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Diritto di accesso - Cancellazione di dati relativi a prestiti non concessi - 6 giugno 2002 [1064408]

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[doc. web. n. 1064408]

Diritto di accesso - Cancellazione di dati relativiaprestiti non concessi - 6 giugno 2002

In caso di istanza di cancellazione, le c.d. "centrali rischi" private sono tenute ad eliminare dai propri archivi i dati relativi a prestiti semplicemente richiesti dal ricorrente e non concessi, ovvero oggetto di rinuncia dell´interessato, e ciò anche a prescindere da eventuali specifiche richieste in tal senso avanzate dalle singole banche o dalle società finanziarie cui l´interessato si era originariamente rivolto.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Giovanni Colantuono

nei confronti di

CRIF S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta che CRIF S.p.A. non abbia fornito positivo riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione delle informazioni personali che lo riguardano detenute nella banca dati della "centrale rischi" gestita dalla società.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste sostenendo che le informazioni in questione avrebbero natura di "dati sensibili" e chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 maggio 2002, CRIF S.p.A., con nota anticipata via fax il 20 maggio 2002, ha invece sostenuto:

  • di ritenere infondate le richieste del ricorrente, in quanto le informazioni riportate nella banca dati (costituita solo da dati personali "comuni", diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente) non conterrebbero alcuna informazione inesatta o pregiudizievole nei confronti del ricorrente medesimo;
  • che i dati stessi evidenziano la regolarità dei pagamenti del ricorrente in relazione ad un prestito per contenuto importo concesso nel 2000 da un istituto di credito ed estinto regolarmente nel giugno 2001;
  • che l’indicazione di "rifiutato" in ordine a due richieste di ulteriori finanziamenti "non può ricondursi che a scelte interne" agli istituti bancari cui l’interessato si era rivolto, basate su decisioni discrezionali delle banche medesime.
  • che le spese relative all’odierno procedimento dovrebbero essere poste a carico del ricorrente.

L’interessato ha ribadito le proprie richieste con memoria di contestazione anticipata via fax il 27 maggio 2002. La società ha poi inviato con nota fax del 5 giugno 2002, su richiesta dell’Ufficio, copia di documentazione relativa all’informativa e al consenso per talune posizioni in banca dati, preannunciando la spontanea cancellazione, tra il 20 e 31 luglio 2002, dei dati relativi ai rapporti dell’interessato con Cassa di risparmio di Firenze S.p.a. e Agos Service Italfinco, per asserita "storicizzazione".


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne la conservazione nella banca dati di una c.d. "centrale rischi privata" di alcune informazioni riferite ad operazioni di finanziamento personale che l’interessato, sulla base di una sua azione qualificabile come sostanziale opposizione al trattamento dei dati che lo riguarda, chiede di non diffondere più ad altri soggetti senza il proprio consenso, nonché di cancellare.

Il ricorso è in parte fondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i dati presenti nella centrale rischi di Crif S.p.a. non indicano espressamente il medesimo come "sospetto insolvente" o "cattivo pagatore", né appartengono alla categoria dei dati sensibili specificamente enumerati nell’art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996.

Il genere di trattamento in questione può essere poi lecitamente operato da società come quella resistente, nel quadro dei rapporti di credito, di mutuo e di finanziamento instaurati con vari soggetti operanti in ambito creditizio e finanziario.

L’esattezza delle informazioni in questione non è poi controversa fra le parti.

Il ricorrente rappresenta però di aver "sempre puntualmente adempiuto alle obbligazioni contratte con istituti di credito e/o società finanziarie" (v. richiesta ex art. 13 rivolta a Crif S.p.a. il 4 settembre 2001) e che ciò nonostante si determinano seri pregiudizi nei suoi confronti in quanto alcuni istituti di credito (dapprima la Cassa di risparmio di Firenze, ag. Macrolotto 197 di Prato e, poi, altre banche) rifiutano la concessione di altri piccoli prestiti o fidi, senza motivazione, ma come chiara conseguenza della presenza nella centrale rischi di Crif S.p.a. di vari dati che lo riguardano riferiti appunto a prestiti non concessi.

Tra i dati riportati nella centrale rischi (avendo presente l’aggiornamento documentato dalla società nell’allegato n. 2 alla memoria Crif S.p.a. datata 20 maggio 2002) figurano informazioni relative a:

a) un prestito finalizzato per dodici rate, regolarmente estinto il 19 giugno 2001 e per il quale non vi è alcuna "segnalazione" relativamente all’andamento dei pagamenti o allo stato dell’operazione;

b) un secondo prestito accordato il 18 ottobre 2001 e in scadenza il 18 aprile 2003, per il quale non vi è, parimenti, alcuna segnalazione relativa all’andamento dei pagamenti o allo stato dell’operazione;

c) diversi altri report relativi a prestiti personali semplicemente richiesti, ma non concessi da banche e società finanziarie, oppure "rinunciati" dall’interessato, riferiti al luglio del 2000 o ai mesi di maggio, giugno e luglio del 2001.

Rispetto al complesso dei predetti dati, non appare sorretta da motivi legittimi l’opposizione al trattamento dei dati relativi all’operazione di cui al precedente punto b), trattandosi di dati esatti riferiti ad una operazione di prestito tuttora in corso.

Ad analoga conclusione deve allo stato pervenirsi per quanto riguarda il prestito di cui al punto a), trattandosi di dati che non risultano, parimenti, inesatti e che sono relativi ad una operazione di finanziamento conclusasi positivamente solo di recente, senza peraltro eventi contrattuali pregiudizievoli -e conseguenti annotazioni nella centrale rischi- per alcuna delle parti.

Non può invece ritenersi giustificata, in relazione alle finalità della raccolta e delle successive operazioni di trattamento, la diffusione a tutti i soggetti aventi accesso alla centrale rischi delle situazioni riassunte al precedente punto c), riferite a rapporti contrattuali mai instaurati a seguito dell’indisponibilità della banca o società finanziaria o della rinuncia dell’interessato.

Per questi dati, Crif S.p.a. non ha anzitutto prodotto idonea documentazione volta a comprovare la presenza di una idonea manifestazione di volontà dell’interessato tale da legittimare i singoli istituti e società finanziarie (non tanto a conservare i dati al proprio interno per finalità amministrative, ma a mettere in circolazione nell’intero circuito della centrale rischi notizie relative a meri contatti precontrattuali e a rapporti mai instaurati.

Inoltre, quand’anche la società resistente avesse trattato tali dati sulla base di una specifica ed informata manifestazione del consenso -che il ricorrente contesta però di aver formulato e che comunque ha sostanzialmente revocato- , il principio della pertinenza e non eccedenza dei dati in riferimento alle finalità del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996) non consente, nella fattispecie, di ritenere giustificata e proporzionale la diffusione di dati che viene tuttora operata in relazione ai dati di cui al precedente punto c).

La pluralità di questi dati (riferiti peraltro ad epoca precedente all’unico prestito in atto a decorrere dal 18 ottobre 2001) è priva di riferimenti espressi di ordine negativo, riferiti alla puntualità e correttezza nei pagamenti. E’ tuttavia suscettibile di ingenerare concreto pregiudizio nei confronti del ricorrente, in quanto lo espone, presso le singole banche o finanziarie, al dubbio (il quale non è oggetto di facili approfondimenti da parte delle stesse) che i singoli rifiuti di prestito derivino non tanto da valutazioni discrezionali relative alla capacità patrimoniale del richiedente e al rischio di un sovraindebitamento (valutazioni legittime e non sindacabili nell’odierno procedimento), quanto da scorrettezze o inadempimenti risultanti agli atti delle singole banche o finanziarie, ma non documentati nella centrale rischi.

Crif S.p.a. dovrà quindi depennare dalla centrale rischi i dati relativi ai prestiti semplicemente richiesti dal ricorrente e non concessi od oggetto di rinuncia dell’interessato, a prescindere dalla mancanza di una specifica richiesta ricevuta dalle singole banche o società cui si riferiscono i rifiuti o le rinunce e dalle spontanee iniziative preannunciate con nota fax del 5 giugno 2002. Ciò dovrà avvenire entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002.

Considerata la pluralità e specificità della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) il ricorso parzialmente fondato e ordina a Crif S.p.a. di eliminare dalla centrale rischi da essa detenuta i dati relativi ai prestiti richiesti dall’interessato, ma non concessi oppure oggetto di rinuncia, con effetto immediato a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, dando conferma entro la data del 20 settembre 2002 all’interessato e a questa Autorità;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 6 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli