Provvedimento del 12 marzo 2026 [10243900]
Provvedimento del 12 marzo 2026 [10243900]
[doc. web n. 10243900]
Provvedimento del 12 marzo 2026
Registro dei provvedimenti
n. 172 del 12 marzo 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, ed il dott. Claudio Filippi, Vice segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 31 gennaio 2025, con il quale i signori XX e XX, rappresentati dagli avvocati XX e XX, hanno lamentato l’illecito trattamento dei propri dati personali all’interno di un servizio televisivo andato in onda il XX all’interno del programma televisivo “Mi manda Rai Tre”, edito da Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A., e hanno chiesto di disporre il divieto di ulteriore trattamento, applicando le sanzioni amministrative conseguenti all’accertamento dell’illecito;
CONSIDERATO che i reclamanti hanno in particolare evidenziato che:
sono titolari dell’attività di XX denominata “XX” in provincia di XX;
in data XX la trasmissione televisiva Mi manda Rai Tre, condotta dal dottor Federico Ruffo, ha trattato un’inchiesta riguardante alcune scuole private situate nel Comune in cui risiede ed in cui svolge la propria attività;
durante il servizio, il giornalista ha intervistato il sig. XX - presente dal minuto XX al minuto XX – riguardo ad alcuni presunti e gravi illeciti di natura penale oggetto della trasmissione televisiva ai quali egli è completamente estraneo;
il giornalista, in data 18 novembre 2024, lo ha ripreso all’interno della sua attività, “mostrando il locale e rendendolo facilmente riconoscibile per coloro che lo frequentano o che, pur non frequentandolo, potrebbero associare il luogo ai fatti narrati nella trasmissione”;
la propria immagine è stata oscurata, ma dettagli come mani, abbigliamento e ambiente lavorativo, anche in considerazione dei dettagli ripresi, lo rendono identificabile, compromettendo la propria riservatezza e quella della struttura;
in data 16 novembre 2025, il medesimo giornalista si metteva in contatto telefonicamente con la signora XX fingendosi un genitore interessato a XX, omettendo di qualificarsi per il proprio effettivo ruolo e di dichiarare le reali finalità della propria richiesta;
il giornalista ha così concordato un appuntamento per visionare l’immobile ed il giorno 18 novembre 2024, alla presenza del sig. XX, ha proseguito nella propria rappresentazione ingannevole, continuando a celare la propria identità e a non informare i presenti della registrazione delle conversazioni e delle riprese audiovisive effettuate, né del loro successivo utilizzo;
inoltre il sig. XX è stato intervistato in un bar situato in prossimità del XX rendendo ancora più agevole l’identificabilità della propria persona e del proprio esercizio commerciale;
tale esposizione inconsapevole si è tradotta in un pregiudizio personale e professionale causato anche dall’associazione di un’attività lecita con un contesto asseritamente criminale ed istigando “nell’ignaro intervistato risposte che conducevano lo spettatore medio a ritenere illecita anche” la propria attività, la quale, pur avendo certamente XX, non è nata per l’esistenza delle scuole private sul territorio in quanto nessuna commistione vi è mai stata;
il giornalista ha dunque mancato di svelare la propria qualifica ed ha utilizzato, per carpire informazioni, artifici e raggiri che non appaiono giustificabili alla luce delle deroghe di cui all’art. 2 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica, non essendovi i presupposti di rischio dalla stessa prospettati ai fini del corretto esercizio della funzione informativa;
il trattamento di dati con finalità giornalistiche non richiede, in genere, il consenso dell’interessato, purchè, tuttavia, avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del medesimo, nonché del principio di necessità e pertinenza tenuto conto del fatto che riprendere un soggetto estraneo ai fatti e gli interni del locale non era necessario per la realizzazione del servizio televisivo che trattava gravi illeciti penali nelle scuole private del territorio; nulla avrebbe impedito al giornalista di identificarsi e di spiegare la propria presenza e le proprie reali intenzioni;
le dichiarazioni rese dal sig. XX risultano inoltre essere state modificate nel processo di montaggio “al solo fine di far emergere una narrativa di comodo per il giornalista, ma che non rispecchia la realtà dei fatti”; “attraverso un sapiente e distorto montaggio dell’intervista, il servizio lascia intendere, in maniera del tutto fuorviante, un presunto coinvolgimento e/o collegamento del sig. XX (e del XX) con l’attività dei cosiddetti “diplomifici”, soprattutto quando viene utilizzato il termine “business”, contesto dal quale egli è , invece, completamente estraneo”;
devono pertanto ritenersi violati i principi generali di liceità e correttezza del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, nonché le disposizioni specifiche che regolano l’attività giornalistica;
VISTA la richiesta di informazioni del 14 luglio 2025 con la quale l’Autorità, ai sensi dell’art. 157 del Codice, ha chiesto al titolare del trattamento di fornire osservazioni in merito al contenuto del reclamo e di comunicare l’eventuale adesione alle richieste degli interessati;
VISTA la nota del 31 luglio 2025 con la quale Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. ha comunicato:
in via preliminare, che il reclamo “fa riferimento all’ennesima puntata di una lunga inchiesta (costituita da più servizi nel lasso di tempo di 3 anni) circa il fenomeno dei cosiddetti “diplomifici”” ovvero “scuole paritarie con l’abitudine di rilasciare titoli di studio superiori con grande facilità, spesso senza che l’alunno si sia mai recato effettivamente a lezione e spesso con esami sostenuti conoscendo in anticipo tracce e domande, in cambio di cospicue somme di denaro elargite sotto varia forma”;
l’attività svolta dalla trasmissione sul tema ha condotto a diverse indagini giudiziarie ed a numerose ispezioni da parte degli organi del Ministero competente con conseguenti sanzioni;
il reclamo appare destituito di fondamento in quanto, per stessa ammissione dei ricorrenti, “ambedue i soggetti sono stati oscurati nei tratti distintivi delle loro fattezze, mai citati per nome e cognome, mai resi individuabili dalla pubblicazione anche solo parziale di dati identificativi”; i loro volti sono stati interamente celati con apposite “blurature” e le loro voci sono state interamente camuffate con appositi effetti, rendendoli di fatto totalmente irriconoscibili;
la supposta riconoscibilità degli interessati e della loro struttura attraverso capi di abbigliamento o complementi d’arredo è destituita di fondamento, al pari di un eventuale danno arrecato ai soggetti dalla “supposta” identificazione, operando questi in una città ed in un settore che, per “loro stessa ammissione nel corso della registrazione, vive solo ed esclusivamente degli affitti a breve termine degli studenti delle paritarie e delle loro famiglie, che assediano la zona in alcuni periodi, ben sapendo di poter ottenere un titolo di studio senza fatica”;
affermare una ipotetica riconoscibilità sulla base di un capo di abbigliamento equivale a ritenere che gli stessi “utilizzino un unico tipo di vestito e che tali abiti siano stati venduti in un unico capo in tutto il paese”, mentre, con riferimento ai complementi di arredo, i reclamanti “omettono di riportare il fatto che ogni singolo elemento distintivo dei locali in senso assoluto è stato attentamente nascosto o reso irriconoscibile, mentre gli esterni dei locali non sono mai stati mostrati (proprio per evitare la possibile individuazione dalla strada), mai ed in nessun caso sono stati indicati l’indirizzo o anche soltanto la zona in cui le strutture in questione si trovano”;
le XX della zona, che non è tipicamente una zona a vocazione turistica, “vivono prevalentemente dell’indotto generato dalle numerose scuole paritarie presenti in città, prese d’assedio per la presunta (e nel caso della nostra inchiesta dimostrata) facilità di accesso ai titoli di studio”; è pertanto improbabile che la supposta riconoscibilità della struttura, come luogo “che ospita studenti dal diploma facile e le loro famiglie”, possa aver generato un danno, “visto che i clienti delle strutture in questione scelgono l’area proprio per il sopracitato motivo”;
sono gli stessi ricorrenti, nel corso della registrazione, “ad ammettere XX, ma rimarcano a più riprese la facilità con cui gli istituti della zona concedono i titoli di studio”;
i reclamanti sostengono inoltre di avere subito un danno alla propria reputazione e onorabilità per effetto dell’accostamento della loro XX ad un “contesto asseritamente criminale”; in realtà in nessun passaggio dell’inchiesta si è fatto riferimento a contesti criminali, in quanto il focus della stessa era quello di evidenziare una cattiva pratica idonea a danneggiare la pubblica istruzione;
da un punto di vista tecnico, gli illeciti commessi dai titolari delle scuole paritarie interessate rappresentano “prevalentemente violazioni di natura civile e amministrativa, pur prefigurandosi una potenziale (ma al momento non contestata da alcuna Procura) truffa agli organi dello Stato”;
l’attività fraudolenta delle scuole paritarie non è mai stata associata a quella dei XX, in quanto lo scopo di quella parte dell’inchiesta è quello di descrivere, nell’esercizio del diritto di cronaca, un contesto sociale ed economico che alimenta una parte importante dell’economia di un’intera città, come si evince dall’intero servizio da cui emerge che “quasi tutti (…) conoscono lo spaccato delle scuole paritarie e traggono beneficio dalla presenza di chi le frequenta”;
in merito all’asserita violazione dell’art. 2 delle Regole deontologiche, occorre rilevare che la finalità perseguita dal giornalista “era quella di dimostrare non solo un fenomeno di raggiri piuttosto strutturato (quello dei diplomifici), ma anche la piena consapevolezza del fenomeno da parte di tutto il tessuto sociale della città (…) (compresi i gestori delle strutture recettive)”;
l’inviato ha dovuto agire da “agente provocatore” allo scopo di ottenere delle dichiarazioni spontanee e attendibili da parte dei diretti interessati, “tutti accuratamente resi irriconoscibili”, che altrimenti, qualificandosi come giornalista, non avrebbe ottenuto in quanto “i gestori delle strutture non avrebbero mai reso dichiarazioni veritiere denunciando un malcostume diffuso e ammettendo di trarre un vantaggio economico nell’XX, tantomeno avrebbero ammesso che le scuole paritarie che con loro collaborano siano solite rilasciare titoli di studio a chi non frequenta realmente le lezioni o sostiene regolarmente gli esami”;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO che il trattamento oggetto del presente provvedimento debba essere ricondotto a quelli effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto ad esso trovano applicazione gli artt. 136-139 del Codice, nonché le Regole deontologiche relative al trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica;
RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);
RILEVATO che:
il programma “Mi Manda Rai Tre” è una trasmissione di inchiesta e di denuncia che si occupa tipicamente della difesa dei diritti dei consumatori;
la finalità del servizio televisivo oggetto di reclamo è quella di denunciare, secondo quanto rappresentato dal titolare anche nel riscontro fornito nel corso del procedimento, l’esistenza di alcune “scuole paritarie con l’abitudine di rilasciare titoli di studio superiori con grande facilità, spesso senza che l’alunno si sia mai recato effettivamente a lezione e spesso con esami sostenuti conoscendo in anticipo tracce e domande, in cambio di cospicue somme di denaro elargite sotto varia forma” (cd. diplomifici);
il servizio descrive nel dettaglio l’organizzazione sottostante al rilascio dei diplomi, individuando alcune aree del Paese in cui si trovano gli istituti nei quali, alla fine del percorso, si svolgono gli esami finali, tra cui, in particolare, la località nella quale si trova anche l’XX gestita dai reclamanti;
il giornalista dà evidenza dell’esistenza di una rete economica complessa sottostante al rilascio dei diplomi facili della quale appaiono consapevoli le persone riprese nel servizio, sebbene con i dovuti oscuramenti;
le informazioni rese dagli interessati – i cui volti sono stati oscurati e le cui voci risultano alterate – appaiono pertanto funzionali a far emergere concretamente l’esistenza di un sistema ormai consolidato indotto dalla pratica sopra descritta, XX, XX, prevalentemente XX per il tempo necessario ad assicurare le sporadiche frequenze previste per i corsi, nonché per lo svolgimento dell’esame finale;
in assenza dell’espediente utilizzato dal giornalista – e consistito nel dichiarare di essere un genitore interessato all’XX iscritta ad una scuola paritaria nota ai reclamanti – questi ultimi non avrebbero confermato le informazioni di cui erano a conoscenza in merito al rilascio agevolato di diplomi da parte della predetta scuola e che sono state rese spontaneamente dai medesimi senza alcuna indebita pressione da parte del giornalista;
anche la contestazione effettuata dagli stessi in ordine all’asserita manipolazione di quanto dichiarato in sede di montaggio del servizio risulta esposta in termini generici senza fornire elementi specifici in merito;
nel servizio non sono contenuti dati direttamente identificativi dei reclamanti, quali le loro generalità, e sono state adottate misure idonee ad oscurare i volti e le voci delle persone interessate tali da non renderle riconoscibili da una massa indistinta di persone, ma solo eventualmente da coloro che hanno frequentato la struttura in quanto inclusi nella tipologia di clienti descritti nel servizio dagli stessi reclamanti, ovvero gli studenti delle scuole paritarie oggetto dell’inchiesta (cfr. sentenza del Tribunale di Roma R.G. n. 5399/2021 del 13 dicembre 2022 in cui è riportato che “l’immagine di una persona, pur possedendo capacità identificativa del soggetto, quando viene trattata non integra automaticamente la nozione di "dato personale", agli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ma lo diviene qualora chi esegue il trattamento la correli espressamente ad una persona mediante didascalia od altra modalità, qual e un'enunciazione orale, da cui sia possibile identificarla, restando invece irrilevante, in mancanza di tali indicazioni, la circostanza che chi percepisce l'immagine sia in grado, per le sue conoscenze personali, di riconoscere la persona ritratta” cfr. Cass. Civ.12997/2009);
RITENUTO di dover dichiarare infondato il reclamo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 12 marzo 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
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