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Diritto di difesa

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Consenso > Esclusione > Diritto di difesa

La raccolta di informazioni sul luogo di lavoro, effettuata da investigatori privati in occasione di una specifica attività d´indagine commissionata dal datore di lavoro, non necessita della preventiva acquisizione del consenso del dipendente interessato ove venga svolta in ossequio alle disposizioni contenute nella legge n. 300/1970 e per il solo periodo strettamente necessario per far valere, anche in sede giudiziaria, i diritti connessi al rapporto di lavoro.

  • Garante 21 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 98 [doc. web n. 42106]


Nella nozione di "sede giudiziaria", cui si riferiscono alcune disposizioni della legge n. 675/1996 al fine di individuare circoscritte eccezioni all´ordinaria disciplina in materia di trattamento dei dati personali (artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), in tema di esclusione del consenso; art. 10, comma 4, in tema di informativa; art. 14, comma 1, lett. e), in tema di limiti all´esercizio del diritto di accesso ai dati), rientra anche la sede nella quale viene instaurato un procedimento nelle forme dell´arbitrato rituale (nella specie, di fronte alla Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano).

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 17 [doc. web n. 1063652]
  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 22 [doc. web n. 1064177]
  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 27 [doc. web n. 1064225]


Il trattamento di dati personali, costituito nella specie dalla registrazione di suoni e immagini, effettuato senza il consenso dell´interessato può essere considerato lecito, in quanto operato "per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria", ove si fondi sull´ulteriore requisito che i dati siano trattati unicamente "per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento". Non ricorre tale ipotesi ove i dati personali raccolti, prima ancora della consegna delle registrazioni all´autorità giudiziaria, vengano diffusi nell´ambito di trasmissioni televisive in difformità del divieto di diffusione posto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

  • Garante 2 dicembre 2003 [doc. web n. 1179437]


È lecito il trattamento di dati personali effettuato da una società di recupero crediti svolto per la finalità di tutela del diritto di credito, anche in assenza del consenso dell´interessato, fermi restando i diritti di quest´ultimo, da far valere nelle sedi competenti, in ordine alla controversa esistenza del debito.

  • Garante 30 luglio 2003 [doc. web n. 1081602]