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Accesso ai documenti amministrativi - Rapporti tra la legge n. 675/1996 e la legge n. 241/1990 - 3 settembre 1998 [39368]

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 [doc. web n. 39368]

Accesso ai documenti amministrativi - Rapporti tra la legge n. 675/1996 e la legge n. 241/1990 - 3 settembre 1998

Le informazioni acquisite in sede di accesso ai documenti amministrativi devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità di tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti che ne hanno giustificato l´accesso.

Roma, 3 settembre 1998

Al Comune di Castelfidardo
P.zza della Repubblica, 8
60022 Castelfidardo (AN)

OGGETTO: quesito relativo alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996


Si fa riferimento al quesito formulato da codesto Comune in ordine ai rapporti tra la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e la normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, si chiede se sia possibile consegnare copia o far prendere visione dei documenti relativi allo svolgimento di un concorso pubblico per assunzione, a candidati che abbiano chiesto di accedere ad uno o più elaborati redatti da altri candidati e ad altri atti relativi alla procedura concorsuale.

Su tale questione il Garante ha già avuto modo di esprimersi chiarendo che l´accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352), non è pregiudicato dall´entrata in vigore della legge n. 675/1996, la quale ha fatto salve, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 43, comma 2, legge n. 675/1996).

Pertanto, deve ritenersi che nella situazione prospettata, potendosi esercitare l´accesso nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e dalle relative norme speciali, i candidati abbiano facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti delle procedure di concorso ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 352/1992 (v. l´art. 12, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in tema di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali).

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, il quale ha ribadito che i candidati hanno il diritto di prendere visione dei propri elaborati e di quelli relativi agli altri concorrenti, dovendosi ritenere che tali documenti rientrino nella nozione di documento amministrativo, atteso che l´art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990, vi ricomprende anche gli atti interni e quelli comunque utilizzati ai fini dell´attività amministrativa (Cons. Stato sez. III, 4 febbraio 1997, n. 208).

Il Garante ha già osservato che la normativa sull´accesso demanda alle pubbliche amministrazioni il compito di individuare i documenti amministrativi che possono essere sottratti all´accesso in relazione all´esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi (interessi professionali, sanitari, ecc.), ma che resta ferma la necessità di garantire la possibilità di visionare gli atti relativi ai procedimenti amministrativi, ivi compresi gli elaborati relativi ad un concorso pubblico, qualora la conoscenza dei singoli documenti sia effettivamente necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente (art. 24, comma 2, lett. d), legge n. 241/1990; art. 8, comma 5, lett. d), d.P.R. n. 352/1992).

In quest´ultimo caso (come ricordato dal Consiglio di Stato nella decisione n. 115 del 29 gennaio 1998), il richiedente l´accesso che abbia unicamente potuto prendere visione degli atti " senza poterne estrarre copia " ha la possibilità di apprestare una prima difesa dei propri interessi che può essere tutelata ancor più in caso di eventuale contenzioso giurisdizionale, nel quale il richiedente stesso può non solo ottenere copia degli atti, ma anche proporre motivi aggiuntivi di ricorso.

Resta ferma, in ogni caso, l´esigenza che le informazioni acquisite in sede di accesso ai documenti amministrativi siano utilizzate esclusivamente per le finalità di tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti che ne hanno giustificato l´accesso.

IL PRESIDENTE