g-docweb-display Portlet

Diritto di accesso - Richiesta di cancellare dati relativi ad un finanziamento in corso - 12 giugno 2002 [1064459]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1064459]

Diritto di accesso - Richiesta di cancellare dati relativi ad un finanziamentoin corso - 12 giugno 2002

L´interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. E´ quindi infondato il ricorso proposto nei confronti di una società finanziaria per ottenere la cancellazione dei dati relativi alla gestione di un contratto di finanziamento, ove questo sia ancora in corso al momento della richiesta e i dati, comunicati ad una "centrale rischi" privata, risultino privi di elementi anche potenzialmente pregiudizievoli per il ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

FIDITALIA S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che FIDITALIA S.p.A. non abbia fornito positivo riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di avere accesso alle informazioni che lo riguardano, di conoscerne l’origine e di ottenere la cancellazione di alcuni dati asseritamente trattati in modo illegittimo. Ciò con particolare riferimento ad una "apertura di credito revolving" che non sarebbe più stata utilizzata dall’interessato da circa 10 anni.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando alcune inesattezze che sarebbero emerse dal riscontro fornito dalla resistente e chiedendo al Garante di ordinare al titolare "la cessazione del trattamento illegittimo", nonché la cancellazione dei dati trasmessi dalla stessa "alle centrali del rischio creditizio".

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 maggio 2002, Fiditalia S.p.A., con nota anticipata via fax il 23 maggio 2002, ha precisato:

  • le modalità con le quali era stato accordato nel 1989 all’interessato, tramite la società Intermarket hi fi S.r.l., un contratto di finanziamento del tipo "revolving" denominato "conto blu";
  • di aver riscontrato la richiesta di informazioni dell’interessato precisando i dati trattati, la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, anche se "per un mero refuso" era stata indicata "quale data di sottoscrizione del contratto il 1999 e non già il 1989";
  • di aver comunicato a Crif S.p.A. la sola esistenza del predetto finanziamento "revolving", "senza alcuna ulteriore segnalazione che possa arrecare pregiudizio";
  • di ritenere infondate le richieste del ricorrente anche in relazione alla circostanza che lo stesso non avrebbe mai espresso la volontà di recedere dal contratto di finanziamento de quo;
  • di avere peraltro provveduto, sempre in data 23 maggio 2002, "a revocare la linea di fido a suo tempo concessa al ricorrente", dando contestualmente comunicazione a Crif S.p.A. di tale decisione "per le opportune rettifiche".

L’interessato e la società resistente hanno ulteriormente ribadito le loro posizioni con fax rispettivamente in data 28 e 31 maggio 2002.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento, ritenuto illecito dal ricorrente, svolto da una società finanziaria in relazione ad un contratto di finanziamento attivato circa 12 anni orsono e mai revocato dall’interessato.

Nel caso di specie, anteriormente al ricorso è stata formulata un’istanza, anche di accesso ai dati, alla quale è stato fornito un riscontro.

Il successivo ricorso (che si incentra sulla sola richiesta di far cessare il comportamento illegittimo) non è fondato.

L´art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge e di opporsi al trattamento degli stessi "per motivi legittimi".

Dalla documentazione acquisita nel caso di specie non si ricavano elementi tali da evidenziare una specifica violazione di legge e da giustificare, quindi, la richiesta di cancellazione e l’opposizione al trattamento avanzate nei confronti di FIDITALIA S.p.A.

I dati registrati nell’archivio della citata società finanziaria sono stati trattati da FIDITALIA S.p.A. in relazione all’ordinaria gestione di un rapporto di finanziamento che è rimasto in essere fino al maggio del corrente anno. Inoltre, le informazioni comunicate alla banca dati di CRIF S.p.A. hanno sempre evidenziato l’assenza di "segnalazioni" e, comunque, risultano prive di elementi anche potenzialmente pregiudizievoli per il ricorrente.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

il ricorso infondato nei termini di cui in motivazione.

Roma, 12 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli