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Parere sullo schema di regolamento del Ministro della giustizia concernente modifiche al decreto 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento - 1 ottobre 2020 [9483571]

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[doc. web n. 9483571]

Parere sullo schema di regolamento del Ministro della giustizia concernente modifiche al decreto 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento - 1 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 178 del 1 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del vice segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Il Ministero della giustizia ha trasmesso a questa Autorità, per il prescritto parere di competenza ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento, uno schema di regolamento concernente modifiche al decreto 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (c.d. Centrale di Allarme Interbancaria, CAI), istituito presso la Banca d’Italia con decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (art. 36, comma 1, e art. 10-bis l. 15 dicembre 1990 n. 386 recante nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).

Il decreto oggetto di modifica è stato adottato a norma dell’articolo 36, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1999 il quale prevede, appunto, l’emanazione di un regolamento per la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica e aggiornamento dei dati da inserire nel citato archivio informatizzato, nonché per dettare le modalità con cui la Banca d’Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione.

Le modifiche normative proposte con lo schema di regolamento oggetto dell’odierno parere si sono rese necessarie anche a seguito dell’introduzione, con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 (art. 6, comma 3), di un articolo 10-ter alla già citata legge n. 386 del 1990, nel quale viene disciplinato il preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e l’annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito.

Tale introduzione ha comportato anche un intervento di modifica all’articolo 8 del regolamento della Banca d’Italia 29 gennaio 2002, come modificato il 31 luglio 2018, recante il funzionamento del predetto archivio informatizzato, sul cui schema il Garante ha reso parere favorevole il 10 giugno 2020 (doc. web n. 9433428).

RILEVATO

2. Per conformare la norma di rango secondario alla riforma del 2017, lo schema di regolamento innanzitutto modifica l’articolo 2, comma 1, lett. g), del decreto n. 458 del 2001, nella parte in cui si individuano i dati contenuti nel suddetto archivio, aggiungendo, come ulteriore dato da iscrivervi, quello relativo all’”avvenuto pagamento, effettuato successivamente all’iscrizione nell’archivio (per effetto della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta di pagamento) di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente” (art. 1, comma 1, lett. b), schema).

Conseguentemente, interviene sulla disciplina della trasmissione dei dati relativi alle carte di pagamento, aggiungendo all’articolo 7, comma 1, del decreto del 2001 il seguente periodo: “Sono altresì trasmessi all’archivio i dati relativi al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell’emittente effettuato successivamente all’iscrizione” (art. 1, comma 1, lett. c), schema).

Lo schema, infine, aggiorna i riferimenti normativi in materia di protezione dati contenuti nel decreto n. 458 adeguandoli al Regolamento (UE) 2016/679 (preambolo, art. 1, comma 4 e art. 11, comma 1, d.m.; art. 1, comma 1, lettere a) e d), schema).

RITENUTO

3. Modifiche al decreto n. 458 del 2001 in tema di carte di pagamento.

Come anticipato sopra, lo schema di regolamento adegua le disposizioni della normativa di attuazione alla nuova disciplina di rango primario sul preavviso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento e sull’annotazione dell’avvenuto pagamento delle ragioni di debito da parte dei titolari di carte revocate.

Il già cennato art. 10-ter della legge n. 386 del 1990 impone, infatti, ai soggetti emittenti carte di pagamento di:

a) comunicare al titolare della carta, prima della revoca, la data a decorrere dalla quale, se non intervengono pagamenti relativi a tutte le ragioni di debito, verrà revocata l’autorizzazione all’uso della carta di pagamento, con conseguente iscrizione del nominativo dell’interessato nella Centrale di Allarme Interbancaria;

b) annotare in tale archivio il pagamento di tutte le ragioni di debito del titolare della carta avvenuto successivamente alla sua iscrizione nella medesima CAI.

In proposito, le modifiche previste nello schema di regolamento in oggetto rappresentano il logico corollario delle modifiche apportate dal legislatore alla disciplina di riferimento e per esse valgono le stesse osservazioni espresse in relazione al regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002 (interessato, in parte qua, dalle stesse modifiche normative), sul cui schema il Garante si è già espresso (v. supra).

In sostanza, si tratta di disposizioni di miglior favore per gli interessati che non presentano criticità sotto il profilo della protezione dei dati; da questo punto di vista, pertanto, il Garante non ha osservazioni da formulare sull’articolato.

4. Aggiornamento dei riferimenti normativi in materia di protezione dati.

Alcune modifiche suggerite dallo schema mirano a conformare i riferimenti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuti nel d.m. n. 458/2001 all’attuale quadro di riferimento e, in particolare, al Regolamento.

Al riguardo si osserva quanto segue:

− il precedente richiamo - nell’articolo 4, comma 1, del decreto - all’articolo 8 della legge n. 675/1996, relativo al responsabile e agli incaricati del trattamento, verrebbe sostituito con un rinvio all’intero capo IV del Regolamento (“Titolare del trattamento e responsabile del trattamento”). Al riguardo, si richiama l’attenzione sull’opportunità di integrare il riferimento normativo anche rispetto alle disposizioni nazionali di armonizzazione al Regolamento, citando in particolare l’articolo 2-quaterdecies del Codice;

− il precedente richiamo agli articoli 13 della legge n. 675/1996 e 17 del d.P.R. n. 501/1998, concernenti i diritti degli interessati e le relative modalità di esercizio, verrebbe sostituito con un richiamo all’intero capo III del Regolamento. Al riguardo, anche in questo caso, potrebbe risultare opportuno richiamare la pertinente disciplina nazionale con un rinvio all’articolo 2-undecies del Codice, concernente le “limitazioni ai diritti dell’interessato”.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, sullo schema di regolamento del Ministro della giustizia concernente modifiche al decreto 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, con le osservazioni di cui al punto 4.

Roma, 1° ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi