Provvedimento del 7 ottobre 2026 [10309500]
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[doc. web n. 10309500]
Provvedimento del 7 ottobre 2026
Registro dei provvedimenti
n. 761 del 7 ottobre 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
1. FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA
1.1. Origine dell’istruttoria preliminare
L’Autorità ha appreso da numerose notizie di stampa che il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) avrebbe divulgato, ancorché per una breve frazione temporale, un documento contenente l’elenco di coloro che hanno superato le prove scritte della procedura selettiva indetta dal Ministero della Giustizia con “bando di concorso per 400 posti di notaio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 21 giugno 2024 – 4a Serie speciale – “Concorsi ed esami””, recante annotazioni e commenti su alcuni candidati.
1.2. Attività svolta
In riscontro a due richieste d’informazioni (v. note prot. nn. 0035211 del 6 marzo 2026 e 0054432 del 9 aprile 2026), formulate ai sensi dell’art. 157 del Codice, il Ministero, con note del 16 marzo 2026 (prot. n. 0010781U), 21 aprile 2026 (prot. n. 0015478.U) e 5 maggio 2026 (prot. n. 0017102) ha dichiarato, in particolare:
A) con riguardo alle vicende oggetto degli articoli di stampa, che:
- “il file [di cui è entrato in possesso il CNN] non proviene né dal Ministero, né dalla Commissione di concorso”;
- “[l’invio al CNN del] file [in questione] (comprensivo di elenco, annotazioni e commenti) è frutto esclusivo dell’iniziativa personale di un notaio componente della Commissione”;
- “[…] per errore materiale, egli inviò al […] CNN tutto il file contenente anche [suoi] appunti e considerazioni personali che egli aveva annotato nel corso della correzione degli elaborati scritti, quando le buste erano ancora anonime e, dunque, senza alcuna riconducibilità delle stesse ai candidati. Solo all’esito delle operazioni di identificazione […], egli aveva aggiunto al file i nominativi dei candidati idonei. Si è quindi potuto accertare che la e-mail è stata inviata al […] CNN solo una volta finite le operazioni di identificazione, in orario successivo all’orario in cui queste sono terminate, e quindi, quando i dati anagrafici dei candidati idonei erano stati già disvelati”;
B) con riguardo alle modalità con cui il Ministero ha reso noti ai candidati i risultati delle prove scritte, che:
- “[…] l’elenco [… riportava i dati] dei candidati idonei e non idonei […]”;
- “[ciò] ai sensi dell’art. 17 ultimo comma regio decreto n.132 del 1914 il quale così recita: “L'elenco degli ammessi all'esame orale è affisso, a cura del segretario, alla porta della sala degli esami””;
- è prevista, inoltre, “una pubblicazione telematica […dell’] elenco degli ammessi sul proprio sito istituzionale, con valore di notifica agli interessati. A tale ultimo elenco si accede tramite l’utilizzo di credenziali”;
- “l’elenco […] è stato posto a disposizione degli interessati in luogo equiparabile “alla porta della sala degli esami”, ovvero su di un tavolino situato nell’atrio di accesso del Ministero, poco prima dei tornelli, presidiato dal personale di polizia penitenziaria”;
- “la soluzione pratica adottata appare in linea con la previsione normativa, peraltro risalente al 1914, considerato che il concetto di “porta della sala degli esami” può variare a seconda del contesto e delle esigenze pratiche, come quelle in questione, dove le prove scritte oggetto di valutazione si sono svolte in luogo totalmente differente (Fiera di Roma) e distante dal luogo delle correzioni degli elaborati (Ministero della Giustizia)”;
- “a ciò si aggiunge la necessità di contemperare l’interesse dei partecipanti alla prova selettiva di conoscere l’esito della stessa, con l’esigenza di sicurezza connesse ad evitare l’accesso all’interno dei locali del Ministero di un numero imprecisato di persone”;
- “[…] l’elenco in questione è stato rimosso dal luogo in cui era stato collocato […]. È stata poi impartita la disposizione, per i futuri concorsi, di adeguarsi rigorosamente al dettato normativo”.
2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI E DIFESE DELLA PARTE
2.1. Avvio del procedimento (art. 166, comma 5, del Codice)
Occorre preliminarmente evidenziare che, con riguardo alle vicende riportate dalla stampa, l’Autorità ha preso atto di quanto dichiarato dal Ministero nel corso dell’istruttoria in relazione alla circostanza che esso “non ha mai inviato al Consiglio Nazionale del Notariato […] copia [del] documento [in questione]”, che l’invio dello stesso è riconducibile all’iniziativa individuale di un componente della Commissione, “senza alcuna autorizzazione degli altri componenti della Commissione e del Presidente”, nonostante le “indicazioni e direttive specifiche in ordine al regime cui attenersi con riferimento alle regole dell’anonimato, del trattamento dei dati, dell’imparzialità”.
Restano comunque impregiudicate le responsabilità individuali di coloro che hanno materialmente posto in essere la predetta condotta, che potranno essere accertate nelle sedi competenti, inclusa quella giudiziaria, esulando la valutazione delle stesse dalle competenze attribuite dalla legge al Garante.
Ciò fermo restando, dall’istruttoria sono comunque emerse talune criticità, sotto il profilo della conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati, in relazione alle modalità con le quali il Ministero ha provveduto a mettere a disposizione dei candidati l’elenco recante i risultati delle prove scritte.
Per tali ragioni, in base all’esame degli elementi acquisiti nel corso delle attività sopra descritte e all’accertamento delle presunte violazioni, con nota del 19 maggio 2026 (prot. n. 0077307), notificata ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Ufficio ha avviato il procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento nei confronti del Ministero, invitando lo stesso a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689). Ciò per aver il Ministero incluso nell’elenco recante i risultati delle prove scritte anche i nominativi dei candidati non idonei, per aver inserito in detto elenco dati non necessari rispetto alla finalità perseguita, nonché per aver diffuso i dati personali dei candidati idonei e non idonei con modalità non previste dalla disciplina di settore, avendo complessivamente agito in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione dei dati”, in assenza di una base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
2.2. Difese della Parte (art. 166, comma 6, del Codice)
Con nota datata 23 giugno, inviata con PEC del 23 luglio 2026 (prot. n. 0027799.U), il Ministero ha presentato una memoria difensiva, sostanzialmente ribadendo quanto già rappresentato nel corso dell’istruttoria.
3. VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ
3.1 La normativa in materia di protezione dei dati
Al fine di garantire un elevato livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del loro diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sancito dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. art. 1 del Regolamento), qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai principi enunciati all’art. 5 del Regolamento - inclusi quelli di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato”, nonché “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento) - e soddisfare le condizioni di liceità di cui all’art. 6 dello stesso.
In tale quadro, i soggetti pubblici, anche quando operino nello svolgimento di procedure concorsuali, selettive, abilitative o comunque valutative, possono trattare i dati personali degli interessati se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento).
La normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui all’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento, stabilita dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro, deve soddisfare un sufficiente livello di qualità, disciplinando gli elementi essenziali del trattamento (v. art. 6, par. 3, del Regolamento; cfr. cons. 45 del Regolamento); in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e a quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, essa deve essere, infatti, chiara, precisa e prevedibile per gli interessati (v. cons. 41 del Regolamento).
In attuazione delle predette disposizioni del Regolamento, il legislatore nazionale ha previsto che “la base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1, del Codice).
Per quanto attiene specificamente alle operazioni di “comunicazione” e “diffusione” di dati personali (art. 2-ter, comma 4, lett. a) e b), del Codice), poste in essere da parte di soggetti pubblici, esse sono ammesse soltanto al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 2-ter, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del Codice.
3.2. La liceità del trattamento
Il Ministero, con comunicato pubblicato sul proprio sito web istituzionale (in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1408650), ha reso noto che “il 18 febbraio 2026, i risultati delle prove scritte del concorso sono [stati] affissi all’albo del Ministero” e che “ciascun candidato del concorso che ha consegnato le prove scritte potrà visualizzare i propri risultati accedendo tramite SPID alla propria area personale […]”.
Nel corso dell’istruttoria, il Ministero ha, a tal riguardo, precisato che tali risultati non sono stati affissi a un albo, bensì sono stati messi a disposizione, in forma di elenco, “nell’atrio di accesso del Ministero […], sopra un tavolino situato poco prima dei tornelli per l’entrata dei dipendenti”; in particolare, tale elenco conteneva i nominativi di 1229 candidati idonei e non idonei nelle prove scritte della procedura concorsuale, ordinati in ordine alfabetico con l’indicazione della data di nascita, del numero di verbale, del numero della busta, del numero di buste aperte, del punteggio conseguito per ogni traccia e del punteggio totale.
Deve, a tal proposito, osservarsi che, nel quadro dell’attività di alta vigilanza esercitata ai sensi dell’art. 127 della l. 16 febbraio 1913, n. 89, sull’esercizio della professione notarile, il Ministero organizza la procedura di accesso alla professione, nell’ambito della quale la commissione di concorso, organo collegiale tecnico, è chiamata a valutare la preparazione dei candidati.
Il concorso notarile, bandito annualmente ai sensi dell’art. 1 della l. 6 agosto 1926, n. 1365, si svolge, infatti, sotto la direzione logistica e amministrativa del Ministero in tutte le sue fasi, dall’emissione del bando, all’organizzazione delle prove scritte e orali, fino all’adozione del decreto di nomina dei vincitori (cfr. il d.lgs. 23 aprile 2006, n. 166 e il r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, con il quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della l. 16 febbraio 1913, n. 89 riguardante l'ordinamento del notariato). La normativa di settore affida, pertanto, al Ministero la gestione e l’organizzazione della procedura concorsuale in questione.
Per quanto attiene al regime di pubblicità dei risultati delle prove scritte della procedura concorsuale, l’art. 17, co. 6, del r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, prevede che “l'elenco degli ammessi all'esame orale è affisso, a cura del segretario, alla porta della sala degli esami”.
La norma prescrive, pertanto, l’affissione di un elenco contenente i nominativi dei soli candidati ammessi all’esame orale. Nel caso di specie, il Ministero ha, invece, messo a disposizione un elenco contenente non solo i nominativi dei candidati ammessi, come prescritto dalla richiamata disposizione di settore, ma anche quelli dei non ammessi.
A tale riguardo, devono richiamarsi le disposizioni normative, recentemente modificate, in merito alla materia della pubblicità delle varie fasi delle procedure concorsuali, ancorché le stesse non siano direttamente applicabili alla specifica procedura in esame. Tali disposizioni prevedono che, nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche, siano messe a disposizione, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti alle stesse, le graduatorie di merito contenenti i nominativi dei soli candidati risultati idonei e non anche di quelli non idonei (cfr. artt. 35, commi 5-quater e 5-quinquies, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dal d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con l. 9 maggio 2025, n. 69; v. FAQ del Garante in materia di trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali per finalità di pubblicità e trasparenza, in www.gpdp.it, doc. web n. 10187304). Tale quadro normativo ha confermato, positivizzandola, la posizione tradizionalmente assunta dal Garante sul tema, assicurando in pari tempo sia il rispetto dei principi di protezione dei dati personali sia il soddisfacimento delle esigenze di pubblicità e trasparenza delle procedure concorsuali, e garantendo in tal modo il coordinamento tra le due diverse discipline e l’efficace bilanciamento tra i diritti e gli interessi ad esse sottesi, nella prospettiva del buon andamento della pubblica amministrazione, in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Deve, altresì, rilevarsi che l’elenco messo a disposizione dal Ministero non si limitava a riportare i nominativi dei candidati, ma conteneva informazioni ulteriori, vale a dire la data di nascita, il numero di verbale, il numero della busta, il numero di buste aperte, il punteggio conseguito, informazioni queste che non possono considerarsi necessarie al fine del perseguimento della finalità di trattamento sottesa alla richiamata disposizione di settore che definisce il regime di pubblicità degli esiti delle prove scritte della procedura concorsuale in questione.
L’inclusione in detto elenco dei nominativi dei candidati non idonei e delle predette informazioni ulteriori relative a tutti i candidati, in quanto non prevista dalla disciplina di settore, ha dato luogo a un trattamento di dati personali privo di una base giuridica e non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione” dei dati, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
Deve poi osservarsi che, come dichiarato dal Ministero, detto elenco non è stato affisso “alla porta della sala degli esami”, come previsto dall’art. 17 del r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, bensì è stato messo a disposizione degli interessati su un tavolino situato nell’atrio di accesso del Ministero, poco prima dei tornelli.
Il Ministero ha sostenuto, a tal riguardo, che si tratterebbe di un “luogo equiparabile “alla porta della sala degli esami”” e che tale soluzione sarebbe stata adottata al fine di evitare, per motivi di sicurezza, “l’accesso all’interno dei locali del Ministero di un numero imprecisato di persone”. Tale scelta organizzativa non può, tuttavia, ritenersi conforme al dettato normativo, in quanto la messa a disposizione del predetto elenco nell’atrio del Ministero, prima ancora dei tornelli di ingresso, in assenza di procedure volte ad accertare la qualifica di partecipante alla procedura concorsuale in questione, poteva consentire a chiunque, anche in assenza di un interesse qualificato, di venire a conoscenza degli esiti delle prove scritte, determinando, nella sostanza, una “diffusione” di dati personali (cfr. art. 2-ter, comma 4, lett. b), del Codice), non prevista dalla normativa sopra richiamata e, pertanto, non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e priva di una base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
D’altra parte il Ministero ha dichiarato di voler “per i futuri concorsi, […] adeguarsi rigorosamente al dettato normativo”, così sostanzialmente riconoscendo la non conformità della prassi seguita rispetto al quadro giuridico di settore.
4. CONCLUSIONI
Alla luce di tali considerazioni, risultano confermati i profili oggetto di contestazione con l’atto di avvio del procedimento di cui all’art. 166 del Codice, in quanto le dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria e le difese addotte non sono idonee a superare i rilievi formulati dall’Ufficio e, peraltro, non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del regolamento n. 1/2019.
Pertanto, l’Autorità rileva l’illiceità della condotta posta in essere dal titolare del trattamento, per aver trattato i dati personali dei candidati alla procedura concorsuale in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice.
5. MISURE CORRETTIVE
Considerando che la condotta ha esaurito i suoi effetti - atteso che è cessata la messa a disposizione dell’elenco in questione - non ricorrono i presupposti per l’adozione di misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, ulteriori a quelle di seguito indicate.
6. ORDINANZA-INGIUNZIONE
Ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, il Garante ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (v. artt. 18, l. 24 novembre 1981, n. 689 e 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019).
6.1. Valutazione della condotta e individuazione della sanzione applicabile
Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave. Nel caso di specie, le violazioni più gravi sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
6.2. Quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 83, par. 2, del Regolamento)
La sanzione amministrativa pecuniaria va determinata nell’ammontare, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
- il trattamento in questione ha riguardato i dati personali di un numero elevato di interessati (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- ancorché l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale non sia stato diffuso online, le modalità organizzative adottate dal Ministero per la messa a disposizione di tale elenco erano inidonee a garantire la conoscibilità dei dati in esso contenuti da parte dei soli soggetti legittimati, con il conseguente rischio che detto elenco potesse essere successivamente oggetto di ulteriori comunicazioni e diffusioni, poste in essere da terzi, anche su Internet (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- la violazione ha carattere colposo (cfr. art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- ancorché il trattamento non abbia riguardato dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento, la diffusione di informazioni relative alla partecipazione alla procedura concorsuale e al mancato superamento delle prove scritte può comportare effetti pregiudizievoli nella vita personale e professionale degli interessati (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di intensità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, nel considerare che il titolare del trattamento è un Ente di rilevanza nazionale, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze:
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal Ministero in relazione a trattamenti di dati di candidati nell’ambito del concorso notarile (cfr. art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il Ministero ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria (cfr. art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000 (ventimila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Infine, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba applicare la sanzione accessoria della pubblicazione del presente capo del provvedimento contenente l’ordinanza-ingiunzione sul sito internet del Garante, in ragione del fatto che il trattamento ha avuto ad oggetto la messa a disposizione - determinandone, in sostanza, la diffusione - di numerosi dati personali di oltre 1200 candidati (idonei e non idonei).
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi degli artt. 57 e 83 del Regolamento, si dichiara l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Ministero della Giustizia, con sede legale in Via Arenula, 70 - 00186 Roma (RM) C.F. 80184430587, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, nei termini di cui in motivazione;
SI ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, al predetto titolare del trattamento, di pagare la somma di euro 20.000 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;
SI INGIUNGE
al predetto titolare del trattamento, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 20.000 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.
Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 previsto per la proposizione del ricorso come di seguito indicato;
SI DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato presso il tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entra sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 7 ottobre 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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