nel corso del procedimento in ordine all’intervenuta deindicizzazione degli URL indicati nel relativo riscontro (nello specifico, i contenuti di cui ai link da nn. 1 a 84 del secondo blocco e da nn. 1 a 8 del terzo blocco) e, pertanto, ritiene che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;
b) dichiara il reclamo infondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione degli URL indicati nel primo blocco del riscontro di Google, ad eccezione dei soli due link nn. 1 e 16 che reindirizzano alla home page delle relative testate giornalistiche all’interno delle quali non compaiono articoli riferiti al reclamante.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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